Cassazione Civile, Ordinanza n. 35789/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (investitore)
La controversia
La controversia nasce da diversi acquisti di obbligazioni argentine effettuati tramite una banca intermediaria tra il 1999 e il 2000. Gli investitori hanno chiesto in origine la nullità o, in subordine, l'annullamento del contratto di acquisto dei titoli e la restituzione delle somme versate; in corso di causa hanno poi impostato la domanda anche e soprattutto come responsabilità professionale della banca per violazione degli obblighi informativi e di corretta esecuzione degli ordini, chiedendo il risarcimento dei danni. La banca ha resistito eccependo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale, l'inammissibilità delle nuove domande, l'assenza di violazioni informative, la propensione al rischio degli investitori, il concorso di colpa e l'erronea liquidazione di rivalutazione e interessi. In cassazione ha proposto dieci motivi: ammissibilità delle domande nuove nella memoria ex d.lgs. n. 5/2003; valutazione delle prove testimoniali e documentali e riparto dell'onere della prova sugli obblighi informativi; erronea applicazione degli artt. 28, 29 e 27 del Regolamento Consob n. 11522/1998; mancata considerazione della gravità dell'inadempimento e del concorso di colpa; erronea decorrenza di rivalutazione e interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della banca. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla pretesa novità delle domande, perché nel rito societario le nuove domande sono ammissibili se conseguenza delle difese del convenuto e, nel caso concreto, la domanda risarcitoria era collegata alla medesima vicenda sostanziale. Ha respinto o dichiarato inammissibili gli altri motivi, osservando che la corte di merito aveva correttamente accertato la violazione degli obblighi informativi ex artt. 28 e 29 Reg. Consob e che le censure della banca miravano in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione. Ha inoltre ritenuto corretta la condanna al risarcimento con rivalutazione monetaria e interessi compensativi, escludendo la pertinenza dell'art. 2033 c.c. perché si trattava di responsabilità da inadempimento e non di indebito oggettivo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
norma richiamata come base dell'azione introdotta nel rito societario.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 5 del 2003
consente domande nuove se conseguenza delle difese del convenuto, comprese le mere difese.
invocato per la nullità del contratto di acquisto dei titoli.
invocati in subordine per l'annullamento per vizi del consenso e dolo.
ritenuto non applicabile alla fattispecie decisa, perché non vi era una pronuncia di nullità ma un risarcimento per inadempimento contrattuale.
non è violato se la doglianza riguarda la valutazione delle prove e non l'erronea attribuzione dell'onere probatorio.
fonte degli obblighi di diligenza, correttezza e professionalità dell'intermediario finanziario.
art. 23, sesto comma, d.lgs. n. 58 del 1998
pone a carico dell'intermediario la prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
art. 27 Reg. Consob n. 11522 del 1998
richiamato sul tema del conflitto di interessi e della qualificazione dell'operazione come negoziazione per conto proprio.
art. 28 Reg. Consob n. 11522 del 1998
disciplina gli obblighi informativi preliminari e l'acquisizione delle informazioni sul cliente; l'inadempimento è stato ritenuto provato.
art. 29 Reg. Consob n. 11522 del 1998
impone di astenersi dalle operazioni non adeguate e, se il cliente insiste, richiede avvertenze e ordine scritto o equivalente.
il concorso di colpa dell'investitore è escluso se l'intermediario non ha adempiuto ai propri doveri informativi, salvo comportamenti anomali specifici non emersi.
richiamato dalla banca ma ritenuto inconferente rispetto al risarcimento per inadempimento non pecuniario.
la domanda di responsabilità aggravata può essere proposta anche in una fase avanzata del giudizio, senza mutare causa petendi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per le censure di violazione di legge, ma molte doglianze sono state reputate inammissibili perché miravano al riesame del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o delle argomentazioni.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
le censure basate su documenti devono riprodurne il contenuto e indicarne puntualmente la collocazione, altrimenti sono inammissibili.
richiamato nel controricorso e nella trattazione in camera di consiglio.
consente di richiamare precedenti giurisprudenziali senza riprodurne integralmente la motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
il controllo sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Nel rito societario disciplinato dal d.lgs. n. 5 del 2003, la parte attrice può proporre domande nuove nella memoria di replica quando esse siano conseguenza delle difese del convenuto e restino collegate alla medesima vicenda sostanziale, senza mutatio libelli lesiva del diritto di difesa.
- In materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi dell'intermediario operano sia prima della conclusione del contratto quadro sia dopo, con riferimento alle singole operazioni; l'intermediario deve provare di avere fornito informazioni adeguate su natura, rischi e implicazioni dell'investimento e, se l'operazione è non adeguata, di avere reso le avvertenze previste e acquisito l'eventuale ordine scritto o equivalente.
- La violazione degli obblighi informativi dell'intermediario fonda una responsabilità risarcitoria autonoma rispetto alla nullità o alla risoluzione del contratto quadro o dei singoli ordini, sicché il risarcimento può essere riconosciuto anche senza pronuncia di risoluzione o di nullità.
- Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito: sono inammissibili le censure che mirano a ottenere una diversa valutazione delle prove testimoniali o documentali rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- L'art. 2697 c.c. è violato solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre violazione quando si contesta semplicemente l'apprezzamento delle prove già acquisite.
- Nell'intermediazione finanziaria, il concorso di colpa dell'investitore è normalmente escluso quando l'intermediario abbia violato i propri obblighi informativi, salvo comportamenti specificamente anomali o violazioni di regole di diligenza da parte dell'investitore che non emergano dal caso concreto.
- Nel risarcimento del danno da inadempimento contrattuale di natura non pecuniaria, il credito ha natura di valore: va tenuta conto la svalutazione monetaria e sono dovuti anche interessi compensativi, secondo criteri equitativi.
- L'art. 2033 c.c. è applicabile solo quando vi sia una ripetizione di indebito conseguente a nullità o simili; non disciplina la decorrenza degli interessi in una condanna risarcitoria per inadempimento contrattuale.
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