Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20303/2025 del 20/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione di un ramo d’azienda da parte della società datrice a una cessionaria. La cessione è stata in precedenza dichiarata illegittima e la retribuzione del lavoratore è stata poi richiesta nei confronti della cedente per il periodo successivo alla sentenza di primo grado che aveva accertato l’illegittimità della cessione e ordinato la riammissione in servizio. Il lavoratore ha ottenuto decreto ingiuntivo per le retribuzioni non corrisposte fino al 31.12.2020; la società ha proposto opposizione, ma il Tribunale ha revocato il decreto solo in parte, riconoscendo il credito dal momento della costituzione in mora del datore (22.7.2019). La Corte d’appello ha confermato. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione del giudicato, sostenendo che la domanda fosse già coperta da giudicato; 2) erronea affermazione del diritto alle retribuzioni senza detrazione di quanto percepito dal cessionario e inapplicabilità della compensatio lucri cum damno; 3) erroneità della messa in mora del lavoratore pur avendo egli continuato a lavorare presso la cessionaria; 4) errata esclusione dell’efficacia liberatoria dei pagamenti del cessionario e mancata applicazione dell’art. 29, co. 2, d.lgs. 276/2003; 5) analogo errore sull’adempimento del terzo e sul regime dei pagamenti del cessionario; 6) erronea affermazione di una funzione deterrente della retribuzione; 7) erronea esclusione della detraibilità di somme percepite da INPS e INAIL e irrilevanza delle vicende del rapporto con la cessionaria, oltre a censure istruttorie.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché non erano stati integralmente trascritti gli atti necessari a dimostrare la formazione del giudicato e, comunque, il giudicato riguardava una domanda diversa per petitum e causa petendi, essendo il credito retributivo azionato successivamente alla declaratoria di illegittimità della cessione. Ha respinto gli altri motivi affermando che, una volta dichiarata illegittima o inopponibile la cessione del ramo d’azienda, il rapporto si ricostituisce de iure alle dipendenze del cedente e le prestazioni offerte e non ricevute per mora del creditore generano l’obbligazione retributiva; il rapporto di fatto con la cessionaria resta autonomo e le somme percepite in quel contesto non sono detraibili. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’adempimento del terzo e dell’art. 29, co. 2, d.lgs. 276/2003, perché riferiti a fattispecie diverse. Ha ritenuto infondati anche i motivi sulle indennità/ prestazioni INPS-INAIL, osservando che, una volta costituito in mora il datore, il rischio dell’impossibilità sopravvenuta non imputabile al lavoratore resta a carico del datore medesimo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, con esclusione delle condanne ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la procedura di definizione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati, inammissibili o improcedibili

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la composizione del collegio dopo la proposta del consigliere delegato

  • artt. 51, co. 1, n. 4, e 52 c.p.c.

    esclusa l’incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta accelerata

  • art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    indica i vizi denunciati nei motivi di ricorso

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    vizio di omesso esame dichiarato inammissibile per doppia conforme

  • art. 360, co. 4, c.p.c.

    richiamato per la preclusione del motivo ex n. 5 in presenza di doppia conforme

  • art. 2909 c.c.

    invocato sul giudicato; la Corte esclude che coprisse la domanda di crediti retributivi successiva

  • art. 324 c.p.c.

    invocato sul giudicato formale; motivo dichiarato inammissibile

  • artt. 1206 c.c.

    richiamato in tema di mora del creditore e offerte di prestazione

  • artt. 1207 c.c.

    richiamato per affermare che, costituito in mora il datore, il rischio dell’impossibilità sopravvenuta resta a suo carico

  • artt. 1208 c.c.

    richiamato nei motivi ma non ritenuto decisivo

  • artt. 1217 c.c.

    richiamato in tema di mora e offerta della prestazione

  • artt. 1218 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per la responsabilità da inadempimento

  • artt. 1223 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di danno e conseguenze risarcitorie

  • artt. 1227 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di concorso del fatto colposo e detrazione

  • artt. 2094 c.c.

    richiamato per definire la nozione di prestatore di lavoro subordinato

  • artt. 2099 c.c.

    richiamato in tema di retribuzione

  • artt. 2105 c.c.

