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Sentenza

Sentenza n. 14299/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento: 1. – della determinazione di cui alla nota dell'azienda Sanitaria Locale Roma 6 del 20.04.2023, prot. n. 26984, nella parte in cui è stato comunicato alla ricorrente che «Con riferimento al “Contributo una tantum 2021 (art. 1, comma 495, della Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020), si rappresenta, che l'Amministrazione regionale, al fine di garantire al Servizio Sanitario Regionale l'equilibrio economico, non ha considerato possibile, salvo interventi normativi a livello nazionale, il riconoscimento di tale contributo per l'esercizio 2021, come comunicato con nota prot. U. 0357854 del 30/03/2023», non allegata; 2. – della nota della regione Lazio-direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria -area remunerazione, budget e contratti – area risorse finanziarie del servizio sanitario nazionale prot. n. U0357854 del 30.03.2023, con la quale è stato comunicato alle AA.SS.LL. quanto segue: «Con riferimento al “Contributo una tantum 2021 (art. 1, comma 495, della Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020), si rappresenta, da ultimo, che l'Amministrazione regionale, avendo manifestato da sempre l'intento di riconoscere tale forma di ristoro alle strutture private accreditate per l'esercizio 2021, ha interessato i Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze in merito alla proposta di provvedimento concessorio che si era inteso adottare ricevendo da quest'ultima indicazioni in merito alle modalità da rispettare qualora fosse stato possibile realizzare il suddetto stanziamento, anche e soprattutto in ordine alle procedure di fiscalità e contabilità da rispettare ai fini di assicurare l'equilibrio economico-finanziario del SSR. A tale riguardo, si rappresenta che a seguito dell'espletamento delle procedure amministrative per la formazione del bilancio consolidato 2021, la Scrivente Direzione ha rilevato un sostanziale equilibrio economico di esercizio per il SSR, considerando anche gli ingenti costi sostenuti per la gestione dell'emergenza sanitaria registrati nell'anno 2021, nonché i costi sostenuti per il rinnovo contrattuale del personale dipendente della sanità privata accreditata di cui alla DGR n. 614/2020; un eventuale riconoscimento del contributo una tantum per l'esercizio 2021, nei termini e nell'ammontare stabiliti dall'art. 1, comma 495, Legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, non avrebbe trovato spazio nella necessità prevista ex lege di garantire al Servizio Sanitario Regionale l'equilibrio economico. Coerentemente con detta previsione fiscale-contabile i sopracitati Ministeri hanno considerato non attuabile nel bilancio di esercizio 2021 del SSR quanto previsto all'art. 1, comma 495, della Legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020»; 3. – della nota dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 del 01.06.2023, prot. n. 36364, con la quale è stato confermato alla ricorrente il mancato riconoscimento, allo stato, del «“Contributo una tantum 2021 (art. 1, comma 495, della Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020)»; 4. - di ogni altro atto che sia o possa considerarsi preparatorio, presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale al provvedimento su impugnato, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli altri provvedimenti richiamati o presupposti nei predetti provvedimenti ed agli stessi non allegati e, segnatamente, per quanto possa occorrere: (aa) il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute in merito alla proposta di provvedimento concessorio di detto «Contributo una tantum» che «si era inteso adottare» da parte della Regione Lazio; parere, allo stato, non cognito e per la cui acquisizione la ricorrente intende formalizzare apposita istanza di accesso, con riserva di proporre motivi aggiunti; (bb) la Determinazione della Regione Lazio-Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria prot. n. G03384 del 13.03.2023, recante la definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture private accreditate per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e per le prestazioni di assistenza ospedaliera connesse alla gestione dell'emergenza COVID per l'anno 2021 [doc. n. 4]; (cc) della Determinazione della Regione Lazio- Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria prot. G02725 del 28.02.2023, recante la definizione del valore della produzione riconoscibile per l'anno 2021 spettante alle strutture sanitarie accreditate con il SSR che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali; (dd) della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1254/2022, recante approvazione del Bilancio di Esercizio 2021 delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale; (ee) delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1041/2020, n. 1020/2021 e n. 295/2022, recanti l'assegnazione di contributi regionali per il ripiano delle perdite delle Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione Lazio per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Giustizia amministrativa202309776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note regionali e dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 6 recanti il mancato riconoscimento del contributo una tantum 2021 previsto dall'art. 1, comma 495, della legge n. 178/2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione regionale del 30 marzo 2023, le note dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 6 del 20 aprile e del 1° giugno 2023 e gli atti presupposti, contestando il mancato riconoscimento del contributo una tantum destinato alle strutture private accreditate a ristoro dei costi fissi sostenuti durante le sospensioni delle attività ordinarie connesse all'emergenza Covid-19. Ha dedotto: violazione dei principi di ragionevolezza, certezza dei rapporti giuridici e tutela dell'affidamento, nonché degli artt. 2, 3, 41 e 97 Cost. e dell'art. 1, comma 495, della legge n. 178/2020, sostenendo di avere maturato un affidamento qualificato sul riequilibrio del rapporto convenzionale; difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990; violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7, 8, 10 e 11 della legge n. 241/1990; irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria in relazione all'affermazione secondo cui l'erogazione avrebbe compromesso l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione e la carenza di interesse, anche in ragione del successivo riconoscimento parziale del contributo disposto dalla Regione con la legge regionale n. 9/2024 e dagli atti attuativi.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che le censure riguardassero i criteri regionali astratti di determinazione della remunerazione e delle decurtazioni, e non il mero errore di calcolo di singole poste, con conseguente permanenza della giurisdizione amministrativa. Ha omesso di esaminare le eccezioni di improcedibilità, pur rilevandone la possibile fondatezza, perché il ricorso era comunque infondato nel merito. Il giudice ha ritenuto che l'art. 1, comma 495, della legge n. 178/2020 attribuisse alla Regione una mera facoltà di riconoscere il contributo, entro il limite massimo del 90 per cento del budget e subordinatamente alla garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, senza configurare un diritto puntuale delle strutture accreditate alla conservazione o al definitivo riconoscimento delle somme provvisoriamente erogate. La successiva disciplina statale e regionale ha consentito il riconoscimento del contributo mediante risorse regionali autonome; la Regione Lazio ha stanziato 56 milioni di euro e ha applicato una riduzione lineare del 26,44 per cento, ritenuta coerente con l'insufficienza dello stanziamento, rispettosa della par condicio e non irragionevole. Le note impugnate sono state ritenute sufficientemente motivate mediante l'indicazione dei presupposti normativi e fattuali, ossia la necessità di assicurare l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale e l'esito delle verifiche sul bilancio consolidato. Non è stato riconosciuto un affidamento meritevole di tutela, poiché la formulazione legislativa rendeva evidente il carattere facoltativo, provvisorio e condizionato dell'erogazione. Le censure di disparità di trattamento sono state considerate generiche e non pertinenti; la diversità dei regimi regionali è compatibile con le competenze regionali in materia sanitaria. Sono state inoltre respinte le prospettate questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 495, della legge n. 178/2020. Ricorso respinto e spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 495, legge n. 178/2020

