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Sentenza

Sentenza n. 14302/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero della Salute, emanato di concerto con il Ministero dell'Economica e delle Finanze, del 6.07.2022, pubblicato in GURI il 15.09.2022 – serie generale n. 216, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, compresi gli allegati A, B, C e D (“Decreto” - doc. 1); - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GURI il 26.10.2022 – serie generale n. 251, recante l'“Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (“Linee guida” - doc. 2); - per quanto d ragione e ove occorrer possa, del d.l. 19.06.2015, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 6.08.2015, n. 125 nella parte in cui dispone la “razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci” (doc. 3); e di ogni atto connesso e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Innova Hts S.r.l. il 22/2/2023: - del Decreto del Direttore della Direzione sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022 e relativi allegati, notificato, via PEC, il 20.12.2022 e del relativo avviso di avvio del procedimento (doc. 4-5); - della Determinazione del Direttore della Direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12.12.2022 trasmesso, via PEC, il 13.12.2022 (doc. 6); - della Determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Sanità e welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, trasmesso, via PEC, il 15.12.2022 (doc. 7); - del Decreto del Direttore di Dipartimento alla Salute, banda larga e cooperative della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 24408/2022 trasmesso, via PEC, il 17.12.2022 (doc. 8); - del decreto del Direttore generale dell'area sanità e sociale della Regione Veneto n. 172 del 13.12.2022, pubblicato sul BUR n. 151 del 14.12.2022 unitamente al relativo allegato (doc. 9); - del provvedimento del Direttore del Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento prot. n. 2022-D337-00238 del 14.12.2022 e relativi allegati (doc. 10); - del Decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14/12/2022 e relativi allegati (doc. 11); - della determinazione del Direttore generale del Dipartimento sanità della regione Liguria prot. n. 222-1500969 del 14.12.2022 e relativi allegati (all. 12); - del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia n. 18311 del 14 dicembre 2022 e relativi allegati (all. 13); Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Innova Hts S.r.l. il 25/9/2023: - del decreto della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 10686 del 15.06.2023 recante “importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” compresi tutti gli allegati (doc. 14); - del decreto del Direttore generale dell''Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 101 del 20.07.2023 pubblicato sul BUR n. 96 del 21.07.2023 recante la “ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (…) Presa d'atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle aziende ed enti del SSR”, compresi i relativi allegati (doc. 15) e tutti gli atti ad essi connessi, presupposti e/o conseguenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da INNOVA HTS S.R.L. il 28\1\2025: - della Determina Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna – Settore gestione finanziaria ed economica del SSR n. 25860 del 27/11/2024 recante l’“ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell''accertamento e dell''impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” (doc. 16); - della comunicazione della Regione Emilia-Romagna – Direzione generale cura della persona, salute, welfare del 24.01.2025 prot. n. 0073861.U con la quale è stata trasmessa la DD n. 25860 del 27/11/2024 ed è stato intimato il pagamento del payback per gli anni 2015-2018 entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con l’avviso che, in caso contrario, la Regione procederà con le compensazioni previste dalla legge (doc. 17); Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da INNOVA HTS S.R.L. il 17\11\2025: - della tabella fornitori contenente il valore del payback inizialmente dovuto e quello ridotto al 25%, pubblicato su sito web della Regione Toscana (doc. 19); - del decreto del Presidente della giunta regionale n. 20582 del 29.9.2025 della Regione Toscana avente ad oggetto “Presa d’atto, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. 95/2025 convertito dalla legge n.118/2025, dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 che hanno provveduto al pagamento delle quote di ripiano dovute, ridotte al 25% degli importi originari” (doc. 20); - del decreto del Presidente della giunta regionale n. 21358 del 9.10.2025 della Regione Toscana avente ad oggetto “Presa d’atto, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. 