Sentenza del 09/11/2022 n. 282 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'atto di recupero crediti relativo al credito d'imposta per ricerca e sviluppo (art. 3 D.L. n. 145/2013) per l'anno 2016, inizialmente quantificato in Euro 52.842,83 e successivamente ridotto a seguito di ravvedimento operoso a Euro 31.543,00; l'Ufficio contestava l'indebita utilizzazione in compensazione e la mancanza dei presupposti per il riconoscimento del credito, nonché l'applicazione delle sanzioni.
La decisione
Il Collegio ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che le attività descritte nel Progetto 2 rientrassero nei requisiti previsti dall'art. 3 c.4-5 del D.L. n.145/2013 e fossero ammissibili al credito d'imposta, considerando anche il D.M. 27 maggio 2015 e la circolare 5/E/2016 come elementi di conferma. Pur riconoscendo che la perizia asseverata non costituisce prova piena, ne ha ritenuto il contenuto idoneo a supportare la qualificazione innovativa delle attività. L'atto di recupero è stato annullato e l'Agenzia delle Entrate di Alessandria è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, quantificate in Euro 2.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3 D.L. n. 145 del 2013
Definisce i requisiti delle attività di ricerca e sviluppo ammesse al credito d'imposta (lavori sperimentali, ricerca pianificata, acquisizione e combinazione di conoscenze per nuovi o migliorati prodotti/processi/servizi). La Corte ha ritenuto che le attività del progetto ricorrente rispettassero tali requisiti.
art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997
Regola l'uso in compensazione dei crediti d'imposta. L'Ufficio aveva contestato l'utilizzo in compensazione, ma la Corte ha affrontato la questione sulla base della effettiva spettanza del credito.
D.M. 27 maggio 2015
Elenca e chiarisce quali attività possono rientrare nell'ambito di agevolazione del credito di imposta; la Corte lo ha considerato coerente con la normativa e decisivo per confermare l'ammissibilità delle attività svolte dalla ricorrente.
Circolare Agenzia delle Entrate 5/E/2016
Interpretazione amministrativa che ammette al beneficio le attività che apportano mutamenti o significativi miglioramenti alle tecniche di produzione e vendita; citata dalla Corte come elemento di supporto alla qualificazione delle attività.
art. 47 D.Lgs. n. 546 del 1992
Disciplina la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati; la ricorrente aveva chiesto la sospensione e la Corte, con provvedimento, aveva sospeso l'esecutività dell'atto in presenza dei presupposti.
art. 2697 c.c.
Norma sul onere della prova; l'Ufficio sosteneva che la perizia asseverata avesse valore indiziario e non liberatorio dell'onere della prova; la Corte ha comunque ritenuto la perizia utile a confermare i fatti rilevanti.
artt. 16 c.3 e 17 c.2 D.Lgs. n. 472 del 1997
Norme sulle sanzioni tributarie richiamate dall'Ufficio per giustificare le sanzioni applicate; la Corte, trovando il credito d'imposta spettante, ha annullato l'atto e dunque resa non fondata l'applicazione delle sanzioni nel caso concreto.
art. 6 c.2 D.Lgs. n. 472 del 1997
Prevede la disapplicazione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza interpretativa; la ricorrente lo invocava ma l'Ufficio lo aveva escluso; la Corte non ha ritenuto necessario darne applicazione avendo riconosciuto la spettanza del credito.
artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600/1973
Richiamate dall'Ufficio in relazione alla corretta determinazione delle imposte e alle relative sanzioni; la loro invocazione è stata comunque superata dalla decisione di ammissibilità del credito.
art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata dall'Ufficio in tema di evidenze probatorie e sanzionatorie; non ha tuttavia impedito l'accoglimento del ricorso quando è stata riconosciuta la natura agevolabile delle attività.
Massime di principio
- Per ottenere il credito d'imposta R&S è necessario dimostrare che le attività presentino elementi di novità, incertezza tecnica o miglioramento significativo rispetto alle pratiche ordinarie: la semplice presenza di conoscenze pregresse nell'azienda non esclude automaticamente l'agevolazione.
- Il D.M. 27/05/2015 e la circolare 5/E/2016 sono strumenti interpretativi rilevanti che possono rafforzare la posizione del contribuente se le attività rientrano nelle categorie da essi indicate.
- La perizia tecnica asseverata ha valore probatorio di supporto (indiziario) ma non è sempre prova piena; è opportuno affiancarla a documentazione tecnica, progettuale e contabile che dimostri spese, fasi progettuali e risultati ottenuti.
- Il ravvedimento operoso può ridurre l'esposizione del contribuente ma non impedisce all'Amministrazione di contestare la spettanza residua del beneficio; quindi la rettifica non sostituisce una difesa sostanziale sulla qualificazione delle attività.
- In caso di contestazione, valutare la richiesta della sospensione dell'esecutività ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 quando sussistono fumus boni iuris e periculum in mora; la concessione è possibile e può tutelare il contribuente fino alla decisione finale.
- Se sussistono ragionevoli dubbi interpretativi dell'ordinamento, vale provare l'eventuale applicazione dell'art. 6 c.2 D.Lgs. 472/1997 per ottenere la disapplicazione delle sanzioni; tuttavia la strategia principale resta dimostrare la spettanza del credito.
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