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 2126 c.c.

    richiamato per qualificare il diverso rapporto di fatto proseguito con la cessionaria e limitarne gli effetti

  • art. 1180 c.c.

    esclusa l’applicabilità dell’adempimento del terzo al pagamento effettuato dal cessionario

  • art. 2036 c.c.

    richiamato nei motivi, ma escluso come base della pretesa liberatoria dei pagamenti del cessionario

  • art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/2003

    ritenuto inapplicabile perché disciplina la solidarietà nell’appalto, fattispecie diversa dalla cessione illegittima del ramo d’azienda

  • art. 1676 c.c.

    richiamato nei motivi; non applicato dalla Corte

  • art. 2112, co. 6, c.c.

    richiamato nei motivi nel contesto della cessione di azienda/ramo

  • art. 27, co. 2, d.lgs. n. 276/2003

    richiamato in relazione alla disciplina dell’appalto illecito e dell’efficacia satisfattiva dei pagamenti del terzo, ma ritenuto non estensibile alla fattispecie

  • art. 38, co. 3, d.lgs. n. 81/2015

    richiamato nei motivi in tema di somministrazione

  • art. 614-bis c.p.c.

    richiamato ai fini della pretesa funzione deterrente, esclusa dalla Corte nel caso concreto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel settimo motivo in tema di valutazione della prova

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato nel settimo motivo in tema di esibizione di documenti

  • art. 213 c.p.c.

    richiamato nel settimo motivo in tema di richieste istruttorie alla PA/enti

  • art. 96, co. 3 e 4, c.p.c.

    la Corte esclude i presupposti per la condanna aggravata, pur in presenza di ricorso rigettato

  • art. 3 Cost.

    richiamato nei motivi come parametro costituzionale sulle censure retributive

  • art. 23 Cost.

    richiamato nei motivi

  • art. 36 Cost.

    richiamato nei motivi a sostegno delle censure sul diritto alla retribuzione

  • art. 41 Cost.

    richiamato nei motivi

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi

  • art. 2697 c.c.

    solo implicito nei richiami a onere della prova e autosufficienza, ma non oggetto di autonoma decisione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che invochi il giudicato deve essere autosufficiente: occorre trascrivere compiutamente gli atti e dimostrare che la precedente decisione abbia coperto la medesima domanda per petitum e causa petendi; il giudicato non si estende alle sopravvenienze successive.
  • Quando una cessione di ramo d’azienda sia dichiarata illegittima o inopponibile, il rapporto di lavoro si considera ricostituito de iure alle dipendenze del cedente; le prestazioni lavorative offerte al cedente e non ricevute per sua mora producono il diritto alla retribuzione come prestazioni eseguite.
  • In tale ipotesi, il lavoratore può avere un autonomo rapporto di fatto con la cessionaria, rilevante ex art. 2126 c.c.; le somme corrisposte in quel diverso rapporto non sono automaticamente detraibili dal credito retributivo verso il cedente, perché non integrano una compensatio lucri cum damno nel rapporto con il datore redivivo.
  • Il pagamento effettuato dal cessionario, in una fattispecie di cessione illegittima del ramo, non costituisce adempimento del terzo di un debito altrui, ma pagamento di un rapporto proprio di fatto; non è quindi applicabile la disciplina dell’adempimento del terzo né, per analogia, la regola dell’appalto illecito.
  • La costituzione in mora del datore di lavoro trasferisce su di lui il rischio dell’impossibilità sopravvenuta non imputabile della prestazione lavorativa; perciò vicende come malattia, infortunio o congedi maturate nel diverso rapporto di fatto con la cessionaria non incidono sul credito retributivo verso il cedente.
  • La disciplina dell’art. 29, co. 2, d.lgs. 276/2003, relativa alla solidarietà negli appalti, non è estensibile alla diversa fattispecie della cessione illegittima di ramo d’azienda e dei connessi crediti retributivi verso il cedente.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.