95/2025 convertito dalla legge n.118/2025, dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 che hanno provveduto al pagamento delle quote di ripiano dovute, ridotte al 25% degli importi originari. Prima integrazione del decreto n. 20582 del 29/09/2025” (doc. 21); - della tabella fornitori contenente il valore del payback inizialmente dovuto e quello ridotto al 25%, pubblicato su sito web della Regione Emilia-Romagna (doc. 22); - dell’Avviso di pagamento del payback ridotto al 25%, pubblicato su sito web della Regione Piemonte in data 1.9.2025 (doc. 23); - della D.D. della Regione Piemonte del 29.10.2025, n. 651, recante “elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 che hanno provveduto al pagamento delle quote di ripiano dovute a titolo di payback” (doc. 23a); - della tabella fornitori contenente il valore del payback inizialmente dovuto e quello ridotto al 25%, pubblicato su sito web della Regione Friuli Venezia Giulia (doc. 24); - dell’Avviso di pagamento del payback ridotto al 25%, pubblicato su sito web della Provincia autonoma di Bolzano, in data non conosciuta (doc. 25); - del decreto del Direttore del dipartimento prevenzione sanitaria e salute della Provincia autonoma di Bolzano n. 16932 del 9.10.2025 (doc. 26); - del decreto del Direttore generale area sanità e sociale della Regione Veneto n. 119 del 12.8.2025 avente ad oggetto “Articolo 7 del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118. Presa d’atto del prospetto riepilogativo consolidato a livello regionale contenente, per ciascun fornitore, l’ammontare degli oneri dovuti a titolo di ripiano del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonchè dei relativi importi IVA detraibili ai sensi della normativa vigente” (doc. 27); - del decreto del Direttore generale di area Salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 6377 del 3.9.2025 avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art.7 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118. Prospetto riepilogativo degli importi dovuti a Regione Liguria dalle aziende fornitrici di dispositivi medici” (doc. 28); (impugnati con i presenti quarti motivi aggiunti) - della Determina Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna – Settore gestione finanziaria ed economica del SSR n. 25860 del 27/11/2024 recante l’“ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell'accertamento e dell'impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” (doc. 16); - della comunicazione della Regione Emilia-Romagna – Direzione generale cura della persona, salute, welfare del 24.01.2025 prot. n. 0073861.U con la quale è stata trasmessa la DD n. 25860 del 27/11/2024 ed è stato intimato il pagamento del payback per gli anni 2015-2018 entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con l’avviso che, in caso contrario, la Regione procederà con le compensazioni previste dalla legge (doc. 17); (impugnati con i terzi motivi aggiunti) - del decreto del Ministero della Salute, emanato di concerto con il Ministero dell’Economica e delle Finanze, del 6.07.2022, pubblicato in GURI il 15.09.2022 – serie generale n. 216, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, compresi gli allegati A, B, C e D (“Decreto” - doc. 1); - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GURI il 26.10.2022 – serie generale n. 251, recante l’“Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (“Linee guida” - doc. 2); - per quanto di ragione e ove occorrer possa, del d.l. 19.06.2015, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 6.08.2015, n. 125 nella parte in cui dispone la “razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci” (doc. 3); - e di ogni atto connesso e/o consequenziale. (già impugnati con il ricorso principale) Nonché dei successivi provvedimenti adottati, in ragione dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale, dalle Regioni sopra elencate e, in particolare: - del Decreto del Direttore della Direzione sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022 e relativi allegati, notificato, via PEC, il 20.12.2022 e del relativo avviso di avvio del procedimento (doc. 4-5); - della Determinazione del Direttore della Direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12.12.2022 trasmesso, via PEC, il 13.12.2022 (doc. 6); - della Determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Sanità e welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, trasmesso, via PEC, il 15.12.2022 (doc. 7); - del Decreto del Direttore di Dipartimento alla Salute, banda larga e cooperative della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 24408/2022 trasmesso, via PEC, il 17.12.2022 (doc. 8); - del decreto del Direttore generale dell’area sanitò e sociale della Regione Veneto n. 172 del 13.12.2022, pubblicato sul BUR n. 151 del 14.12.2022 unitamente al relativo allegato (doc. 9); - del provvedimento del Direttore del Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento prot. n. 2022-D337-00238 del 14.12.2022 e relativi allegati (doc. 10); - del Decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14/12/2022 e relativi allegati (doc. 11); - della determinazione del Direttore generale del Dipartimento sanità della regione Liguria prot. n. 222-1500969 del 14.12.2022 e relativi allegati (all. 12); - del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia n. 18311 del 14 dicembre 2022 e relativi allegati (all. 13); (già impugnati con i primi motivi aggiunti) - del decreto della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 10686 del 15.06.2023 recante “importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” compresi tutti gli allegati (doc. 14); - del decreto del Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 101 del 20.07.2023 pubblicato sul BUR n. 96 del 21.07.2023 recante la “ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (…) Presa d’atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle aziende ed enti del SSR”, compresi i relativi allegati (doc. 15) - e tutti gli atti ad essi connessi, presupposti e/o conseguenti. (già impugnati con i secondi motivi aggiunti)

