Sentenza n. 972/2026 - Bari, Sezione 1
per - l’accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento - previo accertamento e dichiarazione della responsabilità del Ministero resistente - per l’esposizione professionale ad amianto (già riconosciuta dall’I.N.A.I.L. di -OMISSIS- il 24.2.2014 e 25.7.2014) e per la conseguente insorgenza della patologia professionale asbesto correlata di “Mesotelioma sarcomatoide della pleura” (certezza della diagnosi in data 05.04.2023), con sofferenza fisiche e morali dal 15.01.2014 (data di prima refertazione di “ispessimenti pleurici a seguito di esposizione ad asbesto”), già riconosciuta in data 17.08.2017 dipendente da causa di servizio e in data 22.03.2019 riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative, con conseguente equiparazione del Militare a “Vittima del dovere”, per qui ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e la condanna al pagamento degli importi a lui dovuti a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali per l’insorgenza della grave patologia polmonare contratta a causa, in conseguenza ed in connessione e dipendenza causale con il servizio prestato presso il Ministero della Difesa/Marina Militare, connaturato, imputabile e riferibile alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Ministero della Difesa, alle sue condotte colpevoli, attive ed omissive, nonché alla negligenza ed imperizia della stessa Amministrazione resistente e alle sue condotte inadempienti ed illecite, ai fini anche del risarcimento del danno, anche ai sensi dell’art. 20, L. 183/10, - nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei suddetti danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e qui azionati, ivi compresi quelli da ritardo e/o relativi al silenzio-inadempimento formatosi in ordine alla richiesta risarcitoria avanzata in sede amministrativa e rimasta inevasa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta omissiva del Ministero della Difesa, quale datore di lavoro, per l’esposizione professionale ad amianto durante il servizio nella Marina Militare e conseguente insorgenza del mesotelioma; contestato anche il silenzio sulla richiesta risarcitoria amministrativa
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, in servizio nella Marina Militare dal 4 settembre 1985 al congedo per infermità del 12 gennaio 2022, ha chiesto l’accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Ministero e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per l’esposizione ad amianto, gli ispessimenti pleurici rilevati dal 2014 e il mesotelioma sarcomatoide della pleura diagnosticato con certezza il 5 aprile 2023. Ha dedotto violazione degli obblighi di protezione e delle regole cautelari, negligenza e imperizia dell’Amministrazione, prevedibilità ed evitabilità del danno e nesso causale, anche sulla base delle conoscenze scientifiche, delle risultanze degli accertamenti medico-legali e degli atti amministrativi che avevano riconosciuto l’esposizione, la dipendenza da causa di servizio e l’equiparazione a vittima del dovere. Ha invocato la responsabilità ex artt. 2087, 2043, 2050, 2051 e 2059 c.c., anche da reato, e chiesto il ristoro del danno biologico, morale, esistenziale, terminale e patrimoniale, compreso quello futuro e da perdita di chance, indicando nella relazione di parte euro 1.316.578,50 per il danno non patrimoniale e euro 676.000 per quello patrimoniale. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno da ritardo o da silenzio sulla richiesta presentata in sede amministrativa. Il Ministero si è costituito con memoria di stile; in corso di causa ha eccepito la compensatio lucri cum damno rispetto agli indennizzi, contestazione cui il ricorrente ha opposto la tardività.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria. Ha ritenuto provata l’esposizione professionale all’amianto e, condividendo la verificazione, il nesso causale o concausale tra tale esposizione e il mesotelioma, anche alla luce dei riconoscimenti amministrativi di esposizione e dipendenza da causa di servizio. Il Ministero non ha provato di avere adottato tutte le cautele necessarie né l’assenza di colpa o un fattore fortuito. Ha escluso, tuttavia, un’ulteriore quota di danno biologico psichico, mancando una diagnosi documentata di specifica psicopatologia, e ha quantificato il danno biologico permanente nel 60%, secondo la voce 134 della tabella INAIL del 12 luglio 2000; ha ritenuto che tale percentuale includa anche gli effetti avversi del trattamento immunoterapico. Ha liquidato il danno non patrimoniale complessivo in euro 530.999,00, applicando la Tabella Unica Nazionale del d.P.R. 121/2025 come parametro equitativo, con danno morale valorizzato al massimo. Da tale importo vanno detratti gli indennizzi già corrisposti, in applicazione della compensatio lucri cum damno; non possono invece detrarsi prestazioni future non corrisposte o non determinabili nel loro esatto ammontare, mancando la prova dell’importo. Alla somma spettano rivalutazione annuale dal 5 aprile 2023 alla decisione, interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata e, dalla decisione al saldo, interessi legali. Ha respinto la domanda di danno patrimoniale, quantificata in euro 676.000, perché generica e priva di prova: il calcolo basato sullo stipendio moltiplicato per tredici mensilità e per gli anni futuri non dimostrava una perdita economica, né erano stati allegati e provati una riduzione del trattamento pensionistico o concrete occasioni di crescita professionale perdute. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 5.000, oltre accessori; al Ministero sono state inoltre addebitate le spese della verificazione, liquidate in euro 2.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2087 c.c.
