Sentenza del 09/11/2022 n. 3451 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Irap - Concessionario della P.A. - Cuneo fiscale - Sgravi - Non spettano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per crediti tributari diversI. Il ricorrente deduceva nullità e illegittimità procedurali e sostanziali: 1) omessa consegna dell'autorizzazione contenente l'ordine di accesso; 2) violazione del termine di cui all'art. 12, comma 5, L. 212/2000; 3) mancata informativa ex art.12, comma 2, L. 212/2000; 4) difetto di motivazione dell'atto impositivo; 5) infondatezza della pretesa tributaria, con contestuale censura della costituzione in giudizio della parte resistente ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 546/1992. Inoltre, questione sostanziale sull'applicabilità dell'agevolazione IRAP (c.d. cuneo fiscale, art. 11 D.Lgs. 446/1997) in relazione alla qualifica del rapporto: concessione traslativa e a tariffa vs contratto d'appalto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro ha rigettato l'appello. In sintesi: 1) la presunta violazione dell'art. 23 d.lgs. 546/1992 non inficia il diritto dell'Amministrazione di negare i fatti costitutivi, contestare le norme invocate e produrre documenti; comporta solo la decadenza da eccezioni non rilevabili d'ufficio; 2) l'ordine di esecuzione del controllo risulta dal verbale di accertamento; 3) il termine di 30 giorni di cui all'art. 12/5 L. 212/2000 riguarda la permanenza degli operatori presso la sede e non la durata complessiva della verifica; 4) l'informativa prevista dall'art. 12/2 L. 212/2000 è stata data e risulta dal verbale; 5) la motivazione per relationem è ritenuta valida quando il verbale è noto al contribuente; 6) sul punto sostanziale, la società opera in regime di concessione traslativa e a tariffa e pertanto è esclusa dalla fruizione delle deduzioni previste dall'art. 11 D.Lgs. 446/1997 (cuneo fiscale), perché il corrispettivo in concessione è il diritto a gestire il servizio con assunzione del rischio, non un contributo economico dall'ente appaltante. Condanna alle spese di giudizio in favore della resistente.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 23)
La mancata costituzione nei termini da parte della resistente comporta la perdita della facoltà di proporre alcune eccezioni non rilevabili d'ufficio e di chiamare terzi, ma non impedisce alla resistente di contestare i fatti, l'applicabilità delle norme e di produrre documenti.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) (art. 12)
Comma 2: obbligo di fornire l'informativa al contribuente in sede di verifica; il verbale può attestare l'avvenuta informativa. Comma 5: il termine di 30 giorni concerne la permanenza degli operatori presso la sede aziendale e non la durata complessiva della verifica fiscale.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 446 (art. 11)
art. 11, comma 1, lett. a)
Prevede deduzioni/agevolazioni IRAP sul costo del lavoro (cuneo fiscale). Tali deduzioni non spettano alle imprese che operano in regime di concessione traslativa e a tariffa, poiché il corrispettivo è costituito dal diritto di gestione con trasferimento del rischio al concessionario, non da un contributo economico erogato dall'amministrazione appaltante.
D.M. 10 febbraio 2014, n. 55
parametri per liquidazione spese di giudizio
Utilizzato per la quantificazione delle spese di giudizio a carico del soccombente.
Giurisprudenza: Cass. civ., sez. trib., sent. n. 9139/2015 e n. 16889/2020; Cons. Stato, sent. n. 5068/2011
sentenze citate nella motivazione
Giurisprudenza consolidata che distingue concessione da appalto in base al trasferimento dell'alea/assunzione del rischio e conferma che, ai fini di agevolazioni fiscali, rileva la natura economica del rapporto (concessione vs appalto) e non solo la denominazione formale.
Massime di principio
- Se l'operatore gestisce un servizio in regime di concessione traslativa e a tariffa (public utility) e assume il rischio d'impresa, non potrà usufruire delle deduzioni IRAP previste per il costo del lavoro (cuneo fiscale) perché il corrispettivo è il diritto di gestione e non un contributo economico dall'ente appaltante.
- La qualificazione del rapporto contrattuale (concessione vs appalto) si valuta sulla base della sostanza economica: in particolare va considerata l'allocazione del rischio e la natura del corrispettivo praticato.
- Le contestazioni procedurali (omessa consegna dell'ordine di accesso, informativa, termini) devono essere provate concretamente; il verbale di accertamento costituisce elemento probatorio chiave per dimostrare avvenuta informativa e ordine di accesso.
- La mancata costituzione in giudizio della resistente entro i termini processuali (art. 23 d.lgs. 546/1992) non determina automaticamente l'annullamento dell'atto: l'Amministrazione conserva il diritto di negare i fatti, contestare l'applicabilità delle norme e produrre documenti, mentre perde alcune eccezioni non rilevabili d'ufficio.
- La motivazione per relationem può essere valida in un atto impositivo se il verbale richiamato è noto al contribuente; l'Ufficio può richiamare le conclusioni del verbale purché non si determini un pregiudizio al contraddittorio.
- In situazioni simili, il contribuente dovrebbe documentare con precisione la natura economica del rapporto contrattuale (flussi finanziari, clausole di rischio, meccanismi tariffari) e sollevare tempestivamente vizi procedurali rilevanti e specifici, richiedendo copia degli atti (ordine di accesso, verbali, informative) per poter valutare l'effettiva illegittimità dell'accertamento.
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