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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35972/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 6 marzo 2026 della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di cui all’art. 336, comma 2, c.p., relativo a un fatto commesso il 22 novembre 2017. Ha articolato cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla prescrizione e vizio di motivazione, sostenendo che il termine massimo fosse decorso entro la sentenza d’appello e chiedendo, in subordine, di sollevare una questione di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile; (2) insussistenza dell’elemento oggettivo dell’art. 336 c.p., perché non vi sarebbe stata una richiesta attuale di un atto d’ufficio né una condotta diretta a ottenerlo, con possibile configurabilità della sola minaccia, non procedibile in assenza di querela; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sul collegamento finalistico tra la condotta e l’atto d’ufficio, contestando che fosse provata una richiesta di permesso di costruire e richiamando le dichiarazioni della persona offesa e di altri testimoni; (4) illogicità della valutazione delle testimonianze e dell’attendibilità della persona offesa, anche per la mancata considerazione dell’asserita conflittualità personale e dell’assenza di riscontri; (5) violazione degli artt. 62, n. 6, 62-bis e 133 c.p., contestando il diniego delle attenuanti e la determinazione della pena, tenuto conto delle iniziative riparatorie, della rimessione della querela, del carattere isolato dell’episodio e della situazione personale dell’imputato. Secondo i giudici di merito, l’imputato, titolare di una ditta di lavori, si era avvicinato a un geometra dell’ufficio tecnico comunale, lo aveva aggredito con un pugno e aveva continuato a colpirlo fino all’intervento di un terzo, agendo per influire sul rilascio di un permesso di costruire per un proprio cliente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e aspecifico: il fatto del 22 novembre 2017 ricade nel periodo di vigenza della disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite nel caso Polichetti; tale disciplina escludeva la prescrizione dedotta. La questione di legittimità costituzionale era inoltre già stata dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 38 del 2026, prima della presentazione del ricorso. I motivi dal secondo al quarto sono inammissibili perché sollecitano una rivalutazione del materiale probatorio preclusa in sede di legittimità: la motivazione d’appello è stata ritenuta completa, congrua e non illogica, avendo valorizzato le parole dell’imputato, la condotta violenta e minacciosa, le testimonianze e il referto medico, ed escluso la prova di dissidi personali. Il quinto motivo è inammissibile: l’attenuante della riparazione del danno non è stata riconosciuta anche perché il reato non ha contenuto patrimoniale e il ricorrente non ha allegato che la riparazione integrale sia avvenuta prima del giudizio; il diniego delle attenuanti generiche non era stato dedotto nei motivi d’appello e, comunque, la pena, inferiore al minimo edittale, era stata motivata in rapporto alla gravità e alle modalità violente e minatorie del fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma indicata nel dispositivo, il cui importo non compare nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 159 c.p.

    Per il reato opera, dunque, la sospensione del termine prescrizionale disposta dalla c.d. legge Orlando, che esclude la dedotta prescrizione.

    Per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017, la sospensione della prescrizione introdotta da tale legge continua ad applicarsi e, nel caso concreto, impedisce di ritenere maturata la prescrizione.

  • art. 25, secondo comma, Cost.

    Il Giudice delle leggi, dopo aver confermato che la prescrizione costituisce istituto non già di diritto processuale, ma di diritto sostanziale, anche per quanto riguarda la sospensione del corso della prescrizione, e dopo aver ribadito, dunque, il divieto di interpretazioni incompatibili con il tenore letterale delle disposizioni - divieto discendente dall'art. 25, secondo comma, Cost. - ha escluso che la Corte di cassazione a Sezioni unite avesse operato «forzature» di qualunque sorta.

    La natura sostanziale della prescrizione, inclusa la sua sospensione, comporta il divieto di interpretare la disciplina in contrasto con il tenore letterale delle disposizioni; la Corte costituzionale ha escluso che l’interpretazione delle Sezioni Unite contestata nel ricorso violasse tale limite.

  • art. 2 c.p.

