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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14634/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per il recupero della maggiore ICI relativa all'annualità 2011, emesso da un Comune con riferimento a un'area di proprietà della contribuente. La contribuente ha contestato in giudizio sia la legittimità dell'atto sia il metodo di determinazione del valore imponibile, sostenendo che il terreno non fosse realmente edificabile o che lo fosse solo in misura marginale, perché in parte qualificato come verde pubblico e comunque gravato da vincoli e limitazioni tali da incidere sulle effettive potenzialità edificatorie. Ha inoltre lamentato carenza di motivazione e di istruttoria dell'avviso, ritenendo non comprensibili i criteri seguiti dal Comune per stimare il valore, fondati su terreni non omogenei. In cassazione ha proposto cinque motivi: 1) violazione delle norme ICI sulla nozione di area fabbricabile e sull'interpretazione autentica che collega l'edificabilità all'inserimento nel PRG; 2) omessa o carente motivazione e nullità dell'atto per difetto di istruttoria e per erronea determinazione del valore; 3) questione di legittimità costituzionale della disciplina ICI interpretata come tassazione dell'area in base alla sola potenzialità edificatoria; 4) richiesta di disapplicazione della normativa interna per contrasto con la Carta dei diritti fondamentali UE e di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 5) violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU per asserita incidenza sproporzionata sul diritto di proprietà. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, osservando che, ai fini ICI, basta l'inserimento dell'area nel PRG per integrare il presupposto impositivo, mentre le concrete possibilità edificatorie incidono solo sulla base imponibile; che il giudizio di merito aveva correttamente valutato i parametri legali di stima; che le questioni di costituzionalità e di diritto UE erano manifestamente infondate; e che non era dimostrato un onere fiscale sproporzionato tale da comprimere il diritto di proprietà oltre il limite consentito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva mantenuto fermo l'avviso di accertamento ICI, ritenendo legittima la tassazione dell'area come fabbricabile sulla base della sua inclusione nello strumento urbanistico generale e corretto il valore attribuito dall'ente impositore. Ha respinto tutte le censure: ha escluso che la presenza di vincoli o di destinazioni a verde pubblico, nel caso concreto, eliminasse il carattere edificabile del terreno; ha ritenuto generiche e comunque non scrutinabili in sede di legittimità le doglianze sulla motivazione e sulla stima; ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di costituzionalità; ha negato i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; ha escluso la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, non essendo stato provato un sacrificio sproporzionato del diritto di proprietà. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992

    Ai fini ICI, l'area è fabbricabile quando è qualificata tale dallo strumento urbanistico generale; l'edificabilità discende dall'inserimento nel PRG indipendentemente dall'approvazione regionale e dagli strumenti attuativi.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992

    Richiamato nel quadro della disciplina dell'ICI e dell'individuazione del presupposto impositivo.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992

    La base imponibile delle aree fabbricabili va determinata secondo il valore venale in comune commercio, tenendo conto di zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato di aree analoghe.

  • art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006

    Norma di interpretazione autentica utilizzata per ribadire che l'edificabilità rileva già con la previsione del PRG.

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203/2005

    Norma di interpretazione autentica richiamata per confermare il criterio urbanistico di identificazione dell'area fabbricabile ai fini ICI.

  • art. 59, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato per osservare che eventuali variazioni del prelievo per mutamenti di valore non comportano di regola rimborso per annualità pregresse, salvo diversa previsione comunale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura motivazionale è inammissibile quando mira solo a ottenere una rivalutazione del merito; nel giudizio di legittimità non è più consentito contestare l'insufficienza della motivazione se il fatto è stato esaminato dal giudice di merito.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non è automatico; può essere negato quando la questione è manifestamente inammissibile o infondata, purché il diniego sia motivato anche implicitamente.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    "Ogni persona fisica e giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni..."

    La tassazione, anche se incide sul patrimonio, è legittima se persegue un interesse generale e mantiene un giusto equilibrio, senza imporre un onere individuale eccessivo; nel caso concreto non è stato dimostrato uno squilibrio sproporzionato.

  • artt. 3, 42, 53 Cost.

    Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute manifestamente infondate: la disciplina ICI sull'area edificabile è coerente con eguaglianza, capacità contributiva e tutela della proprietà.

  • artt. 36, 38 Cost.

    Le disposizioni non sono pertinenti alla disciplina fiscale dell'ICI perché riguardano rispettivamente diritti del lavoratore e diritti assistenziali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di ICI, l'edificabilità dell'area va desunta dalla sua qualificazione nel piano regolatore generale, senza che sia necessario attendere l'approvazione regionale o l'adozione degli strumenti urbanistici attuativi.
  • Le concrete e attuali potenzialità edificatorie del terreno non incidono sul presupposto dell'imposta, ma soltanto sulla quantificazione della base imponibile e quindi sul valore venale in comune commercio.
  • La presenza di vincoli di destinazione o di limitazioni urbanistiche non elimina di per sé la natura edificabile del suolo se non integrano un vincolo di inedificabilità assoluta; tali elementi rilevano invece nella stima del valore.
  • La determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili deve avvenire secondo i parametri legali dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, e le censure che mirano a sostituire una diversa valutazione di merito sono inammissibili in cassazione.
  • Le doglianze di vizio motivazionale non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio quando il fatto decisivo sia stato comunque esaminato dal giudice di merito.
  • Le questioni di legittimità costituzionale della disciplina fiscale sono infondate quando la tassazione esprime una reale capacità contributiva e non realizza una compressione irragionevole o espropriativa del diritto di proprietà.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto in modo automatico, ma solo quando la questione di diritto unionale sia rilevante e non manifestamente infondata o inammissibile.
  • Un prelievo fiscale che incide sul patrimonio non viola di per sé l'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU se non risulta provato che esso imponga al contribuente un onere individuale eccessivo o sproporzionato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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