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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40966/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario due avvisi di accertamento IMU relativi agli anni d'imposta 2013 e 2014, deducendo la carenza di motivazione degli avvisi e la non corretta determinazione del valore venale dei terreni edificabili posti a base dell’imposizione. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, mentre la CTR aveva rigettato l’appello della contribuente, ritenendo sufficiente la motivazione degli avvisi perché fondati sul richiamo a una delibera comunale che individuava, per zona, i valori al mq delle aree edificabili e i criteri di stima. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, L. 212/2000 e dell’art. 1, comma 162, L. 296/2006, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la necessità di riprodurre o allegare agli avvisi la ricerca di mercato richiamata solo genericamente, e che tale omissione rendesse invalida la motivazione dell’atto impositivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha rilevato che la CTR aveva correttamente valorizzato la delibera comunale n. 35/2013, allegata agli atti e pubblicata, la quale indicava i valori delle aree edificabili per ciascuna zona del territorio comunale e i criteri di stima seguiti, consentendo al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria. La ricorrente, secondo la Corte, non aveva specificamente censurato tale accertamento né spiegato perché la mancata allegazione della ricerca di mercato incidessse sulla motivazione degli avvisi o sul diritto di difesa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia tributaria, la motivazione dell’avviso di accertamento è sufficiente quando consenta al destinatario di conoscere in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, così da poterla contestare efficacemente.
  • Il richiamo, nell’avviso, a una delibera comunale che indichi per zone i valori delle aree edificabili e i criteri di stima può integrare una motivazione adeguata, se la documentazione richiamata è accessibile e contiene gli elementi essenziali della determinazione del tributo.
  • Chi deduce la nullità o insufficienza della motivazione dell’atto impositivo deve spiegare in modo specifico perché la documentazione richiamata non sia idonea a rendere conoscibile la pretesa, non essendo sufficiente una censura meramente assertiva sulla mancata allegazione di ulteriori atti o ricerche.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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