Sentenza n. 1596/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto a percepire differenze retributive, indennità, risarcimento o altri emolumenti derivanti dal blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego. Ha articolato due ordini di doglianze: per il periodo anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, ha sostenuto di avere diritto a un equo indennizzo o ad altre forme di ristoro per il mancato adeguamento contrattuale e per l’erosione del potere d’acquisto; per il periodo successivo, ha dedotto il diritto alle differenze retributive o ad altri emolumenti conseguenti alla mancata tempestiva riattivazione della contrattazione collettiva. Il ricorrente ha richiamato il blocco previsto dalla normativa adottata dal 2010 al 2018 e la declaratoria di illegittimità costituzionale del regime di sospensione della contrattazione collettiva per contrasto con l’art. 39, primo comma, Cost.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. Quanto al periodo anteriore alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, il TAR ha ritenuto insussistente il diritto a somme o a un equo indennizzo. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta delle disposizioni sul blocco, facendo decorrere gli effetti della decisione dal giorno successivo alla pubblicazione e lasciando impregiudicati gli effetti economici già prodotti dalla disciplina censurata, in ragione della necessità di bilanciare la libertà sindacale con l’equilibrio di bilancio. Quanto al periodo successivo, il TAR ha escluso che dalla sentenza costituzionale derivasse un diritto automatico al recupero dei trattamenti perduti o a specifici miglioramenti retributivi. La contrattazione collettiva del pubblico impiego è disciplinata dalla sequenza legislativa relativa alla individuazione delle risorse, alla negoziazione tra ARAN e organizzazioni sindacali, al controllo di coerenza finanziaria e alla stipula dei contratti collettivi. La Corte costituzionale ha imposto la ripresa della dinamica negoziale, ma senza vincolare il legislatore o le parti a un determinato risultato economico. Il TAR ha inoltre rilevato che l’Amministrazione, dopo la pronuncia costituzionale, aveva avviato le attività propedeutiche al rinnovo contrattuale e che i nuovi contratti collettivi avevano riconosciuto gli incrementi compatibili con le risorse disponibili, compresi gli arretrati dal 1° gennaio 2016 fino alla sottoscrizione dei contratti. Non è stata quindi ravvisata alcuna responsabilità dell’Amministrazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni interpretative.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, Cost.
Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (...).
La sospensione protratta della contrattazione collettiva può divenire costituzionalmente illegittima quando incide strutturalmente sulla libertà sindacale; la declaratoria ha tuttavia effetti decorrenti dalla pubblicazione della sentenza e non comporta il recupero automatico degli effetti economici pregressi.
art. 81, primo comma, Cost.
Il carattere essenzialmente dinamico e procedurale della contrattazione collettiva (...) non poteva pregiudicare gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata al fine di salvaguardare un altro principio fondamentale che è quello dell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 81 Cost.
L’equilibrio di bilancio concorre al bilanciamento con la libertà sindacale e giustifica la conservazione degli effetti economici prodotti dal blocco prima della declaratoria di illegittimità costituzionale.
sentenza Corte costituzionale 23 luglio 2015, n. 178
Rimossi, per il futuro, i limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica (...) lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata.
La pronuncia ha accertato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta del blocco della contrattazione, con effetti per il futuro, senza riconoscere un diritto al recupero delle perdite retributive maturate durante il blocco.
Disciplina la stipula degli accordi collettivi tra ARAN e organizzazioni sindacali nell’ambito della sequenza procedimentale della contrattazione pubblica.
art. 48, commi 1 e 2, d.lgs. 165/2001
Individua il quadro delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva nel pubblico impiego.
art. 47, commi 5 e seguenti, d.lgs. 165/2001
Prevede la verifica della coerenza degli accordi collettivi con gli stanziamenti e i vincoli finanziari.
art. 36 Cost.
Il TAR ha escluso che il principio della retribuzione sufficiente, nella prospettiva propria del lavoro privato, costituisca il parametro per fondare automaticamente il diritto del dipendente pubblico a differenze retributive non previste dai contratti collettivi applicabili.
art. 9, comma 17, secondo periodo, d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010
Disposizione ricompresa nel complesso normativo che ha previsto il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego.
art. 1, commi 254-256, l. 190/2014
Ha prorogato il blocco economico della contrattazione collettiva sino al 31 dicembre 2015.
art. 1, comma 236, l. 208/2015
Ha ulteriormente prorogato il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego.
Massime di principio
- La declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta del blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego produce effetti per il futuro, dalla pubblicazione della sentenza costituzionale, e non attribuisce ai dipendenti il diritto al recupero delle differenze retributive o a un equo indennizzo per il periodo anteriore, quando la stessa Corte abbia lasciato impregiudicati gli effetti economici già prodotti dalla disciplina censurata.
- La sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015 ha imposto la rimozione dei limiti alla ripresa della contrattazione economica, ma non ha imposto uno specifico risultato retributivo né il riconoscimento automatico di aumenti o arretrati; la contrattazione pubblica resta governata dalla sequenza legislativa di stanziamento delle risorse, negoziazione, controllo di coerenza finanziaria e stipula del contratto collettivo.
- Non sussiste responsabilità dell’amministrazione per il mancato riconoscimento di incrementi retributivi successivi alla sentenza costituzionale quando l’amministrazione abbia avviato le attività propedeutiche al rinnovo contrattuale e gli incrementi siano stati poi determinati dai contratti collettivi in misura compatibile con le risorse finanziarie disponibili.
- Nel pubblico impiego il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente non comporta, di per sé, il diritto del singolo dipendente a ottenere differenze retributive in assenza di una previsione nel contratto collettivo applicabile, poiché il trattamento economico è determinato nell’ambito della contrattazione collettiva disciplinata dalla legge.
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