Cassazione Civile, Ordinanza n. 31083/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La lite riguarda il diniego di rimborso di un acconto IMU 2012 ritenuto versato in eccesso su un immobile di proprietà della società finanziaria e concesso in locazione finanziaria a una società utilizzatrice. Il contratto di leasing, stipulato nel 2006, era stato risolto anticipatamente nel 2011; tuttavia la riconsegna materiale dell'immobile era avvenuta solo dopo il 2012. In appello la CTR aveva ritenuto che, in base all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, dopo la risoluzione e fino alla riconsegna, il soggetto passivo IMU restasse la società proprietaria/locatrice. La ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 e dell'art. 1, comma 672, della l. n. 147 del 2013, sostenendo che per l'IMU la soggettività passiva del locatario finanziario dura fino alla effettiva riconsegna del bene, perché la nozione di "durata del contratto" dovrebbe essere intesa come protrazione del rapporto fino all'esaurimento di tutte le obbligazioni, e ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, il d.m. 30 ottobre 2012 e la disciplina TASI come supporto interpretativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di IMU e di locazione finanziaria, il locatario è soggetto passivo dalla stipula e per tutta la durata del contratto; se il leasing si risolve anticipatamente, la soggettività passiva torna alla società locatrice dal momento della risoluzione, anche se l'immobile non sia ancora stato materialmente restituito. Il richiamo alla disciplina TASI è stato ritenuto non pertinente perché si tratta di un tributo diverso e non interpretativo dell'IMU. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del Comune. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 9 per sostenere l'individuazione del presupposto soggettivo dell'IMU nel rapporto di locazione finanziaria.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011
Per l'IMU, nel leasing il locatario è soggetto passivo dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto; in caso di risoluzione anticipata, la soggettività passiva torna alla società locatrice dal momento della risoluzione, non dalla riconsegna materiale del bene.
art. 1, comma 672, l. n. 147/2013
La disciplina TASI non è stata ritenuta interpretativa dell'IMU e non può modificare l'interpretazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 23/2011.
d.m. 30 ottobre 2012
Richiamato dalla ricorrente come supporto amministrativo alla tesi della permanenza della soggettività passiva fino alla riconsegna, ma non seguito dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel leasing immobiliare, ai fini IMU, la soggettività passiva del locatario finanziario dura fino alla cessazione del rapporto contrattuale; se interviene risoluzione anticipata, il soggetto passivo torna a essere il proprietario/locatore dalla data della risoluzione, anche se la restituzione materiale del bene avvenga successivamente.
- La nozione fiscale di "durata del contratto" va ancorata alla persistenza del vincolo negoziale e non alla sola disponibilità materiale del bene quando la disciplina IMU collega il presupposto d'imposta alla titolarità del rapporto di leasing.
- La disciplina di un tributo diverso non può essere utilizzata come criterio interpretativo decisivo di un diverso prelievo se i rispettivi presupposti impositivi non coincidono integralmente; la TASI, in particolare, non è stata considerata norma interpretativa dell'IMU.
- In sede di legittimità, la censura per violazione di legge non è fondata se contrasta con un orientamento consolidato della Corte sulla medesima disposizione applicata al caso concreto.
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