Cassazione Penale, Sentenza n. 35979/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (persona offesa)
La controversia
La persona offesa aveva proposto reclamo al Tribunale di Matera contro il provvedimento del G.i.p. del 10 settembre 2025, che aveva disposto l’archiviazione del procedimento per calunnia dopo l’opposizione dell’indagata alla richiesta del pubblico ministero. Il Tribunale, con ordinanza del 28 aprile 2026, aveva dichiarato inammissibile il reclamo, pur dando atto che l’opposizione indicava indagini suppletive, ritenendo tuttavia che il G.i.p. avesse correttamente valutato nel merito l’infondatezza dell’accusa. La persona offesa ha dedotto, in primo luogo, l’abnormità strutturale dell’ordinanza: il Tribunale avrebbe riconosciuto l’ammissibilità dell’opposizione ma, anziché rilevare l’omessa instaurazione del contraddittorio e adottare le conseguenti determinazioni, avrebbe valutato la fondatezza dell’accusa, materia riservata al G.i.p. In secondo luogo, ha lamentato la mancanza di motivazione sull’omessa iscrizione nel registro delle notizie di reato delle ulteriori ipotesi di cui agli artt. 392, 631 e 633 c.p. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e inammissibilmente dedotto il secondo, poiché non pertinente al vizio di abnormità denunciato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per abnormità strutturale dell’ordinanza. Il Tribunale del reclamo, avendo riconosciuto l’ammissibilità dell’opposizione, avrebbe dovuto verificare la pertinenza delle indagini suppletive e il rispetto delle garanzie procedurali, non pronunciarsi sulla fondatezza dell’ipotesi di calunnia o della richiesta di archiviazione. Il secondo ordine di motivi, relativo alle ulteriori ipotesi di reato indicate nella querela, è stato dichiarato inammissibile perché censurava nel merito l’archiviazione e non l’abnormità del provvedimento impugnato. L’ordinanza è stata annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Matera per un nuovo esame limitato alla verifica dell’ammissibilità dell’opposizione, in particolare della pertinenza delle indagini suppletive, ai fini del rispetto delle garanzie procedurali.
Norme richiamate
Invero, tale rimedio impugnatorio introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non attribuisce al tribunale il potere di valutare la fondatezza o meno dell'ipotesi di accusa, ma solo di verificare il rispetto delle forme previste per la decisione del giudice delle indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione.
Il reclamo al Tribunale contro il provvedimento di archiviazione consente il controllo sulle forme e sulle garanzie procedurali, non un riesame della fondatezza dell’accusa.
L'unica valutazione di merito che tale forma di reclamo consente è quella che investe l'ammissibilità dell'opposizione sotto il profilo della ricorrenza o meno della pertinenza dei nuovi elementi di prova rispetto alle indagini integrative che devono essere indicate nell'atto di opposizione a pena di inammissibilità a norma dell'art. 410, comma 1, cod.proc.pen.
Nel reclamo il Tribunale può verificare se le indagini suppletive indicate nell’opposizione siano pertinenti; tale controllo riguarda l’ammissibilità dell’opposizione e non anticipa il giudizio sulla capacità probatoria delle indagini o sulla fondatezza dell’accusa.
Pertanto, il perimetro del sindacato rimesso al Tribunale in sede di reclamo è riferito esclusivamente all'osservanza delle garanzie procedurali previste dall'art. 410, comma 3, cod.proc. pen., mediante la fissazione della udienza camerale partecipata ai sensi del richiamato art. 409, comma 2, cod. proc. pen., ed il conseguente rituale svolgimento del contradditorio delle parti nel rispetto delle forme previste dall'art.127 cod. proc. pen.
Il sindacato del Tribunale è circoscritto alla verifica dell’osservanza delle garanzie procedurali e del contraddittorio previste per la decisione sull’archiviazione.
art. 409, commi 2, 3, 4 e 5, c.p.p.
atteso che il provvedimento di inammissibilità del reclamo è stato adottato dopo aver dato atto dell'ammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione che imponeva l'instaurazione del contraddittorio - tanto da giustificare l'esclusione della condanna alle spese - e che, quindi, avrebbe dovuto comportare l'annullamento del decreto di archiviazione perché emesso senza dare la possibilità alla persona offesa di illustrare le ragioni dell'opposizione nell'udienza camerale che il giudice delle indagini preliminari avrebbe dovuto fissare a norma dell'art.409, commi 2,3,4,5 cod.proc.pen.
Quando l’opposizione è ammissibile, il G.i.p. deve instaurare il contraddittorio in udienza camerale, consentendo alla persona offesa di illustrare le ragioni dell’opposizione.
Pertanto, il perimetro del sindacato rimesso al Tribunale in sede di reclamo è riferito esclusivamente all'osservanza delle garanzie procedurali previste dall'art. 410, comma 3, cod.proc. pen., mediante la fissazione della udienza camerale partecipata ai sensi del richiamato art. 409, comma 2, cod. proc. pen., ed il conseguente rituale svolgimento del contradditorio delle parti nel rispetto delle forme previste dall'art.127 cod. proc. pen.
Il controllo sul reclamo comprende la verifica che il contraddittorio in camera di consiglio si sia svolto secondo le forme processuali previste.
Inoltre, il predetto mezzo di impugnazione avverso l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale è previsto nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod.proc.pen., in modo analogo alla disposizione dell'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. ante riforma che prevedeva la ricorribilità per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione unicamente nei medesimi casi di nullità per le sole violazione formali del contraddittorio.
Il reclamo contro l’ordinanza di archiviazione emessa dopo l’udienza camerale è previsto per le nullità relative alle violazioni formali del contraddittorio indicate dalla norma.
Come è noto l'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice), nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso al provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione: mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen.
Poiché la decisione sul reclamo ex art. 410-bis c.p.p. non è ordinariamente ricorribile per cassazione, il ricorso è consentito per denunciare l’abnormità dell’atto, non per dedurre i normali vizi di legittimità elencati dall’art. 606 c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro la decisione resa sul reclamo ex art. 410-bis c.p.p. è ammesso per denunciare l’abnormità del provvedimento, non per dedurne i vizi ordinari di legittimità previsti dall’art. 606 c.p.p.
- Nel reclamo contro il provvedimento di archiviazione, il Tribunale controlla il rispetto delle forme e delle garanzie del contraddittorio e può verificare la pertinenza delle indagini suppletive indicate nell’opposizione; non può decidere la fondatezza dell’ipotesi di reato o della richiesta di archiviazione.
- Se l’opposizione alla richiesta di archiviazione è ammissibile, deve essere instaurato il contraddittorio mediante udienza camerale, così da consentire alla persona offesa di esporre le ragioni dell’opposizione.
- Nel valutare l’ammissibilità dell’opposizione, il giudice deve limitarsi alla pertinenza e specificità degli atti d’indagine richiesti, senza anticiparne la capacità probatoria o l’esito; può considerare la superfluità e l’inidoneità delle indagini solo quando risultino di immediata evidenza.
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