    E ciò ha fatto sulla scorta della constatazione, riferita in termini pressocché testuali, che la valutazione del carattere più o meno favorevole di una determinata disciplina penale - tanto ai fini dell'applicazione dell'art. 2 cod. pen., quanto a 5quelli della verifica della sostenibilità costituzionale di eventuali deroghe al principio della retroattività in mitius della norma penale successiva - non può essere effettuata sulla base del confronto tra singole sue disposizioni, ma deve necessariamente considerare l'insieme delle previsioni che, nel loro combinato disposto, incidono sulla sua applicazione nel caso concreto, e in particolare sull'esito - che qui rileva - di estinzione o non estinzione del reato per prescrizione.

    La valutazione della disciplina penale più favorevole ai fini dell’art. 2 c.p. deve considerare l’assetto normativo nel suo complesso e gli effetti concreti sull’estinzione o meno del reato per prescrizione, non il raffronto isolato tra singole disposizioni.

  • art. 336, comma 2, c.p.

    Secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, l'imputato, titolare di una ditta di lavori, si era avvicinato al Romano, geometra presso l'ufficio tecnico del Comune, urlando, sferrandogli un pugno in viso, facendolo rovinare a terra, per poi continuare ad infierire su di lui sino all'intervento di un terzo: il tutto con la diretta e precisa intenzione di influire sul compimento di un atto d'ufficio, rappresentato dal rilascio del permesso di costruire per il suo cliente.

    La Corte ha ritenuto integrato il delitto contestato sulla base della condotta violenta e minacciosa diretta a influire sul compimento di uno specifico atto d’ufficio, individuato nel rilascio di un permesso di costruire.

  • art. 62, n. 6, c.p.

    Il ricorrente trascura, quindi, il dato testuale dell'art. 62, n. 6) cod. pen., in base al quale il danno deve essere stato riparato interamente «prima del giudizio», profilo in ordine al quale in questa sede nulla allega.

    Il riconoscimento dell’attenuante richiede che il danno sia stato interamente riparato prima del giudizio; il ricorrente deve allegare tale presupposto.

  • art. 62-bis c.p.

    E, comunque, dalla motivazione della sentenza impugnata si desume agevolmente un giudizio negativo quanto alla sussistenza, in tal senso, di elementi positivi, essendo stata ritenuta la pena - che, come si precisa, risulta inferiore al minimo edittale - adeguata alla gravità del fatto commesso, considerando la condotta violenta e minatoria tenuta dall'imputato e le riferite modalità dell'azione.

    Il diniego delle attenuanti generiche è sostenibile quando la motivazione esprime un giudizio negativo sugli elementi positivi invocati e giustifica la valutazione considerando la gravità e le modalità della condotta.

  • art. 133 c.p.

    E, comunque, dalla motivazione della sentenza impugnata si desume agevolmente un giudizio negativo quanto alla sussistenza, in tal senso, di elementi positivi, essendo stata ritenuta la pena - che, come si precisa, risulta inferiore al minimo edittale - adeguata alla gravità del fatto commesso, considerando la condotta violenta e minatoria tenuta dall'imputato e le riferite modalità dell'azione.

    La valutazione della pena può essere motivata in rapporto alla gravità del fatto e alle modalità dell’azione; nel caso concreto la pena, inferiore al minimo edittale, è stata ritenuta adeguata sulla base di tali elementi.

  • art. 606, ultimo comma, c.p.p.

    Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nemmeno risulta dedotto nei motivi di appello, che si limitano ad invocare la riduzione della pena-base irrogata (con la conseguenza che vale la preclusione di cui all'art. 606, ult. comma, cod. pen.).

    La mancata deduzione in appello della questione relativa alle attenuanti generiche determina la preclusione alla sua proposizione in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei termini stabiliti dal dispositivo, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017; la successiva normativa non l’ha abrogata retroattivamente.
  • La valutazione della legge penale più favorevole in materia di prescrizione deve riguardare l’insieme delle disposizioni che incidono sul caso concreto e sull’esito estintivo, non il confronto isolato fra singole norme.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione probatoria dei giudici di merito una diversa lettura delle testimonianze quando la motivazione impugnata sia completa, congrua e priva di illogicità manifesta.
  • L’attenuante della riparazione del danno richiede la riparazione integrale prima del giudizio; la relativa condizione deve essere specificamente allegata dal ricorrente.
  • La questione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non è stata dedotta con i motivi d’appello.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazioneResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiParte generaleReati contro la PAProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

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