Cassazione Penale, Sentenza n. 35974/2026 del 13/10/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 14 gennaio 2026 resa all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato l’imputato per resistenza a pubblico ufficiale, ex art. 337 c.p., applicando la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, e ha dichiarato non doversi procedere per lesioni personali aggravate per difetto di querela, ritenendo il reato procedibile a querela. Secondo la ricostruzione del Tribunale, nel medesimo contesto l’imputato aveva opposto resistenza a due carabinieri: uno era stato colpito con un calcio al volto e l’altro morso alle mani. Il Procuratore generale ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 81 e 337 c.p., sostenendo che le condotte, rivolte contro due pubblici ufficiali, integravano concorso formale di reati e richiedevano il relativo aumento di pena; con il secondo ha contestato l’esclusione della procedibilità d’ufficio per le lesioni, rilevando che l’imputazione richiamava l’aggravante del nesso teleologico ex art. 61, n. 2, c.p., attraverso i rinvii agli artt. 585 e 576 c.p., aggravante che rende procedibili d’ufficio le lesioni lievi ai sensi dell’art. 582, comma 2, c.p.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che la condotta di resistenza, attuata nel medesimo contesto contro due pubblici ufficiali, integra concorso formale di reati ai sensi dell’art. 81, comma 1, c.p.; il Tribunale aveva invece considerato un solo reato e non aveva applicato il relativo aumento di pena. Ha inoltre rilevato che l’imputazione richiamava l’aggravante del nesso teleologico, che, tramite i rinvii normativi indicati in sentenza, rende procedibile d’ufficio il reato di lesioni personali lievi: era quindi erronea la dichiarazione di non doversi procedere per difetto di querela. La sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, giudice competente a esaminare l’impugnazione, poiché la sentenza era appellabile in relazione al proscioglimento per lesioni, indipendentemente dalla pena sostitutiva applicata per la resistenza.
Norme richiamate
integra un'ipotesi di concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio
La violenza o minaccia opposta, nel medesimo contesto fattuale, a più pubblici ufficiali mentre compiono atti del loro ufficio integra concorso formale di reati e comporta l’aumento di pena previsto dalla norma.
In punto di fatto, il Tribunale ha chiaramente descritto condotte di resistenza poste in essere ai danni di entrambi i militari intervenuti, tant'è che uno veniva colpito con un calcio al volto, mentre l'altro era attinto da un morso alle mani.
Quando le condotte di resistenza sono rivolte contro due pubblici ufficiali, la pluralità delle persone offese comporta, nel caso deciso, il concorso formale di reati e non consente di ritenere un unico reato.
L'art.582, comma 2, cod.pen. stabilisce che il reato di lesioni personali lievi è procedibile d'ufficio «se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583 quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate dal primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'art. 577».
Le lesioni personali lievi sono procedibili d’ufficio quando ricorre una delle aggravanti richiamate dalla disposizione, incluse quelle previste dall’art. 585 c.p., salvo le eccezioni espressamente indicate.
L'art. 585 cod.pen. stabilisce l'aumento fino alla metà se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 576 cod.pen.
L’art. 585 c.p. richiama le aggravanti dell’art. 576 c.p. e prevede, al loro ricorrere, l’aumento di pena; nel caso deciso il rinvio rileva anche ai fini della procedibilità d’ufficio delle lesioni lievi.
art. 576, primo comma, n. 1, c.p.
A sua volta l'art. 576, primo comma, n.1), cod.pen. indica quale circostanza aggravante quella prevista dall'art. 61, n.2 cod.pen.
La circostanza prevista dall’art. 61, n. 2, c.p. è inclusa tra le aggravanti richiamate dall’art. 576, primo comma, n. 1, c.p.; attraverso il rinvio dell’art. 585 c.p., essa rileva per la procedibilità d’ufficio delle lesioni lievi.
Diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, quindi, l'imputazione conteneva espressamente - mediante il riferimento ai rinvii contenuti negli artt.582, 585, 576 e 61, n.2, cod.pen. - il richiamo ad un'aggravante che rende il reato di lesioni personali lievi procedibile d'ufficio, in quanto commesso con l'aggravante del nesso teleologico
La contestazione dell’aggravante del nesso teleologico, richiamata attraverso gli artt. 582, 585 e 576 c.p., rende procedibili d’ufficio le lesioni personali lievi.
Ne consegue che il limite massimo di pena pari a quattro anni, al di sotto del quale si procede con citazione diretta ex art. 550, comma 1, cod.proc.pen.
La Corte considera il limite edittale previsto per la citazione diretta, rilevando che il reato di lesioni aggravate oggetto del proscioglimento poteva superare tale soglia.
L'art. 593, comma 3, cod.proc.pen. esclude l'appellabilità delle sentenze di condanna per le quali è applicata la sola pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ma nel caso di specie l'oggetto dell'impugnazione attiene non già alla predetta condanna, bensì al proscioglimento pronunciato in relazione alle lesioni personali, il che determina di per sé la possibilità di proporre appello.
L’inappellabilità riferita alla condanna cui è applicata la sola pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non impedisce l’appello quando l’impugnazione riguarda il distinto proscioglimento per un altro reato.
Massime di principio
- La condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali che compiono atti del loro ufficio integra concorso formale di reati ai sensi dell’art. 81, comma 1, c.p.; la pena deve quindi essere determinata tenendo conto del relativo aumento.
- Le lesioni personali lievi sono procedibili d’ufficio quando è contestata un’aggravante che, attraverso i rinvii degli artt. 582, 585 e 576 c.p., include quella del nesso teleologico prevista dall’art. 61, n. 2, c.p.
- L’inappellabilità della condanna cui è applicata la sola pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non esclude l’appellabilità della sentenza quando l’impugnazione riguarda il proscioglimento pronunciato per un diverso reato.
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