Sentenza del 09/11/2022 n. 3464 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Dichiarazione - Accollo - Versamento imposte - Compensazione - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la compensazione di debiti fiscali dell'accollante mediante l'utilizzo dei crediti d'imposta dell'accollato, effettuata in forza di un contratto di accollo tra privati. La CTP aveva annullato l'atto di recupero ritenendo possibile tale compensazione (in assenza, a suo dire, di un divieto espresso fino al 2019). L'Agenzia ha invece sostenuto che, in materia tributaria, la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e che l'accollato non può estinguere i debiti dell'accollante usando i propri crediti fiscali.
La decisione
La Corte regionale (Corte di giustizia tributaria della Calabria, Sez. II) ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza della CTP e rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente. È stato affermato che la compensazione tributaria è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e che né l'art. 8 dello Statuto del contribuente né le disposizioni vigenti consentivano all'epoca all'accollato di estinguere i debiti dell'accollante mediante i propri crediti fiscali; pertanto l'atto di recupero è confermato. Le spese dei due gradi di giudizio sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, Statuto del contribuente
è ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario
Riconosce la possibilità dell'accollo del debito d'imposta da parte di terzi, ma non autorizza l'accollato a estinguere il debito dell'accollante mediante l'uso dei propri crediti fiscali; non abroga le norme specifiche sulla compensazione.
art. 8, comma 1, Statuto del contribuente
Prevede in generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione in via transitoria ma mantiene ferme le disposizioni previgenti, demandando a regolamenti l'estensione dell'istituto per taluni tributi; non ha dunque ampliato liberamente la facoltà di compensazione tra soggetti diversi.
art. 17, D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Limita la compensazione in sede di versamenti unitari alle situazioni in cui i crediti appartengono allo stesso periodo e riguardano gli stessi soggetti, ostando all'utilizzo dei crediti dell'accollato per estinguere debiti di altro soggetto.
Cass. civ., 29 ottobre 2019, n. 27673
Richiamata in senso giurisprudenziale per il principio secondo cui operazioni di versamento, riscossione e rimborso sono regolate da norme specifiche e la compensazione tributaria richiede previsione di legge.
Cass. civ., 30 giugno 2006, n. 15123
Ulteriore consolidamento del principio che la compensazione tributaria non può prescindere da una disciplina normativa specifica.
Massime di principio
- L'accollo del debito d'imposta è ammesso (art. 8 Statuto del contribuente), ma non può essere interpretato come autorizzazione all'utilizzo dei crediti d'imposta dell'accollato per compensare i debiti dell'accollante.
- In materia tributaria la compensazione è possibile solo se prevista espressamente dalla legge o dalla disciplina normativa applicabile; non è ammessa una deroga per accordi tra privati.
- Le regole sulla compensazione in sede di versamenti unitari (D.lgs. n. 241/1997, art. 17) limitano l'uso dei crediti al medesimo periodo e agli stessi soggetti, impedendo trasferimenti funzionali a elidere obblighi tributari tramite accolli privati.
- Per estinguere debiti fiscali usando crediti altrui occorrono istituti giuridici formali previsti dalla legge (es. cessione di credito, norme specifiche) e non semplici accordi di accollo tra privati.
- Gli atti di recupero dell'Amministrazione tributaria sono legittimi quando la compensazione è stata praticata in assenza di una previsione normativa che la consenta; il contribuente rischia sanzioni e recuperi in tali casi.
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