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Sentenza

Sentenza del 09/11/2022 n. 33063 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto i suoi appelli avverso due sentenze della CTP di Milano che avevano accolto i ricorsi della contribuente contro avvisi di accertamento IRAP relativi agli anni 1999/2000 e 2000/2001.

La decisione

La ricorrente ha comunicato di aver annullato in autotutela i due avvisi di accertamento (comunicazioni del 29.4.2015 e 26.6.2015) e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La controricorrente ha rinunciato alla discussione orale ed ha concordato l'istanza. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; la declaratoria opera alla stregua di cassazione senza rinvio perché le precedenti sentenze sono divenute non attuali; le spese di tutti i gradi sono compensate.

Norme richiamate

  • Cass. 24/02/2022, n. 6068

    Principio secondo cui la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta rimozione delle ragioni di contrasto impone l'estinzione del giudizio con rimozione delle sentenze non più attuali.

  • Cass. 18/04/2017, n. 9753

    Conferma che l'annullamento dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere e giustifica la pronuncia estintiva senza rinvio.

  • Cass. 23/09/2011, n. 19533

    Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio che la sopravvenuta eliminazione della causa del contendere comporta l'estinzione del processo e la compensazione delle spese se concordata.

  • Annullamento in autotutela (atto amministrativo)

    L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo da parte dell'amministrazione elimina l'interesse a proseguire il giudizio tributario sulla stessa questione, potendo determinare la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Se l'amministrazione fiscale annulla l'atto impugnato (anche in autotutela), il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La dichiarazione di estinzione opera spesso 'alla stregua di cassazione senza rinvio' quando le ragioni del contrasto vengono meno, rendendo le sentenze precedenti non attuali.
  • Quando la cessazione è concordata tra le parti o conseguente a iniziativa amministrativa, le spese processuali sono frequentemente compensate.
  • La rinuncia alla discussione orale può accompagnare un accordo o una istanza congiunta di cessazione della materia del contendere e accelera la definizione del giudizio.
  • In situazioni analoghe, verificare sempre la concreta efficacia e la data dell'atto amministrativo di annullamento (per esempio eventuali condizioni, decadenze o impugnazioni dell'atto stesso) prima di richiedere l'estinzione del processo.

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