Cassazione Penale, Sentenza n. 35971/2026 del 13/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
L’imputato era stato assolto dal Tribunale di Bari, con sentenza del 30 gennaio 2026, dall’imputazione di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 334, comma 1, c.p., con applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. Secondo l’accusa, essendo stato affidato alla sua custodia un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, l’imputato lo aveva sottratto, trasferendone la proprietà a un’altra persona allo scopo di favorirne il proprietario. Il pubblico ministero ha proposto ricorso immediato per cassazione con un unico motivo, denunciando vizio di motivazione ed errata applicazione della legge penale. Ha contestato che il modesto valore del veicolo fosse stato affermato senza riscontri istruttori, rilevando che la vendita a un terzo deponeva per un valore non irrilevante; ha censurato come contraddittoria la valutazione dell’elemento oggettivo, sostenendo che la cessione avesse determinato la perdita irreversibile del mezzo e impedito la confisca; ha inoltre dedotto che la vendita dimostrasse il dolo intenzionale e che il giudice avesse valorizzato illogicamente l’assenza di condotte più sofisticate, di resistenza ai controlli o di reiterazione. La Corte ha tuttavia rilevato preliminarmente che il ricorso, depositato il 25 marzo 2026 presso la cancelleria del Tribunale senza ricorrere al portale degli atti telematici, non era stato accompagnato dalla documentazione di un malfunzionamento dei servizi telematici.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per inosservanza delle modalità telematiche di deposito. Ha affermato che, per l’impugnazione di una sentenza di un tribunale ordinario, anche quando proposta dal pubblico ministero, il deposito deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, salvo un malfunzionamento dei servizi attestato e certificato secondo l’art. 175-bis c.p.p. La circostanza che l’atto sia comunque pervenuto alla conoscenza del giudice competente non supera la violazione, poiché le forme di deposito perseguono un interesse pubblicistico. La Corte non ha quindi esaminato nel merito le censure relative all’assoluzione e all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La sentenza riportata non contiene il dispositivo conclusivo successivo alla formula «P.Q.M.» e non indica statuizioni sulle spese o sulla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
«salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato [...] nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» - si precisa - «mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis».
L’impugnazione va presentata presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, rispettando le modalità di deposito telematico previste dall’art. 111-bis c.p.p.
«il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici».
Il deposito degli atti processuali, comprese le impugnazioni soggette a tale disciplina, deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, secondo la normativa tecnica applicabile.
art. 87, commi 1, 3 e 5, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Il regolamento di cui all'art. 87, commi 1 e 3, d.lgs. n. 150 del 2022 cit. è stato emanato con decreto del Ministro della Giustizia del 29 dicembre 2023, n. 217.
La disposizione demanda alla normativa regolamentare la definizione delle regole tecniche e della decorrenza dell’obbligo di deposito telematico; il regolamento attuativo include il tribunale ordinario tra gli uffici interessati.
art. 3, comma 1, lett. d), d.m. 29 dicembre 2023, n. 217
Tra tali uffici contempla (comma 1, lett. d) il tribunale ordinario.
Il tribunale ordinario rientra tra gli uffici presso i quali, secondo la disciplina regolamentare vigente richiamata dalla Corte, il deposito degli atti avviene esclusivamente con modalità telematiche.
salvo che ricorrano ipotesi di malfunzionamento dei servizi telematici, attestate e certificate nelle modalità previste dall'art. 175-bis cod. proc. pen.
Il malfunzionamento dei servizi telematici può giustificare il ricorso a modalità diverse, ma deve essere attestato e certificato secondo le forme previste dalla norma.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Di conseguenza, la mancata osservanza delle modalità di deposito telematico dell'impugnazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il mancato rispetto delle modalità telematiche prescritte per il deposito dell’impugnazione comporta l’inammissibilità.
La Corte non ha svolto un’interpretazione nel merito della norma.
Norma relativa al reato contestato, menzionata nella ricostruzione dell’imputazione; il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni processuali.
La Corte non ha svolto un’interpretazione nel merito della norma.
Norma in base alla quale il Tribunale aveva assolto l’imputato per particolare tenuità del fatto; la Corte non ha esaminato nel merito tale statuizione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di un tribunale ordinario è soggetto al deposito esclusivamente telematico anche quando è proposto dal pubblico ministero, salvo le ipotesi di malfunzionamento dei servizi telematici documentate secondo le forme previste dalla legge.
- La ricezione dell’impugnazione da parte del giudice competente non sana l’inosservanza delle modalità obbligatorie di deposito telematico, poiché la disciplina tutela un interesse pubblicistico.
- L’inosservanza delle modalità prescritte per il deposito telematico dell’impugnazione determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.; in presenza di tale preclusione, le censure di merito non vengono esaminate.
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