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Sentenza

Sentenza del 09/11/2022 n. 33079 - Corte di Cassazione

Prova in materia civile-Valutazione della prova-Giudizio tributario-Obbligo lingua italiana atti processuali-Sussiste- Obbligo lingua italiana documenti dedotti dalle parti- non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva ritenuto il contribuente fiscalmente residente in Svizzera per l'anno d'imposta 2003 e aveva annullato l'accertamento IRPEF che imputava redditi da lavoro dipendente non dichiarati. L'Agenzia deduceva: (i) violazione degli artt. 122 e 123 c.p.c. perché i documenti prodotti dal contribuente erano in lingua straniera e quindi, a suo avviso, inammissibili; (ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2‑bis, D.P.R. 917/1986 (presunzione di residenza in Italia per emigrati in paesi a regime fiscale privilegiato) e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che il contribuente non avrebbe fornito la prova contraria richiesta; (iii) difetto di motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che, nel giudizio tributario, si applicano ex art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 gli artt. 122 e 123 c.p.c. ma tali disposizioni rendono obbligatoria la lingua italiana solo per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti. I documenti in lingua straniera sono acquisiti e utilizzabili; il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di nominare un traduttore, potendone fare a meno se è in grado di comprenderne il contenuto o se non vi sono contestazioni sulla traduzione giurata. La Corte ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione della CTR e ha escluso vizio nella valutazione della presunzione di residenza, osservando che l'Agenzia non ha indicato specifici errori di applicazione dell'art. 2729 c.c. e che il ricorso in Cassazione non può rivalutare il merito. Il contribuente è quindi confermato vincente; il ricorso è rigettato e l'Agenzia condannata alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 122 cod. proc. civ.

    La lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali

    Obbligo della lingua italiana riguarda gli atti processuali in senso proprio, non i documenti prodotti dalle parti; questi ultimi sono comunque acquisibili.

  • art. 123 cod. proc. civ.

    Nomina di un traduttore per le scritture in lingua straniera

    Il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di nominare un traduttore; può rinunciare se comprende il documento o se non vi sono contestazioni sul contenuto o sulla traduzione giurata.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

    Rinvio generale che rende applicabili, compatibilmente, le norme del codice di procedura civile (quali gli artt. 122 e 123) al processo tributario.

  • art. 2, comma 2‑bis, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Presunzione legale, salvo prova contraria, di residenza in Italia dei soggetti emigrati in paesi a regime fiscale privilegiato

    Introduce un'inversione dell'onere della prova: il contribuente deve dimostrare la residenza effettiva all'estero; tuttavia la valutazione delle prove concrete rimane di merito e necessita di specifica valutazione dei fatti.

  • art. 2729 cod. civ.

    Regole in tema di presunzioni (gravità, precisione, concordanza)

    Le presunzioni devono essere correttamente correlate a fatti concreti rispondenti ai requisiti; la Cassazione controlla se la norma è stata applicata correttamente, ma la censura deve indicare puntualmente gli errori di fatto o di ragionamento.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, ecc.)

    Il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato al 'minimo costituzionale': la mancanza assoluta o la motivazione apparente sono censurabili, non il mero vizio di sufficienza o la rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario gli atti processuali devono essere in italiano, ma i documenti prodotti dalle parti possono essere in lingua straniera e sono comunque acquisibili e valutabili.
  • La nomina del traduttore ai sensi dell'art. 123 c.p.c. è discrezionale: il giudice può evitarla se comprende il documento o se non vi sono contestazioni sulla traduzione; la mancata nomina non rende il documento inutilizzabile.
  • La produzione di un documento in lingua straniera integra l'attività probatoria della parte; la traduzione è accessoria e non costituisce necessariamente un nuovo mezzo di prova soggetto a preclusioni.
  • La presunzione di residenza prevista dall'art. 2, comma 2‑bis TUIR inverte l'onere della prova a carico del contribuente, che però può superarla con prove concrete valutate dal giudice di merito; in Cassazione non è consentita la rinnovata valutazione del merito fattuale.
  • Per censurare correttamente l'applicazione di presunzioni o la motivazione in Cassazione è necessario indicare puntualmente i fatti o i ragionamenti errati; denunce generiche risultano inammissibili.
  • La traduzione di documenti stranieri può essere prodotta tardivamente senza integrazione di un nuovo mezzo di prova, purché il documento originale sia stato tempestivamente depositato.

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