Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36016/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d’appello di Palermo che aveva respinto l’appello contro il provvedimento del Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, del 13 giugno 2025, dichiarativo dell’inammissibilità della richiesta di revoca delle misure di prevenzione personale e patrimoniale divenute definitive. La misura era stata fondata sulla pericolosità qualificata del proposto, ritenuto appartenente a un sodalizio mafioso sulla base di condotte funzionali agli interessi associativi, fra cui la commissione di reati aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991; il proposto era stato assolto dal reato associativo ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che il mutamento giurisprudenziale favorevole e, in replica, la sopravvenuta sentenza definitiva della Corte EDU nel caso Isaia e altri c. Italia costituissero elementi nuovi idonei a consentire la revoca della misura, invocando la legalità convenzionale e la retroattività della disciplina più favorevole; ha inoltre richiamato la rimessione alla Grande Camera dei ricorsi Cavallotti e altri c. Italia. Con il secondo motivo ha dedotto che la nozione di appartenenza mafiosa sarebbe stata oggetto di un’evoluzione interpretativa restrittiva, tale da richiedere condotte riconducibili, almeno sul piano indiziario, alla partecipazione o al concorso esterno, e che la Corte d’appello avrebbe omesso di verificare la compatibilità dei fatti posti a base della misura con il diritto vivente attuale. Con il terzo motivo ha censurato il mancato accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui consentirebbe di fondare la pericolosità su generiche situazioni di contiguità o vicinanza, e ha prospettato anche l’illegittimità delle norme sulla revoca nella parte in cui non permetterebbero di rimuovere la misura a seguito di una pronuncia definitiva della Corte EDU. Con memoria ha chiesto in subordine la rimessione alle Sezioni Unite della questione sulla rilevanza, quale novum, di una sentenza definitiva della Corte EDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la revoca ex art. 7 l. n. 1423 del 1956 richiede una prova nuova, sopravvenuta o prima incolpevolmente non conosciuta, che incida su un presupposto originario della misura; non costituiscono tale novum né il mutamento della giurisprudenza nazionale né una diversa interpretazione della disciplina affermata da una pronuncia sovranazionale, e non ne deriva un automatismo di riapertura del giudicato di prevenzione. Ha respinto anche il secondo motivo: il decreto definitivo aveva fondato la pericolosità non sulla mera contiguità o vicinanza, ma su condotte concretamente funzionali al raggiungimento degli scopi associativi, e aveva considerato l’assoluzione penale, motivando la prevalenza degli elementi di segno contrario secondo l’autonomia del giudizio di prevenzione. La questione di costituzionalità relativa alla nozione di appartenenza mafiosa è stata giudicata irrilevante, perché la misura era basata su condotte funzionali, e comunque non affetta dal prospettato deficit di determinatezza; la distinta questione concernente la revoca è stata ritenuta formulata in termini generici, tali da non consentire di comprendere quali parametri costituzionali sarebbero violati. Il testo non riferisce una decisione separata sulla richiesta subordinata di rimessione alle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 7 l. n. 1423 del 1956

    La revoca prevista dall'art. 7 legge 27 dicembre 1956 - esperibile nel caso in esame in luogo della revocazione di cui all’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 in ragione dell’epoca di presentazione della proposta di applicazione della in virtù della norma transitoria di cui all'art. 117 del citato d.lgs. - è volta a consentire la caducazione ex tunc di un provvedimento genetico adottato nonostante l’insussistenza originaria dei presupposti applicativi sulla base di “prove nuove”, intendendosi per tali sia quelle sopravvenute alla conclusione del procedimento di prevenzione, per essersi formate dopo di esse, sia quelle preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo che la misura è divenuta definitiva.

    La revoca consente la caducazione ex tunc della misura definitiva quando emergano prove nuove che dimostrino l’insussistenza originaria dei presupposti; il mutamento giurisprudenziale non costituisce di per sé prova nuova.

  • art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011

    Ai fini della revoca della confisca di prevenzione ex art. 7 l. 1423 del 1956, così come ai fini della revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, non può adottarsi l'ampio concetto di «prova nuova» elaborato in tema di revisione penale ex art. 630 cod. proc. pen.; la natura non penale e sanzionatoria, bensì ripristinatoria, delle misure di prevenzione patrimoniali ed il differente rilievo costituzionale riconosciuto alla proprietà rispetto alla libertà personale giustificano una minore stabilità del giudicato penale rispetto a quello di prevenzione (cfr. Sez. Unite Scinardo cit. in motivazione).

