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Sentenza

Sentenza n. 14300/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento dell’Ordinanza del 28 aprile 2023 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’economia da COT/ID – 19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.

Giustizia amministrativa202309448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza ministeriale del 28 aprile 2023 sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2023, limitatamente alla previsione dell'obbligo per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei reparti destinati a pazienti fragili, anziani o immunodepressi, individuati dalle direzioni sanitarie. Hanno dedotto la violazione dell'art. 32 della legge n. 833/1978 per insussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, con conseguente violazione del principio di proporzionalità. A sostegno della legittimazione ad agire hanno invocato un interesse legittimo diffuso a che il Ministero non adottasse atti viziati da eccesso di potere o potenzialmente lesivi della salute. Il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione attiva. Nel giudizio sono intervenuti ad adiuvandum ulteriori persone fisiche.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere, senza esaminare nel merito la legittimità dell'ordinanza e i dedotti vizi di contingibilità, urgenza e proporzionalità. Il giudice ha rilevato che la legittimazione richiede la titolarità di una posizione sostanziale qualificata, differenziata, attuale e concreta, collegata a un bene della vita. I ricorrenti non hanno fornito elementi idonei a dimostrare tale posizione, anche considerando che l'ordinanza limitava l'obbligo a specifici ambienti sanitari. È stata inoltre esclusa la possibilità per i singoli cittadini di far valere autonomamente un interesse diffuso: tale interesse può essere azionato in giudizio da enti collettivi, comitati o associazioni rappresentativi, stabili e statutariamente orientati alla tutela dell'interesse collettivo. È stato dichiarato inammissibile anche l'intervento ad adiuvandum, poiché l'intervento presuppone l'esistenza di un giudizio validamente instaurato e non può sopravvivere all'inammissibilità del ricorso principale. Le spese sono state integralmente compensate per la natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 32 l. 833/1978

    La disposizione era invocata dai ricorrenti quale base del potere extra ordinem e quale parametro per contestare l'insussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza; il TAR non ha esaminato il merito della censura per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 47-bis d.lgs. 300/1999

    Richiamato nell'ordinanza impugnata quale disposizione attributiva al Ministero delle funzioni statali in materia di tutela della salute; il TAR non ne ha valutato la concreta applicazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione dell'udienza mediante collegamento da remoto nell'ambito dello smaltimento dell'arretrato.

  • art. 13-quater disp. att. c.p.a.

    Richiamato per la modalità di svolgimento da remoto della camera di consiglio.

Massime di principio

  • La legittimazione a ricorrere nel processo amministrativo presuppone la titolarità di una posizione sostanziale qualificata e differenziata, attuale e concreta, collegata alla tutela di uno specifico bene della vita; non è sufficiente il generico interesse alla legittimità dell'azione amministrativa o alla non lesività astratta del provvedimento.
  • Il singolo cittadino non è legittimato ad azionare in proprio un interesse diffuso, poiché tale interesse, in quanto non esclusivo né individualmente appropriabile, può assumere rilevanza processuale solo quando sia fatto valere da un soggetto collettivo strutturato e rappresentativo, quale associazione, comitato o ente esponenziale.
  • La legittimazione di un'associazione o altro ente esponenziale alla tutela di interessi diffusi richiede, da verificare caso per caso, il perseguimento statutario non occasionale dell'obiettivo di tutela, un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e un'area di afferenza collegata al bene collettivo asseritamente leso.
  • L'intervento adesivo o autonomo presuppone la validità del giudizio principale; quando il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile per un vizio processuale, anche l'intervento ad adiuvandum deve essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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