Cassazione Penale, Sentenza n. 35975/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 10 ottobre 2025 della Corte d’appello di Lecce, che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato previsto dagli artt. 54 e 1161 cod. nav. perché estinto per prescrizione, lo aveva assolto dall’abuso d’ufficio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e aveva rideterminato in un anno di reclusione la pena per il falso ideologico in atto pubblico ex art. 479 cod. pen. Il primo motivo deduceva l’erronea applicazione della disciplina della prescrizione: secondo il ricorrente, per il reato commesso nel 2017 avrebbe dovuto applicarsi la disciplina più favorevole che non prevedeva la sospensione del corso della prescrizione durante i giudizi di appello e di cassazione; chiedeva, in caso di mancato accoglimento della questione costituzionale, una nuova rimessione alle Sezioni unite. Il secondo motivo lamentava vizio di motivazione sulla responsabilità per il parere tecnico urbanistico del 7 novembre 2017, ritenuto falso perché qualificava come precarie strutture che sarebbero state stabili. La difesa sosteneva che la conoscenza della stabilità non potesse essere desunta da accertamenti e provvedimenti non noti all’imputato, che la documentazione progettuale e il parere del consulente del pubblico ministero supportassero la valutazione resa, e che il parere fosse un atto interno, non conclusivo e privo di efficacia autorizzatoria, inserito in un procedimento che non giunse al provvedimento finale; contestava inoltre la sussistenza del dolo. Nella memoria il ricorrente precisava che rilevava soprattutto la mancata conclusione del procedimento e insisteva sulla possibilità di sollevare nuovamente la questione davanti alle Sezioni unite.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto come manifestamente infondato il primo motivo: applicando il principio delle Sezioni unite nella sentenza Polichetti, ha ritenuto che la disciplina dell’art. 159 cod. pen. introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applichi ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 e che la successiva disciplina non abbia abrogato retroattivamente tale regime. Ha richiamato anche la sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 2026, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale e ha escluso forzature interpretative nella soluzione delle Sezioni unite. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la motivazione d’appello è stata ritenuta completa e coerente; gli atti interni possono integrare l’atto pubblico rilevante per il falso ideologico se destinati a inserirsi nel procedimento e a fornire un contributo conoscitivo o valutativo, o se costituiscono presupposto di fasi successive. La mancata conclusione dell’iter amministrativo non poteva essere valutata per la prima volta in cassazione, poiché il profilo non risultava dedotto in appello; la Corte ha osservato che, se tempestivamente allegata nel merito, tale circostanza avrebbe potuto al più porre il tema della forma tentata del delitto. Quanto alla falsità e alla conoscenza della non precarietà delle opere, la Corte ha giudicato infondate le censure, rilevando che i giudici di merito avevano valorizzato gli accertamenti delle forze dell’ordine e i provvedimenti del TAR e del Consiglio di Stato che avevano disposto la rimozione delle strutture dopo la stagione estiva, qualificati come importanti e noti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; l’importo non è riportato nel testo disponibile.
Norme richiamate
la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.
La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 e non è stata abrogata retroattivamente; per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 opera invece il regime introdotto dalla legge n. 134 del 2021.
la valutazione del carattere più o meno favorevole di una determinata disciplina penale - tanto ai fini dell'applicazione dell'art. 2 cod. pen., quanto a quelli della verifica della sostenibilità costituzionale di eventuali deroghe al principio della retroattività in mitius della norma penale successiva - non può essere effettuata sulla base del confronto tra singole sue disposizioni, ma deve necessariamente considerare l'insieme delle previsioni che, nel loro combinato disposto, incidono sulla sua applicazione nel caso concreto, e in particolare sull'esito, che qui rileva, di estinzione o non estinzione del reato per prescrizione.
Il carattere più favorevole di una disciplina penale successiva va valutato considerando unitariamente le disposizioni che incidono sul caso concreto e sul suo esito, non confrontando isolatamente singole norme.
art. 25, secondo comma, Cost.
dopo aver ribadito, dunque, il divieto di interpretazioni incompatibili con il tenore letterale delle disposizioni - in virtù dell'art. 25, secondo comma, Cost. -
Il principio di legalità impedisce interpretazioni incompatibili con il tenore letterale delle disposizioni penali.
rientrano nella nozione di atto pubblico rilevante ai fini dell'integrazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi
Ai fini del falso ideologico in atto pubblico sono rilevanti anche atti interni destinati a inserirsi nel procedimento amministrativo, quando apportano conoscenze o valutazioni o fungono da presupposto necessario per fasi successive.
art. 606, ultimo comma, c.p.p.
Tale circostanza, se adeguatamente allegata nel giudizio di merito (il profilo non risulta dedotto in appello), avrebbe forse potuto - al limite - condurre a degradare il delitto nella corrispondente ipotesi tentata, ma non può essere valutata in questa sede di legittimità, a ciò ostando il disposto dell'art. 606, ult. comma, cod. proc. pen.
La Corte di cassazione non può valutare una circostanza fattuale non dedotta nel giudizio di merito, anche se essa avrebbe potuto incidere sulla qualificazione del fatto.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ritenuta equa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel valutare quale disciplina penale sia più favorevole ai fini della successione di leggi nel tempo, il confronto deve riguardare l’insieme delle disposizioni che incidono sull’applicazione concreta e sull’esito del caso, non singole previsioni isolate.
- La sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019; la successiva disciplina non ne ha determinato l’abrogazione retroattiva.
- Il falso ideologico in atto pubblico può avere a oggetto anche un atto interno, quando questo è destinato a inserirsi nel procedimento amministrativo apportando un contributo conoscitivo o valutativo, oppure costituisce il presupposto necessario di fasi procedurali successive.
- La mancata conclusione del procedimento amministrativo non esclude, di per sé, la rilevanza penale del falso contenuto in un atto interno. Se la circostanza è dedotta per la prima volta in cassazione e non risulta allegata nel giudizio di merito, non può essere valutata dalla Corte di legittimità, anche quando avrebbe potuto rilevare ai fini della configurabilità del tentativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35971/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35972/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35973/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35974/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35979/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35984/2026 del 13/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →