Cassazione Penale, Sentenza n. 20607/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/11/2024 che aveva respinto l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato (art. 81 c.p.) tra le precedenti condanne per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e reati 'fine' (tra cui detenzione illecita di armi e sequestro di persona a scopo di estorsione). Il ricorrente contestava che il giudice di merito avesse travisato le pronunce e omesso un concreto esame dei tempi, delle modalità e degli elementi indiziari per verificare l'esistenza di un "disegno criminoso" unitario sin dal momento ideativo delle condotte.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i principi di diritto sull'applicazione dell'art. 81 c.p. (necessità di accertare la sostanziale unicità del disegno criminoso mediante esame concreto di tempi, modalità, omogeneità del bene tutelato e altri indici) e ha censurato la motivazione della Corte d'appello per carenza e contraddittorietà nella verifica degli elementi probatori. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rimessa al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai criteri giurisprudenziali indicati.
Norme richiamate
La continuazione richiede una rappresentazione unitaria del disegno criminoso sin dal momento ideativo; l'applicazione implica un accertamento indiziario concreto sui tempi, le modalità, l'omogeneità del bene leso e altri indici, e non può fondarsi sulla mera reiterazione o abitudine a delinquere.
Richiamata come norma processuale pertinente alla procedura esecutiva e impugnazioni (la censura comprendeva vizio di motivazione rispetto alle norme processuali applicabili).
Norma procedurale relativa alla competenza e all'impugnazione in materia di esecuzione: la doglianza era diretta alla ordinanza del giudice dell'esecuzione e alla motivazione richiesta per decisioni in materia esecutiva.
Rilevante come reato associativo di riferimento; la giurisprudenza richiede che per dichiarare la continuazione tra partecipazione a organizzazione mafiosa e reati-fine, i reati-fine debbano risultare programmati al momento in cui il soggetto si determinò a entrare nel sodalizio.
Norma richiamata nella contestazione originaria (ad es. aggravanti o disposizioni collegate a reati di tipo mafioso o criminalità organizzata); nel provvedimento viene riportata tra le imputazioni oggetto di valutazione.
art. 10 l. 497/1974 e art. 23, comma 3, l. 110/1975
Norme riferibili ai reati in materia di armi per i quali è stata pronunciata sentenza: rilevano ai fini dell'esame se tali condotte si inseriscano nel medesimo disegno criminoso dell'associazione.
Reato di sequestro di persona richiamato tra i fatti contestati: la Corte richiede verifica se il sequestro fu parte del progetto unitario collegato all'associazione o condotta autonoma.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione (art. 81 c.p.) occorre accertare, attraverso un esame indiziario concreto, la 'unicità del disegno criminoso' sin dal momento ideativo e non basta la mera reiterazione o l'abitualità a delinquere.
- Indici utili per valutare la continuità includono: ridotta distanza temporale tra i fatti, omogeneità delle modalità di condotta, identità o omogeneità del bene giuridico offeso, e condizioni di tempo e luogo; non è necessario che tutti gli indici siano presenti, ma quelli valorizzati devono essere significativi.
- Nella relazione tra reato associativo (es. 416-bis) e reati-fine, la continuazione è configurabile solo se i reati-fine risultavano programmati al momento in cui il soggetto si determinò a entrare nel sodalizio (ossia la rappresentazione unitaria doveva esistere all'atto dell'ingresso o comunque in un momento determinato e precedente alla commissione dei reati-fine).
- Un consistente intervallo temporale tra episodi è indizio di autonomia ideativa delle condotte, salvo che non emergano elementi che giustifichino una attuazione frazionata di un medesimo progetto criminoso.
- Il giudice di merito deve motivare concretamente il confronto con le sentenze e gli elementi fattuali: la mancanza di una motivazione effettiva impone l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
- La verifica della continuazione è di natura indiziaria: il giudice deve risalire dai fatti obiettivi all'elemento intellettivo (unità di ideazione) e spiegare perché ritiene che sussista o non sussista.
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