    Le regioni e le province autonome [...] possono riconoscere alle strutture private accreditate [...] fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato [...] ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

    La disposizione attribuisce una facoltà regionale, non un diritto automatico al contributo; l'importo massimo è pari al 90 per cento del budget e l'erogazione è subordinata alla salvaguardia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Gli accordi e i contratti con le strutture private accreditate costituiscono il riferimento per il budget relativo all'anno 2021.

  • art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 51/2023, convertito dalla legge n. 87/2023

    Le regioni [...] che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 [...] possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale [...] concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate.

    Consente alle Regioni che non abbiano applicato il meccanismo originario di concedere il contributo con risorse proprie, previa rendicontazione e nel limite del 90 per cento del budget, senza gravare sul finanziamento sanitario nazionale.

  • art. 5 legge regionale Lazio n. 9/2024

    La Giunta regionale [...] trasferisce alle aziende sanitarie locali [...] una somma pari a euro 56.000.000,00 da destinare [...] quale contributo una tantum alle strutture private accreditate.

    Ha stanziato le risorse regionali per il riconoscimento del contributo una tantum 2021, demandandone l'erogazione alle aziende sanitarie locali previa rendicontazione e nel rispetto dei limiti normativi.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    Nelle attività vincolate l'obbligo di motivazione è assolto mediante l'indicazione dei presupposti normativi e fattuali del potere esercitato; il giudice ha ritenuto tale requisito soddisfatto dalle note impugnate.

  • artt. 7, 8, 10 e 11 legge n. 241/1990

    Le garanzie di partecipazione procedimentale invocate dalla ricorrente non hanno condotto all'annullamento degli atti, ritenuti comunque legittimi nel merito.

  • artt. 3, 41 e 97 Cost.

    I parametri costituzionali di uguaglianza, libertà economica e buon andamento non risultano violati dalla disciplina e dalla scelta regionale di subordinare il contributo all'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

Massime di principio

  • Quando una disposizione prevede che la Regione possa riconoscere un contributo alle strutture sanitarie accreditate fino a una determinata percentuale del budget, subordinandolo alla garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, essa configura una facoltà amministrativa condizionata e non un diritto automatico del privato all'erogazione integrale del contributo.
  • L'erogazione provvisoria di somme a titolo di contributo sanitario non determina, in assenza di una previsione legislativa di stabilità o di un puntuale diritto al rimborso, un affidamento meritevole di tutela alla loro conservazione definitiva, quando la disciplina prevede la verifica successiva dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
  • Qualora le risorse stanziate per un contributo una tantum siano insufficienti a soddisfare integralmente tutte le richieste degli aventi diritto, una riduzione lineare applicata uniformemente alle strutture interessate è compatibile con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e par condicio, purché sia coerente con l'entità dello stanziamento disponibile.
  • Nelle attività amministrative vincolate, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante l'indicazione dei presupposti normativi e fattuali del potere esercitato; non è necessaria una motivazione ulteriore quando l'atto rende comprensibile che il diniego deriva dalla necessità di salvaguardare l'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
  • La diversità dei contributi o dei meccanismi di ristoro adottati da differenti Regioni in materia sanitaria non integra, di per sé, una disparità di trattamento illegittima, poiché può riflettere la competenza regionale e la diversa situazione finanziaria e organizzativa dei singoli sistemi sanitari regionali.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiSanitàContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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