Cassazione Civile, Ordinanza n. 35314/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (liquidatore)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo del concordato preventivo di un credito di oltre 230 mila euro vantato da una società agricola semplice per prestazioni rese nei confronti della società debitrice. In appello il credito era stato qualificato come privilegiato ex art. 2751 bis n. 4 c.c., sulla base dell’assunto che anche una società semplice agricola, composta da soci che lavorano direttamente il fondo con prevalenza del lavoro proprio e familiare sul lavoro dei terzi, potesse essere assimilata al coltivatore diretto. Il liquidatore giudiziale ha impugnato tale decisione deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 2751 bis c.c., sostenendo che il privilegio spetta solo alla persona fisica coltivatore diretto, che la dimensione economico-organizzativa della società era incompatibile con la figura protetta, che il richiamo all’art. 2083 c.c. e all’impresa artigiana era inconferente, e che la ratio lavoristica non consente di estendere il privilegio a un imprenditore agricolo organizzato in forma societaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l’interpretazione accolta dalla Corte d’appello non era estensiva ma, in realtà, analogica e quindi non consentita in materia di privilegi, che sono norme eccezionali. Ha ribadito la continuità con il precedente secondo cui il privilegio ex art. 2751 bis n. 4 c.c. spetta solo ai crediti vantati da persona fisica coltivatore diretto e non alla società semplice agricola. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda di riconoscimento del privilegio sul credito della società agricola. Ha inoltre posto le spese del giudizio di merito e di legittimità a carico della società resistente.
Norme richiamate
Il privilegio si applica ai crediti del coltivatore diretto, figura che la Corte ricostruisce come riferita alla persona fisica e non estensibile alla società agricola semplice.
La causa del credito è la ragione giustificatrice del privilegio, ma non consente di superare il dato testuale e soggettivo della norma.
Richiama la nozione di piccolo imprenditore, ma non consente di assimilare automaticamente il coltivatore diretto alla società agricola.
Concorre a delineare la figura del coltivatore diretto, incentrata sulla coltivazione del fondo con prevalenza del lavoro proprio e familiare.
Definisce l’imprenditore agricolo, figura distinta dal coltivatore diretto ai fini del privilegio.
È richiamato in via comparativa come esempio di interpretazione estensiva legittima di una norma sui privilegi, diversa dal caso in esame.
È richiamato per il privilegio dei compensi professionali e per il criterio della prestazione personale effettiva del professionista.
È richiamato per mostrare che il privilegio dell’agente può riguardare anche l’attività svolta in forma societaria, perché fondato su un elemento oggettivo e non su una condizione soggettiva personale.
È evocato come esempio di privilegio riconosciuto all’impresa artigiana per espressa scelta legislativa.
art. 36 d.l. n. 5/2012 conv. in l. n. 35/2012
Ha modificato la disciplina del privilegio artigiano, richiamando espressamente la legge quadro sull’artigianato.
È la legge quadro sull’artigianato richiamata per delimitare il campo soggettivo del privilegio artigiano.
È citato per le riforme della figura dell’imprenditore agricolo professionale e per le agevolazioni a favore di coltivatore diretto e società agricole, senza incidere sul privilegio ex art. 2751 bis n. 4 c.c.
L. n. 205/2017, art. 1, comma 515
È richiamata come ulteriore riforma del settore agrario che non ha modificato la disciplina del privilegio in favore delle società agricole.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- In materia di privilegi, l’interpretazione estensiva è ammessa solo quando la norma, letta nel suo contesto e alla luce della ratio, consenta di ricomprendere un caso non espressamente menzionato senza oltrepassare il dato testuale; non è invece consentita un’interpretazione analogica di norme eccezionali.
- Il privilegio ex art. 2751 bis n. 4 c.c. spetta ai crediti del coltivatore diretto inteso come persona fisica che coltiva il fondo con prevalenza del lavoro proprio e familiare, e non può essere esteso alla società agricola semplice per il solo fatto che i soci prestino personalmente attività lavorativa.
- Il confronto con altre ipotesi di privilegio riconosciute anche a soggetti collettivi è ammissibile solo se il legislatore abbia strutturato la norma in termini oggettivi o abbia espressamente ampliato il novero dei beneficiari; non è sufficiente richiamare categorie affini o comunque disciplinate da un diverso assetto normativo.
- Le riforme del settore agricolo che equiparano, per specifiche finalità, imprenditore agricolo professionale e coltivatore diretto non comportano, di per sé, l’estensione del privilegio mobiliare ex art. 2751 bis n. 4 c.c., se il legislatore non ha modificato espressamente tale disposizione.
- La pretesa disparità di trattamento rispetto all’impresa artigiana non è configurabile quando le situazioni poste a raffronto non siano omogenee, poiché l’impresa artigiana è stata espressamente ricompresa dal legislatore nel diverso ambito del privilegio artigiano.
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