Giustizia amministrativa202213511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida e successivi provvedimenti regionali e provinciali di individuazione degli obblighi di payback e di quantificazione degli importi dovuti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il meccanismo di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, contestando sia gli atti ministeriali presupposti sia i successivi provvedimenti regionali e provinciali. Ha dedotto: violazione della direttiva 2014/24/UE e del d.lgs. 50/2016, poiché il payback introdurrebbe retroattivamente oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla lex specialis e dai contratti di gara; violazione della certezza dei rapporti giuridici, del legittimo affidamento, dell’economicità e della proporzionalità; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e difetto di istruttoria nella determinazione dei tetti e nel calcolo della spesa; tardività del decreto ministeriale di certificazione; violazione del principio di proporzionalità e ingiustificato arricchimento per l’imposizione del pagamento di quattro annualità in un’unica soluzione; questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 41 e 117 Cost. e questione pregiudiziale europea in relazione alla direttiva 2014/24/UE. Sono state inoltre censurate la violazione dell’art. 7 l. 241/1990, la trasparenza e conoscibilità dei dati, nonché le modalità concrete di calcolo degli importi, inclusi il computo dell’IVA e l’eventuale inclusione di servizi accessori. La società non ha aderito al successivo meccanismo legislativo di pagamento ridotto al 25% e ha impugnato anche i ricalcoli e gli atti regionali successivi.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio in parte con rigetto e in parte con declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione. Ha ritenuto che le controversie relative alla definizione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano, alla verifica dei dati contabili e alla quantificazione individuale degli importi appartengano alla giurisdizione ordinaria. Le attività regionali e provinciali previste dall’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015 sono infatti meramente tecniche, ricognitive e vincolate: le amministrazioni si limitano a verificare il fatturato, compilare gli elenchi e applicare percentuali già stabilite dalla legge, senza esercitare potere autoritativo o discrezionalità tecnica. Ne deriva un rapporto obbligatorio e un diritto soggettivo dell’impresa al corretto calcolo del quantum debeatur, riassumibile davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Quanto alle censure rientranti nella giurisdizione amministrativa, il TAR le ha rigettate. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, ha ritenuto il meccanismo di payback ragionevole e proporzionato alla finalità di contenimento della spesa sanitaria, non lesivo della libertà d’impresa, della riserva di legge, dell’irretroattività o del legittimo affidamento. L’obbligo di ripiano era conoscibile fin dal 2015, prima delle gare, nei suoi elementi essenziali; la disciplina del 2022 ha reso operative procedure già previste senza introdurre un nuovo obbligo sostanziale. Il payback non altera le gare né i contratti, poiché incide ex post sulla posizione patrimoniale complessiva dei fornitori e non sul prezzo o sull’oggetto delle singole forniture. È stato ritenuto legittimo il calcolo al lordo dell’IVA, mentre l’eventuale inclusione di servizi accessori è stata ricondotta a errori di contabilizzazione aziendale, non agli atti ministeriali. È stata inoltre dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di costituzionalità dell’art. 7, comma 1-bis, d.l. 95/2025, poiché la società non aveva aderito al pagamento ridotto e la norma non era applicabile alla definizione della controversia. Le spese sono state compensate, con contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «per il ripiano dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»

    Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici, la quota di ripiano a carico delle aziende fornitrici e il criterio di partecipazione proporzionale al fatturato.

