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Sentenza

Sentenza n. 14298/2026 - Roma, Sezione 4B

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - per l’accertamento dell’obbligo del Ministero intimato di provvedere all’emanazione del decreto attuativo previsto dalla legge n. 106 del 2024 di conversione del D.L. 71/2024; - per l’accertamento dell’obbligo di istituire due graduatorie distinte, così da evitare che si creino disparità, dal punto di vista formativo, tra i docenti di sostegno che hanno seguito il percorso di specializzazione previsto dal TFA (Tirocinio Formativo Attivo) e quelli che frequenteranno invece un corso abbreviato INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa); ove occorra, per la declaratoria d’ufficio - della nullità del Capo II del D.L. 71/2024, convertito nella legge n. 106 del 2024, nella parte in cui, in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità equipara il percorso “agevolato” di almeno 30 CFU, privo delle garanzie formative previste dal D.M. 30 settembre 2011 (obbligo di presenza, prove selettive, valutazione del tirocinio), al percorso di formazione di 60 CFU svolto in passato dai docenti di sostegno; per la condanna ex art. 30 c. 4 c.p.a. del Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere sulle menzionate domande di emanazione del decreto attuativo e all’istituzione di due graduatorie distinte entro un termine non superiore a trenta giorni; per la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti a causa dell’illegittimo inadempimento amministrativo; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 maggio 2025: per l’annullamento del DM n. 75 del 24.04.2025 e del DM 77 del 24.04.2025 e dei relativi allegati, nonché dei relativi avvisi pubblici per l’attivazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico, atti connessi e/o consequenziali e/o successivi, oggi tutti impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26 marzo 2026: per l’annullamento dell’O.M. 27/2026, limitatamente alla Tabella A/7, punto A.2, nella parte in cui equipara il punteggio tra percorsi TFA ordinari (art. 13, D.M. 249/2010) e percorsi INDIRE (artt. 6 e 7, D.L. 71/2024), attribuendo a entrambi 12 punti aggiuntivi; del D.M. 75/2025, del D.M. 77/2025, del D.I. 26/2026 e del D.M. 41/2026, limitatamente alle disposizioni che consentono l’inserimento nelle GPS di prima fascia dei docenti INDIRE con lo stesso punteggio dei docenti TFA ordinari; del Decreto prot. 4554 del 13 marzo 2026, limitatamente all’autorizzazione dell’avvio dei percorsi INDIRE nel primo ciclo 2026; per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di differenziare il punteggio tra percorsi TFA ordinari e percorsi INDIRE, sulla base delle differenze sostanziali tra i due percorsi;

Giustizia amministrativa202500735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali attuativi dei percorsi di specializzazione INDIRE, ordinanza ministeriale di aggiornamento delle GPS e ulteriori atti attuativi, nella parte in cui equiparano i percorsi INDIRE ai percorsi TFA ordinari quanto al valore del titolo e al punteggio in graduatoria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, docenti specializzati attraverso il TFA ordinario, hanno inizialmente agito contro il silenzio del Ministero sull'adozione del decreto attuativo previsto dal d.l. 71/2024, chiedendo anche l'istituzione di graduatorie distinte tra docenti TFA e docenti provenienti dai percorsi INDIRE, nonché il risarcimento dei danni. Dopo l'adozione dei decreti attuativi, hanno proposto motivi aggiunti contro i decreti ministeriali n. 75 e n. 77 del 2025, il decreto interministeriale n. 26 del 2026, il decreto ministeriale n. 41 del 2026, l'ordinanza ministeriale n. 27 del 2026 e il decreto autorizzativo prot. n. 4554 del 13 marzo 2026. Le censure hanno riguardato l'equiparazione dei percorsi abbreviati INDIRE ai percorsi TFA ordinari, l'attribuzione del medesimo punteggio nelle GPS, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 6, comma 3, d.l. 71/2024, dell'art. 4, comma 3, della l. 18/2009 e dell'art. 15 d.lgs. 66/2017, nonché la violazione dei principi di proporzionalità, parità di trattamento, legittimo affidamento e tutela del patrimonio professionale. Sono stati dedotti anche eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e contraddittorietà della motivazione, illogicità manifesta, disparità di trattamento e sviamento, oltre alla sproporzione tra il fabbisogno dichiarato e i posti attivati. I ricorrenti sostenevano che i percorsi INDIRE, caratterizzati da un numero inferiore di CFU, dall'assenza di prove selettive e, in determinati casi, del tirocinio, dalla durata ridotta e dalla modalità telematica, non potessero produrre un titolo di pari valore rispetto al TFA ordinario.