    La revocazione della confisca di prevenzione è fondata su un concetto di prova nuova distinto e più circoscritto rispetto a quello della revisione penale; non può trasformarsi in un controllo permanente sul giudicato.

  • art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011

    Il provvedimento irrevocabile con cui sono state applicate le misure di prevenzione a Prisinzano non aveva, infatti, valorizzato situazioni di mera contiguità o di vicinanza del proposto al gruppo criminale, ma condotte con cui lo stesso aveva oggettivamente agevolato il raggiungimento degli scopi associativi; in tal modo si era uniformato ai principi affermati all‘epoca dalla giurisprudenza di legittimità più garantista, successivamente avallata da Sez. Unite n.111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512, secondo cui il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende anche condotte non riconducibili alla "partecipazione", come incriminata dall’art. 416-bis cod. pen., purché si sostanzino in azioni funzionali a esigenze associative anche circoscritte.

    L’appartenenza rilevante per la misura di prevenzione comprende anche condotte diverse dalla partecipazione penalmente tipica, purché consistano in azioni concretamente funzionali alle esigenze associative; la mera contiguità o vicinanza non basta.

  • art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011

    Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte distrettuale ha spiegato, con precisi riferimenti al testo del decreto divenuto irrevocabile, che Prisinzano era stato ritenuto «indiziato di appartenere a sodalizio mafioso» sulla base di elementi fattuali, tratti anche da sentenze irrevocabili non solo di assoluzione, ritenuti giustificatamente dimostrativi di condotte inquadrabili nella figura dell’imprenditore colluso mafioso, a cominciare dalla consumazione di reati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152, condotta di per sé sufficiente a fondare il giudizio di pericolosità qualificata ex art. 4 lett. b) d.lgs. n. 9 del 2011 in relazione all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    La Corte ritiene che la commissione di reati aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, valutata insieme agli elementi fattuali indicati nel provvedimento definitivo, potesse fondare la pericolosità qualificata prevista dalla disposizione.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    I Giudici della prevenzione non avevano nemmeno ignorato l’intervenuta assoluzione di Prisinzano nel giudizio di merito; anzi, dopo avere sottolineato che era stata disposta ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. e con l’espressa indicazione che le vicende accertate erano in grado di fondare il giudizio di pericolosità sociale al fine della sottoposizione ad una misura di prevenzione, l’avevano considerata, in base al principio dell’autonomia del giudizio di prevenzione, un elemento recessivo rispetto a quelli di segno contrario che militavano in favore della pericolosità qualificata.

    L’assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. non impedisce al giudice della prevenzione di svolgere una valutazione autonoma della pericolosità, purché questa sia adeguatamente motivata sulla base degli elementi disponibili.

  • art. 416-bis c.p.

    il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende anche condotte non riconducibili alla "partecipazione", come incriminata dall’art. 416-bis cod. pen., purché si sostanzino in azioni funzionali a esigenze associative anche circoscritte.

    La nozione di appartenenza propria delle misure di prevenzione non coincide con la partecipazione punita dall’art. 416-bis c.p. e può ricomprendere condotte non integranti quel reato, se funzionali a esigenze associative.

  • art. 7 d.l. n. 152 del 1991

    Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte distrettuale ha spiegato, con precisi riferimenti al testo del decreto divenuto irrevocabile, che Prisinzano era stato ritenuto «indiziato di appartenere a sodalizio mafioso» sulla base di elementi fattuali, tratti anche da sentenze irrevocabili non solo di assoluzione, ritenuti giustificatamente dimostrativi di condotte inquadrabili nella figura dell’imprenditore colluso mafioso, a cominciare dalla consumazione di reati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152, condotta di per sé sufficiente a fondare il giudizio di pericolosità qualificata ex art. 4 lett. b) d.lgs. n. 9 del 2011 in relazione all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Nel caso deciso, la commissione di reati aggravati dalla disposizione è stata ritenuta elemento fattuale idoneo a concorrere alla fondazione del giudizio di pericolosità qualificata.

  • art. 2, quarto comma, c.p.

    La modifica di un indirizzo interpretativo successiva al provvedimento definitivo in senso più favorevole al proposto, anche se consolidatasi e stabilizzatasi nel tempo e sancita dalla più alta espressione della funzione nomofilattica come le Sezioni Unite della Corte di cassazione, è fenomeno diverso e non equiparabile, sul piano del sistema delle fonti, alla modifica delle disposizioni di legge che regolano la specifica materia.

    Il mutamento giurisprudenziale favorevole non è equiparabile alla successione di leggi regolata dall’art. 2 c.p. e non determina, di per sé, la revoca di una misura di prevenzione definitiva.

  • art. 673 c.p.p.

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 230 del 2012, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 cod. proc. pen., nella parte in cui non include, tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna (nonché del decreto penale e della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti), anche il «mutamento giurisprudenziale» determinato da una decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato.

    La revoca della condanna ai sensi dell’art. 673 c.p.p. non si estende al solo mutamento giurisprudenziale, anche se pronunciato dalle Sezioni Unite; la successione di interpretazioni non equivale a produzione normativa.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    La previsione di tale tipo di condotte quale presupposto legittimante l’applicazione delle misure di prevenzione da parte dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è stata condivisibilmente ritenuta da questa Corte di cassazione non affetta da "deficit" di determinatezza per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 1 Prot. Add. CEDU (cfr. Sez. 1, n. 42172 del 23/06/2023, PG C/ La Valle, Rv. 285374 – 01).

    La Corte esclude, nel caso e nei termini sottoposti, che la disciplina delle condotte funzionali agli scopi associativi violi il principio di determinatezza convenzionale tramite l’art. 117 Cost.

  • art. 23 l. n. 87 del 1953

    La questione di costituzionalità degli artt. 7 L. n. 1423/1956 e 28 d.lgs. n. 159/2011, per contrasto con gli artt. 117, comma 1, Cost. (in relazione agli artt. 46 e 1 Prot. n. 1 CEDU), 3, 24 e 42 Cost. è formulata in termini così generici da non comprendersi nemmeno quali sarebbero i parametri costituzionali violati.

    La Corte ha giudicato generica la questione di legittimità costituzionale relativa alle norme sulla revoca, rilevando l’impossibilità di identificare con chiarezza i parametri costituzionali asseritamente violati.

  • art. 618, comma 1, c.p.p.

    In via subordinata, qualora il Collegio ravvisi un ostacolo nell’orientamento espresso da Sez. 1, Arona, e ritenga di non poterlo superare in via interpretativa, la difesa chiede la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen. vertendosi in questione di speciale importanza.

    La rimessione alle Sezioni Unite è stata soltanto richiesta dalla difesa; il testo non espone una statuizione autonoma della Corte su tale richiesta.

Massime di principio

  • La revoca di una misura di prevenzione definitiva richiede un elemento probatorio nuovo, sopravvenuto o prima incolpevolmente non conoscibile, che incida su un presupposto originario della misura; il novum non coincide con il mutamento dell’interpretazione giurisprudenziale, anche se consolidato o derivante da una pronuncia sovranazionale.
  • La revoca della confisca di prevenzione non può trasformarsi in un controllo permanente sulla correttezza dei provvedimenti irrevocabili: la nozione di prova nuova applicabile è distinta da quella elaborata per la revisione penale.
  • Ai fini della pericolosità qualificata da appartenenza mafiosa, la nozione di appartenenza può includere condotte diverse dalla partecipazione prevista dall’art. 416-bis c.p., purché consistano in azioni concretamente funzionali alle esigenze o agli scopi associativi; la mera contiguità o vicinanza al sodalizio non è sufficiente.
  • L’assoluzione dal reato associativo non comporta automaticamente la revoca delle misure di prevenzione definitive: il giudice della prevenzione può valutare autonomamente la pericolosità, purché motivi in fatto la permanenza dell’inquadramento del soggetto in una categoria legale di pericolosità.
  • La questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando il presupposto concreto della decisione impugnata non coincide con la situazione normativa censurata; è inoltre inammissibile sul piano della motivazione se formulata in termini tanto generici da non rendere identificabili i parametri costituzionali asseritamente violati.

Come è indicizzato

MaterieConfisca di prevenzioneImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.