  • art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015

    «rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA»

    Il superamento del tetto è determinato considerando il fatturato al lordo dell’IVA, trattandosi di componente della spesa sostenuta dal SSN.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015

    «in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici»

    Ciascuna azienda concorre al ripiano in proporzione alla propria incidenza sul fatturato complessivo rilevante.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    «l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno»

    Attribuisce a regioni e province autonome compiti attuativi e vincolati di verifica contabile, individuazione delle aziende e imposizione del pagamento, senza attribuire loro il potere di determinare il tetto o certificare lo scostamento.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e, originariamente, poneva il superamento interamente a carico della regione.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    «4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard»

    Ha fissato il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis nell’art. 9-ter d.l. 78/2015, rendendo operative per gli anni 2015-2018 le procedure di individuazione delle aziende e di recupero del payback.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    «solo il 48 per cento della quota di ripiano»

    Ha previsto una riduzione dell’importo dovuto per le aziende che aderivano al meccanismo legislativo, la cui disciplina è stata poi incisa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    «si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»

    Ha previsto per gli anni 2015-2018 il pagamento ridotto al 25% e stabilito che l’accertamento del versamento determini ex lege la cessazione della materia del contendere sui ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario delle domande sulle quali il giudice amministrativo abbia declinato la giurisdizione, entro il termine perentorio indicato in sentenza.

  • art. 74 c.p.a.

    «nel caso in cui ravvisi ... la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata»

    Ha consentito la definizione semplificata del giudizio in ragione della manifesta infondatezza o inammissibilità delle censure, alla luce dei precedenti conformi.

  • art. 23 Cost.

    La disciplina del payback soddisfa la riserva di legge, individuando soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri generali di determinazione.

  • art. 41 Cost.

    Il meccanismo di payback è stato ritenuto compatibile con la libertà d’iniziativa economica, quale misura ragionevole e proporzionata di contenimento della spesa sanitaria.

  • art. 73 c.p.a.

    Il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile declaratoria di difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • La controversia relativa alla quantificazione individuale del payback sui dispositivi medici appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l’amministrazione svolge attività meramente tecnica, ricognitiva e vincolata di verifica del fatturato e applicazione di percentuali predeterminate dalla legge, senza esercitare un potere autoritativo o discrezionale.
  • Nel sistema del payback dei dispositivi medici, le regioni e le province autonome non possono determinare il tetto di spesa, certificare il suo superamento o quantificare autonomamente lo scostamento complessivo, competenze che spettano allo Stato; esse devono limitarsi a individuare le aziende obbligate, calcolare il fatturato rilevante e applicare le quote di ripiano stabilite dalla legge e dagli atti ministeriali.
  • L’obbligo di ripiano gravante sui fornitori di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non viola, in quanto tale, il legittimo affidamento né il principio di irretroattività, poiché i suoi elementi essenziali erano conoscibili dal 2015 e gli interventi normativi successivi hanno reso operative procedure già previste senza introdurre un nuovo obbligo sostanziale.
  • Il payback sui dispositivi medici non altera le procedure di gara né modifica retroattivamente il prezzo o l’oggetto dei contratti, poiché opera ex post sulla situazione patrimoniale complessiva dei fornitori e non sulle singole forniture aggiudicate.
  • Ai fini del calcolo del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, il fatturato deve essere considerato al lordo dell’IVA; gli eventuali servizi accessori devono essere distinti contabilmente dal costo dei dispositivi, sicché la loro indebita inclusione dipende da un’errata contabilizzazione e non rende di per sé illegittima la disciplina ministeriale.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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