Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/11/2022 n. 32995 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sull'impugnativa dell'invito al riversamento e della cartella di pagamento per la somma di Euro 100.802,06, riferita al disconoscimento di un rimborso/credito d'imposta. L'Agenzia aveva impugnato la sentenza della CTR Piemonte che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che la cartella costituisse una surrettizia rettifica della dichiarazione oltre il termine previsto; nel corso del giudizio la contribuente ha chiesto e presentato istanza di adesione alla definizione agevolata ex D.L. n. 119/2018 (art. 6). L'Agenzia aveva negato il condono; il procedimento in Cassazione ha preliminarmente esaminato la fondatezza del ricorso avverso il diniego di condono.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso avverso il diniego di condono: ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può costituire il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale e, quindi, essere oggetto di definizione agevolata se vi è una controversia effettiva (non meramente calcolistica). Nel caso concreto la cartella (e il previo invito) rappresentavano la prima comunicazione della pretesa relativa al recupero di un rimborso indebitamente erogato, per cui l'istanza di definizione agevolata era ammissibile. Perciò il diniego di condono è stato accolto, dichiarata l'estinzione del giudizio per adesione del contribuente alla definizione agevolata e disposta la compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32

    Norma richiamata nel ricorso originario: contestazione di atti tributari e termini di rettifica delle dichiarazioni; la sentenza valuta la possibilità di rettifica oltre termini in relazione alla natura dell'atto impugnato.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 38, 42 e 43

    Richiamati in relazione alle norme sulla riscossione coattiva, iscrizione a ruolo e termini; la Corte esamina se la cartella costituisce atto impositivo idoneo alla definizione agevolata.

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6 (conv. L. n. 136/2018)

    Prevede la possibilità di definizione agevolata delle liti pendenti; la Corte riconosce che la cartella di pagamento, se prima e unica comunicazione della pretesa, rientra nella nozione di 'lite pendente' definibile ai sensi di questa disposizione.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 (richiamato)

    Disposizione sulle definizioni agevolate e condono; la giurisprudenza richiamata collega questa norma alla possibilità di definire controversie relative a cartelle non precedute da avvisi di accertamento.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    Norma sul procedimento di impugnazione avverso gli atti degli enti impositori; la Corte afferma che la cartella, se prima comunicazione, è impugnabile ai sensi di questa norma anche per motivi di merito.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis (controllo automatizzato)

    Rilevante per la qualificazione delle cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato quali possibili 'primo atto' di pretesa fiscale; la Corte cita la giurisprudenza su questo specifico tipo di cartella.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 1 aprile 2019

    Richiamata per sottolineare come la natura sostanziale dell'atto (piuttosto che la denominazione formale) sia rilevante ai fini dell'accesso alla definizione agevolata; conferma che il disconoscimento di un credito/rimborso può essere condonabile.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato può essere considerata il primo e unico atto di comunicazione di una pretesa fiscale: in tal caso ha natura sostanzialmente impositiva e la controversia derivante è suscettibile di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119/2018 (art. 6).
  • L'accesso alla definizione agevolata richiede che la controversia sia effettiva (sull'ammissibilità/legittimità della pretesa) e non riguardi solo meri errori materiali o di calcolo; se la controversia è meritevole di esame sostanziale, il diniego amministrativo del condono può essere annullato dal giudice.
  • Se il contribuente dimostra l'assenza di precedenti atti impositivi (es. avviso di accertamento) e che la cartella costituisce la prima comunicazione della pretesa, è consigliabile presentare istanza di definizione e documentare il versamento previsto per ottenere l'estinzione del giudizio.
  • La qualificazione sostanziale dell'atto è determinante: non conta il nome (invito, cartella, avviso), ma se l'atto impone per la prima volta una prestazione determinata nel 'an' e nel 'quantum', può essere trattato come atto impositivo ai fini della definizione agevolata.
  • Prima di valutare la fondatezza della contestazione giurisdizionale, verificare la presenza di eventuali atti precedenti dell'Amministrazione (avvisi di accertamento, comunicazioni) che possono escludere l'accesso alla definizione agevolata; in caso di dubbio documentale è utile acquisire prova dell'assenza di precedenti comunicazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.