In relazione all’art. 2087 Cod. Civ., la giurisprudenza ha condivisibilmente puntualizzato che l’onere di allegazione dell’inadempimento che fa carico al lavoratore consiste non già nella individuazione della misura di prevenzione violata bensì nella indicazione della presenza nell’ambiente di lavoro di uno o più fattori di rischio per la sua salute, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa; assolto tale onere di allegazione e di prova e dimostrata, altresì, la dipendenza della malattia dai suddetti elementi di rischio, compete, invece, al datore di lavoro, al fine di dimostrare la assenza di colpa, allegare e provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, non solo prescritte da specifiche nome ma anche suggerite dalle conoscenze scientifiche al momento disponibili.
Il lavoratore deve allegare e provare la presenza nell’ambiente lavorativo di fattori di rischio, descritti in relazione alle concrete modalità della prestazione, e la dipendenza della malattia da tali fattori. Una volta assolto tale onere, spetta al datore di lavoro provare di avere adottato tutte le cautele necessarie, comprese quelle suggerite dalle conoscenze scientifiche disponibili, oppure dimostrare l’assenza di colpa.
art. 66 c.p.a.
Con ordinanza 31 ottobre 2024, n. -OMISSIS-, questa Sezione ha disposto una verificazione, ai sensi dell’art. 66 Cod. proc. amm., da svolgersi nel contraddittorio delle parti, volta all’accertamento degli elementi di seguito descritti.
La disposizione è stata utilizzata per disporre una verificazione tecnica in contraddittorio, volta ad accertare il nesso causale tra esposizione lavorativa e patologia e a valutare il danno biologico permanente.
art. 1226 c.c.
Invero, all’applicazione del succitato d.P.R. n. 121/2025 - di fonte regolamentare/normativa e non di matrice pretoria (come, invece, le invocate Tabelle elaborate dal Tribunale di -OMISSIS-, precedentemente in uso), con le conseguenti ed evidenti garanzie di uniformità e astrattezza, funzionali a un’omogenea valutazione equitativa ex art. 1226 Cod. civ. su tutto il territorio nazionale - non è di ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell’articolo 5 del citato d.P.R. n. 121/2025, inerente all’applicabilità delle disposizioni ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore, valendo entrambi ad escludere solo un’applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ.
La Tabella Unica Nazionale del d.P.R. 121/2025, pur non direttamente applicabile a danni diversi da quelli ricompresi nel suo ambito e a sinistri anteriori alla sua entrata in vigore, può essere utilizzata indirettamente come parametro per la liquidazione equitativa, così da favorire uniformità di trattamento in casi analoghi.
d.P.R. 12 luglio 2000
In proposito, come condivisibilmente ritenuto dal Verificatore all’esito dell’esame e delle valutazioni medico- legali espletate nel caso di specie, può indicarsi la voce n. 134 - Neoplasie maligne che non si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni; i pazienti richiedono speciali cure ed assistenza, sono sostanzialmente abili allo svolgimento delle necessità primarie ed agli atti del vivere comune: Fino a 60, con il riconoscimento del tasso massimo tabellare di danno biologico permanente del 60%, che include anche gli eventi avversi di interesse dermatologico ed endocrinologico strettamente correlati al trattamento immunoterapico della patologia Mesotelioma sarcomatoide della pleura, costituenti complicanze del medesimo trattamento e, dunque, del Mesotelioma pleurico.
Per la valutazione del danno biologico permanente da mesotelioma, il TAR ha applicato la voce 134 della tabella delle menomazioni INAIL, riconoscendo il massimo tabellare del 60%; la percentuale ricomprende anche le complicanze dermatologiche ed endocrinologiche direttamente correlate al trattamento della patologia.
d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 121
Ritiene questa Sezione di aderire all’orientamento applicativo favorevole all’applicazione generalizzata della ridetta Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), di cui al ridetto d.P.R. n. 121/2025, considerato che non si pone una questione di diritto intertemporale, in quanto
La Tabella Unica Nazionale può essere impiegata quale criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale anche fuori dall’ambito di applicazione diretta del regolamento. Il TAR la considera uno strumento di uniformità e parità di trattamento, applicabile alla liquidazione del danno biologico e morale nel caso concreto.
art. 3 d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181
Infatti, l’invocato d.P.R. n. 181/2009 attiene a un particolare e specifico ambito valutativo (benefici dovuti alle vittime del terrorismo e ai soggetti a queste equiparati) e fa riferimento all’invalidità complessiva (IC), inclusiva - oltre che del danno biologico (DB) e del danno morale (DM) di pertinenza medico-legale (art. 4 del d.P.R. n. 181/2009 - Criteri medico-legali per la rivalutazione dell’invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale, lettera “c”) - anche dell’invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa (art. 3 - Criteri medico-legali per la valutazione dell’invalidità permanente - del d.P.R. n. 181/2009), funzionale alla concessione degli speciali benefici alle Vittime del terrorismo e soggetti equiparati; mentre oggetto del presente giudizio è, in parte qua, il risarcimento del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale, in riferimento al pregiudizio areddituale (non inclusivo della riduzione della capacità lavorativa) subito dal danneggiato.