La decisione

Il ricorso principale contro il silenzio-rifiuto è stato dichiarato improcedibile perché, nelle more, il Ministero ha adottato i decreti attuativi rispetto ai quali era stata lamentata l'inerzia. I motivi aggiunti sono stati respinti nel merito. Il TAR ha ritenuto che i percorsi straordinari previsti dagli artt. 6 e 7 d.l. 71/2024 costituiscano una scelta legislativa eccezionale e transitoria, diretta sia a fronteggiare il fabbisogno di docenti di sostegno sia a valorizzare l'esperienza pluriennale dei docenti precari e le qualificazioni conseguite all'estero. La diversità dei percorsi non determina disparità di trattamento perché essi sono rivolti a categorie di soggetti in situazioni diverse: l'assenza di selezione, la riduzione dei CFU, la durata minore e l'esonero dal tirocinio sono compensati dai requisiti di accesso e dalle esperienze o qualificazioni già possedute. Il contenuto formativo è stato ritenuto sostanzialmente sovrapponibile negli ambiti disciplinari e nelle competenze richieste, con insegnamenti e laboratori ripresi dal D.M. 30 settembre 2011. Il diverso numero di CFU è stato inoltre direttamente previsto dal legislatore e, in attuazione, elevato da trenta a quaranta. Secondo il TAR, la normativa primaria attribuisce ai percorsi il titolo di specializzazione per le attività di sostegno, senza prevedere un titolo subordinato o di valore ridotto; pertanto il Ministero non avrebbe potuto legittimamente differenziare il valore del titolo o il relativo punteggio. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata acquisizione del parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, poiché il parere previsto dall'art. 15, comma 4, d.lgs. 66/2017 è facoltativo. L'affidamento dei docenti TFA sulla limitata concorrenza e sulla sicura spendibilità del titolo è stato ritenuto recessivo rispetto all'interesse pubblico, attuale e prospettico, a disporre di un'adeguata platea nazionale di docenti specializzati, non essendo la professione soggetta a numero chiuso o a un tetto predeterminato. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 4, c.p.a.

    per la condanna ... a provvedere ... entro un termine non superiore a trenta giorni

    Richiamato dai ricorrenti quale fondamento della domanda di condanna dell'amministrazione a provvedere; la domanda è divenuta improcedibile per l'adozione sopravvenuta degli atti attuativi.

  • d.l. 31 maggio 2024, n. 71, artt. 6 e 7, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    per sopperire all’attuale fabbisogno di docenti di sostegno

    Prevede, in via eccezionale e transitoria, percorsi straordinari di specializzazione rivolti rispettivamente a docenti con pluriennale servizio sul sostegno e a titolari di specializzazione conseguita all'estero; il titolo conseguito è qualificato come specializzazione ordinamentale di valore ordinario ed equivalente.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla parità di trattamento; il TAR esclude la violazione perché i percorsi ordinari e straordinari sono rivolti a soggetti in situazioni diverse.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 3 Cost. quale parametro di parità di trattamento; non risulta violato secondo il TAR.

  • art. 4, comma 3, l. 18/2009

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla tutela delle persone con disabilità; il testo non espone un'autonoma ragione decisoria fondata su tale disposizione.

  • art. 15, comma 4, d.lgs. 66/2017

    Il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica è qualificato come facoltativo; la sua mancata acquisizione non determina l'illegittimità degli atti.

  • D.M. 30 settembre 2011

    Individua gli ambiti disciplinari, gli insegnamenti e i laboratori del TFA sostegno; il TAR rileva che tali contenuti sono ripresi nei percorsi attuativi del d.l. 71/2024.

  • art. 30, comma 4, c.p.a.

    La domanda contro il silenzio non può proseguire quando l'amministrazione abbia adottato il provvedimento o gli atti oggetto dell'obbligo di provvedere.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adotta nelle more del giudizio gli atti attuativi oggetto di un'azione contro il silenzio, il ricorso avverso l'inerzia diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ferma la possibilità di impugnare gli atti sopravvenuti con motivi aggiunti.
  • Il legislatore può prevedere, in via eccezionale e transitoria, percorsi formativi abbreviati o semplificati rispetto al percorso ordinario quando siano rivolti a soggetti che posseggono esperienze professionali pluriennali o qualificazioni formative pregresse, purché tali differenze siano funzionali a evitare la duplicazione di competenze già acquisite.
  • Non viola la parità di trattamento attribuire effetti equivalenti a percorsi formativi diversi quando essi riguardino categorie di destinatari non omogenee e siano entrambi diretti all'acquisizione delle competenze necessarie per il medesimo titolo professionale.
  • Quando la legge qualifica il titolo conseguito tramite percorsi ordinari e straordinari con la medesima denominazione di specializzazione, l'amministrazione non può introdurre autonomamente una graduazione del valore del titolo o un punteggio ridotto, in assenza di una base legislativa che lo consenta.
  • La mancata acquisizione di un parere non determina l'illegittimità del provvedimento quando la disposizione che lo prevede lo qualifichi come facoltativo.
  • L'affidamento dei titolari di una qualificazione professionale sulla limitata numerosità dei soggetti abilitati non prevale sull'interesse pubblico a incrementare la platea dei professionisti quando l'ordinamento non preveda un numero chiuso o un tetto predeterminato e l'amministrazione dimostri un effettivo fabbisogno pubblico.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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