Sentenza n. 2501/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice del lavoro relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per un valore complessivo di 1.500 euro, mediante accredito sulla piattaforma elettronica dedicata. Ha dedotto la persistente inerzia dell’Amministrazione e chiesto la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta, il pagamento degli interessi e la condanna alle spese. Nel corso della camera di consiglio la ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa agli interessi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto applicabile l’azione di ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non vi si conformi spontaneamente. Ha accertato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato al Ministero il 18 settembre 2024 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge senza prova dell’esecuzione. Ha quindi dichiarato sostanzialmente l’inottemperanza e ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante attribuzione della Carta elettronica del docente per il valore complessivo di 1.500 euro, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Preso atto della rinuncia agli interessi, non ha pronunciato su tale domanda. Ha nominato, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici quale commissario ad acta, autorizzandolo a delegare altro dirigente o funzionario e assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
l’azione di ottemperanza è ammissibile al fine di conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al relativo comando
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ove l’Amministrazione destinataria non vi abbia spontaneamente dato esecuzione.
termine dilatorio di centoventi giorni
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione debitrice costituisce, nel caso esaminato, presupposto per l’azione esecutiva e per la declaratoria di inottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale
La previsione, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta.
art. 1, comma 777, l. n. 208/2015
La disposizione è richiamata quale norma introduttiva dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicato analogicamente quanto all’assenza di compenso aggiuntivo del commissario ad acta.
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di attribuzione riconosciuto dal giudicato.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione destinataria non si conformi spontaneamente al relativo comando.
- La declaratoria di inottemperanza e l’ordine di esecuzione presuppongono l’accertamento del passaggio in giudicato del titolo, della sua rituale notificazione all’Amministrazione debitrice, del decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e dell’assenza di prova dell’avvenuta esecuzione.
- In caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, sottoponendo l’intervento sostitutivo a un ulteriore termine e all’istanza della parte interessata.
- Il commissario ad acta individuato tra dirigenti o funzionari dell’Amministrazione può svolgere l’incarico senza compenso aggiuntivo quando, anche mediante applicazione analogica della disciplina prevista per le condanne derivanti dalla legge n. 89/2001, trovi applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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