La disciplina medico-legale del d.P.R. 181/2009, relativa ai benefici per le vittime del terrorismo e soggetti equiparati e comprensiva della capacità lavorativa, non è applicabile per calcolare il danno non patrimoniale areddituale azionato nel giudizio risarcitorio.
art. 4 d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181
Infatti, l’invocato d.P.R. n. 181/2009 attiene a un particolare e specifico ambito valutativo (benefici dovuti alle vittime del terrorismo e ai soggetti a queste equiparati) e fa riferimento all’invalidità complessiva (IC), inclusiva - oltre che del danno biologico (DB) e del danno morale (DM) di pertinenza medico-legale (art. 4 del d.P.R. n. 181/2009 - Criteri medico-legali per la rivalutazione dell’invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale, lettera “c”) - anche dell’invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa (art. 3 - Criteri medico-legali per la valutazione dell’invalidità permanente - del d.P.R. n. 181/2009), funzionale alla concessione degli speciali benefici alle Vittime del terrorismo e soggetti equiparati; mentre oggetto del presente giudizio è, in parte qua, il risarcimento del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale, in riferimento al pregiudizio areddituale (non inclusivo della riduzione della capacità lavorativa) subito dal danneggiato.
La componente medico-legale del danno biologico e morale prevista dall’art. 4 del d.P.R. 181/2009 appartiene alla disciplina dei benefici per le vittime del terrorismo e non comporta l’applicazione, nel distinto giudizio risarcitorio, della formula di invalidità complessiva richiesta dal ricorrente.
art. 5 d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 121
Invero, all’applicazione del succitato d.P.R. n. 121/2025 - di fonte regolamentare/normativa e non di matrice pretoria (come, invece, le invocate Tabelle elaborate dal Tribunale di -OMISSIS-, precedentemente in uso), con le conseguenti ed evidenti garanzie di uniformità e astrattezza, funzionali a un’omogenea valutazione equitativa ex art. 1226 Cod. civ. su tutto il territorio nazionale - non è di ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell’articolo 5 del citato d.P.R. n. 121/2025, inerente all’applicabilità delle disposizioni ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore, valendo entrambi ad escludere solo un’applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ.
La regola di applicabilità temporale dell’art. 5 esclude l’applicazione diretta delle tabelle ai sinistri anteriori, ma non il loro impiego indiretto come parametro equitativo di liquidazione.
Massime di principio
- Nell’azione del lavoratore per danni da malattia professionale, l’onere di allegazione e prova iniziale è assolto indicando i fattori di rischio presenti nell’ambiente di lavoro, circostanziati in base alle modalità della prestazione, e dimostrando la dipendenza della patologia da tali fattori; spetta allora al datore di lavoro provare di avere adottato tutte le cautele necessarie secondo le prescrizioni e le conoscenze scientifiche disponibili, ovvero l’assenza di colpa.
- Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e gli atti amministrativi relativi all’esposizione possono costituire elementi probatori rilevanti del nesso causale nell’azione risarcitoria; nel caso deciso, il Ministero non ha fornito prova idonea a superare tali risultanze né a dimostrare l’adozione delle cautele necessarie.
- La Tabella delle menomazioni INAIL del 12 luglio 2000 può essere utilizzata, in ragione dell’origine lavorativa della menomazione e dell’esigenza di omogeneità valutativa, per quantificare il danno biologico permanente; la voce applicabile va individuata in base alla patologia e alle condizioni concrete del danneggiato.
- La Tabella Unica Nazionale del d.P.R. 121/2025 può fungere da parametro equitativo indiretto per liquidare il danno non patrimoniale anche quando non sia direttamente applicabile alla fattispecie, in quanto strumento idoneo a promuovere uniformità di trattamento tra casi analoghi.
- La compensatio lucri cum damno impone di detrarre dal risarcimento gli indennizzi già corrisposti per la lesione del medesimo bene giuridico; non consente invece la detrazione di prestazioni future non corrisposte o non determinabili nel loro ammontare, in assenza della prova della somma effettivamente versata.
- La domanda di danno patrimoniale, anche futuro o da perdita di chance, non è accoglibile se la quantificazione si fonda su un calcolo astratto dei redditi futuri senza allegare e provare una perdita economica concreta, quale una riduzione del trattamento pensionistico o la perdita di specifiche possibilità di crescita professionale.
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