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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19916/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La Procura impugnava in cassazione l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione proposta ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 contro un decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. In primo grado l'opposizione era stata ritenuta tardiva perché, secondo il Tribunale, risultava dalla schermata del fascicolo informatico un 'visto PM' idoneo a far decorrere il termine. Con il ricorso per cassazione la Procura deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le risultanze SICID non provassero una comunicazione nelle forme di legge, pur essendo disponibile un indirizzo PEC; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., censurando il mancato rilievo dell'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili, dalla quale risultava l'assenza di comunicazioni telematiche o cartacee, e negando che spettasse al Pubblico Ministero provare la data di effettiva conoscenza dell'atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per difetto di sommaria esposizione dei fatti di causa. Nel merito dei motivi, li ha ritenuti comunque inammissibili ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., correggendo però la motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c.: per le opposizioni ai decreti di liquidazione delle spese di giustizia il termine ordinario è di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, ma in mancanza di queste resta applicabile il termine lungo ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione; nel caso concreto, tuttavia, l'opposizione era stata proposta il 28/09/2020 contro un decreto del 03/01/2019, sicché risultava comunque tardiva e ormai proposta quando il provvedimento era già definitivo. La Corte ha escluso la condanna alle spese nei confronti della Procura, richiamando la natura pubblicistica e processuale delle sue attribuzioni, e ha dato atto che l'intimato non aveva svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero; avverso tale decreto è ammessa opposizione ex art. 170.

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede l'opposizione contro il decreto di liquidazione; il termine decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.

  • art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Le opposizioni in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Il decreto di liquidazione è assimilato, quanto alla disciplina impugnatoria, all'ordinanza del giudice monocratico appellabile nel rito sommario.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di comunicazione o notificazione del decreto, opera il termine lungo d'impugnazione dalla pubblicazione, applicabile ai provvedimenti decisori e definitivi.

  • art. 136 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova circa la comunicazione/conoscenza dell'atto.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza determina inammissibilità.

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché le questioni prospettate non giustificavano il superamento del consolidato orientamento giurisprudenziale.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Consente alla Corte di correggere la motivazione della decisione impugnata, pur confermandone il dispositivo.

  • Corte cost. n. 106/2016

    Richiamata a sostegno dell'applicazione del termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione per l'opposizione ai decreti in materia di spese di giustizia.

  • Cass. n. 16893/2018

    Richiamata per affermare che, in difetto di comunicazione o notificazione, opera il termine lungo ex art. 327 c.p.c.

  • Cass. n. 32961/2019

    Richiamata per il medesimo principio sul termine lungo in mancanza di comunicazione/notificazione.

  • Cass. n. 5990/2020

    Richiamata per il medesimo principio sul termine lungo in mancanza di comunicazione/notificazione.

  • Cass. Sez. Unite n. 28975/2022

    Richiamata in termini conformi sulla natura decisoria e definitiva dei provvedimenti impugnabili e sul regime dei termini.

  • Cass. n. 8616/2002

    Riconosce al pubblico ministero il potere di impugnare il decreto di liquidazione.

  • Cass. n. 5314/2018

    Conferma il potere di impugnazione del pubblico ministero in materia di liquidazione dei compensi.

  • Cass. n. 19711/2015

    Esclude la condanna del pubblico ministero alle spese quando agisce nell'esercizio di poteri processuali pubblicistici.

  • Cass. n. 20652/2011

    Esclude la condanna del pubblico ministero alle spese in ragione della natura istituzionale dei suoi poteri processuali.

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato, il termine ordinario di impugnazione è di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione o notificazione manca, si applica il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione.
  • Quando l'opposizione risulta proposta molto tempo dopo la data del decreto, è irrilevante stabilire se la comunicazione sia avvenuta o meno nelle forme prescritte se, comunque, l'impugnazione è ormai tardiva anche rispetto al termine lungo.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sommaria esposizione dei fatti di causa; la totale omissione di tale esposizione determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Le censure che si risolvono nel contestare la stessa, consolidata regola di diritto applicata dal giudice di merito sono inammissibili ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., anche se la motivazione del provvedimento impugnato può essere corretta dalla Corte ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c.
  • Il pubblico ministero può proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi, ma non può essere condannato al pagamento delle spese processuali quando esercita poteri impugnatori di natura istituzionale e pubblicistica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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