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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06670/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento di un ramo d'azienda al quale erano addetti alcuni lavoratori. I lavoratori hanno agito per ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate dal 9 giugno 2016, data della messa in mora della datrice di lavoro, fino al 31 dicembre 2016, sostenendo che, accertata l'illegittimità del trasferimento del ramo, la società cedente fosse tenuta a ripristinare il rapporto di lavoro e a corrispondere comunque le retribuzioni. La società ha impugnato la decisione di merito con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 1180 c.c., 2909 c.c. e degli artt. 27 e 29 d.lgs. n. 276/2003, contestando l'efficacia estintiva del pagamento effettuato dal cessionario e la ricostruzione degli effetti del giudicato; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 1206, 1207 e 2041 c.c., censurando l'affermazione della debenza delle somme in favore dei lavoratori. In sostanza, la società sosteneva che le somme non fossero dovute o che comunque il pagamento del cessionario dovesse avere effetto liberatorio anche nei confronti del cedente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva a sua volta confermato la condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo indicato. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, quando sia giudizialmente accertata l'illegittimità della cessione del ramo d'azienda e il lavoratore abbia messo a disposizione le proprie energie, il datore di lavoro tenuto al ripristino del rapporto deve corrispondere le retribuzioni anche se la prestazione non è stata effettivamente ricevuta; tali somme hanno natura retributiva e non risarcitoria. È stata inoltre ribadita l'irrilevanza, ai fini dell'obbligazione retributiva del cedente che rifiuti senza giustificazione la prestazione, del pagamento eseguito dal cessionario dopo l'accertamento giudiziale. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1180 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'efficacia liberatoria dell'adempimento del cessionario; la Corte non ne accoglie la lettura proposta

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti del giudicato sull'individuazione del titolare del rapporto

  • art. 27 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato dalla ricorrente sul trasferimento di ramo d'azienda; la Corte si uniforma al consolidato principio sull'illegittimità della cessione

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato dalla ricorrente in tema di trasferimento d'azienda e rapporti di lavoro

  • art. 1206 c.c.

    richiamato per contestare la mora del creditore/datore di lavoro e la debenza delle retribuzioni

  • art. 1207 c.c.

    richiamato per contestare gli effetti della mora del creditore

  • art. 2041 c.c.

    richiamato per negare il fondamento delle pretese dei lavoratori

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alla giurisprudenza consolidata già formatasi sul tema

  • art. 374 c.p.c.

    richiamato nel contesto della funzione nomofilattica delle Sezioni Unite

  • art. 360 bis c.p.c., n. 1

    richiamato nel contesto della stabilità del precedente giurisprudenziale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha introdotto la previsione sul contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Quando, a seguito di giudicato, venga accertato che un ramo d'azienda non è stato validamente trasferito, il soggetto che risulti effettivo datore di lavoro è tenuto a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli le retribuzioni dovute anche se la prestazione non sia stata materialmente ricevuta, purché il lavoratore abbia offerto le proprie energie lavorative.
  • Le somme dovute al lavoratore dopo l'accertamento giudiziale dell'effettivo titolare del rapporto hanno natura retributiva e non meramente risarcitoria.
  • Il pagamento effettuato dal cessionario della prestazione, successivo all'accertamento giudiziale e in presenza di rifiuto ingiustificato della controprestazione lavorativa da parte del cedente, non estingue l'obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo.
  • In presenza di orientamento nomofilattico consolidato, il mutamento interpretativo è ammesso solo in presenza di gravi ragioni; in difetto, la Corte privilegia la stabilità del precedente per garantire uniformità, prevedibilità e uguaglianza di trattamento.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura contro la ricostruzione degli effetti del trasferimento di ramo d'azienda deve confrontarsi con il principio già affermato dalle Sezioni Unite sulla superazione della corrispettività sinallagmatica tra prestazione lavorativa e retribuzione dopo l'accertamento giudiziale e l'offerta della prestazione da parte del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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