Sentenza del 09/11/2022 n. 1009 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento notificata alla sig.ra P. A. dopo la morte del sig. L. P. La resistente ha contestato la cartella sostenendo di essere mera legataria (del solo immobile di Torino) e quindi non tenuta a rispondere dei debiti ereditari ai sensi dell'art. 756 c.c. L'Ufficio ha contestato sia sul piano procedurale (eccependo carenza di legittimazione passiva e chiedendo integrazione del contraddittorio con l'Agente della Riscossione) sia sul merito (sostenendo che, per effetto di rinunce di altri chiamati e della situazione patrimoniale, la sig.ra P. A. doveva essere considerata erede universale/assimilata e quindi coobbligata).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento nei confronti della sig.ra P. A. Ha ritenuto inammissibile come nuova la questione della mancata integrazione del contraddittorio (art.57 D.Lgs.546/1992), ha escluso la carenza di legittimazione passiva sollevata tardivamente dall'Ufficio e, sul merito, ha condiviso la qualificazione della resistente quale legataria (non tenuta ai debiti ereditari) sulla base dell'interpretazione del testamento e della volontà del de cuius (art.588 c.c.); ha inoltre rigettato l'eccezione che il legatario fosse sempre coobbligato per i debiti ereditari (art.495 c.c. comma 2 non applicabile nel caso). Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato dall'Ufficio per lamentare omessa pronuncia sulla richiesta di integrazione del contraddittorio; il Collegio ha ritenuto la questione tardiva e non proposta nei termini utili al primo grado.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata come fonte del controllo automatizzato che ha portato all'iscrizione a ruolo delle imposte del de cuius.
Principio secondo cui il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari; applicato dal Collegio per escludere la responsabilità della sig.ra P. A. per i debiti tributari del defunto.
Interpretazione delle disposizioni testamentarie: le espressioni usate dal testatore possono essere considerate attribuzioni a titolo universale se indicano universalità o quota; il Collegio lo ha usato per interpretare la volontà del testatore.
Prevede il diritto di regresso dei creditori contro i legatari nei limiti del valore del legato in casi tassativi (esaurito l'asse ereditario o altre ipotesi); il Collegio ha ritenuto che tali condizioni non ricorressero e pertanto non operasse la responsabilità della legataria.
art. 57 D.Lgs. n. 546/1992
Stabilisce l'inammissibilità di domande nuove in grado d'appello; il Collegio ha dichiarato inammissibile la domanda dell'Ufficio relativa all'integrazione del contraddittorio perché costituita nuova questione non proposta in primo grado.
art. 59, lett. b) D.Lgs. 546/1992
art. 59, lett. b) D.Lgs. n. 546/1992
Prevede la rimessione alla Commissione tributaria provinciale quando manchi integrazione del contraddittorio; il Collegio ha indicato tale possibilità solo in via subordinata qualora si fosse ritenuta erronea l'integrazione mancante.
art. 15 D.Lgs. n. 546/1992
Norma citata in relazione alla liquidazione delle spese di lite; il Collegio ha comunque disposto la compensazione delle spese per le particolarità del caso.
Massime di principio
- La qualifica formale attribuita dal testatore ("lego" vs "nomino erede") non è sempre decisiva: il giudice deve interpretare la volontà del testatore (art.588 c.c.) valutando il contesto e l'esistenza di altri beni dell'attivo al momento del testamento.
- Il legatario, in linea di principio, non è responsabile per i debiti ereditari (art.756 c.c.), salvo i casi tassativi di regresso previsti dall'art.495 c.c. (esaurimento dell'asse ereditario, accettazione con beneficio d'inventario, ecc.). Prima di ritenere il legatario coobbligato, occorre verificare la sussistenza di tali condizioni.
- La rinuncia di altri chiamati e la situazione patrimoniale possono, a determinate condizioni, comportare che chi era formalmente legatario sia considerato, sul piano sostanziale, titolare dell'attivo ereditario; ma ciò richiede una valutazione puntuale della volontà del testatore e dei beni effettivamente caduti in successione.
- Sul piano processuale il contribuente può impugnare la cartella sia nei confronti dell'Agente della Riscossione sia dell'ente impositore; l'Ufficio non sempre può eccepire tardivamente carenza di legittimazione passiva se la questione non è stata sollevata nei termini utili (art.57 D.Lgs.546/1992).
- Se una parte intende far valere l'integrazione del contraddittorio (es. chiamare il concessionario), deve proporre tale eccezione tempestivamente nel primo grado o nella prima difesa utile; altrimenti la questione può risultare inammissibile in appello.
- La compensazione delle spese è possibile quando il giudice riscontri particolari ragioni concrete; tuttavia l'assegnazione delle spese deve rispettare i parametri di legge e la motivazione in ordine alla 'grave ed eccezionale ragione' è richiesta quando si deroghi alla regola generale.
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