Cassazione Penale, Sentenza n. 35973/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 10 dicembre 2025 della Corte d’appello di Bologna, che aveva confermato la sua responsabilità per la cessione di marijuana ad alto principio attivo a due coimputati (capo a, art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990) e per la detenzione di sostanze stupefacenti, qualificata come fatto di lieve entità (capo b, art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990). La vicenda era emersa dopo il controllo di un’autovettura, nella quale era stato rinvenuto uno zaino con 1.046 grammi lordi di marijuana, con THC al 28,7%; le indagini successive, comprese intercettazioni e perquisizioni, avevano portato al rinvenimento presso l’imputato di ulteriori sostanze e di quantitativi di canapa con percentuali di THC variabili, alcuni superiori ai valori indicati per la cannabis light. Per il capo a, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che le dichiarazioni dei coimputati erano inattendibili e discordanti e che contatti telefonici e rapporti commerciali non dimostravano che la sostanza sequestrata fosse stata ceduta da lui. Per il capo b, ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione: secondo la difesa, i giudici avevano valutato in modo cumulativo sostanze eterogenee, senza confrontarsi adeguatamente con le analisi tossicologiche e con le percentuali di THC; i quantitativi con valori superiori sarebbero stati destinati all’uso personale. Ha inoltre contestato la determinazione della pena, fissata in appello in un anno, tre mesi e dieci giorni di reclusione e 3.066 euro di multa dopo il riconoscimento delle attenuanti generiche, e la mancata sospensione condizionale anche della pena pecuniaria e mancata concessione della non menzione. Il Pubblico Ministero ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al capo a e alla sospensione condizionale, e il rigetto nel resto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la responsabilità per la cessione del capo a è sorretta dalla convergenza e concatenazione di gravi e precisi indizi, tra cui i numerosi contatti telefonici con uno degli acquirenti e la successione temporale degli eventi; la valutazione di merito sulla convergenza delle dichiarazioni dei coimputati non è sindacabile in cassazione. Anche il secondo motivo è infondato: la difesa propone una lettura frammentaria del materiale probatorio, mentre le decisioni di merito hanno considerato le analisi, i quantitativi, le conversazioni intercettate e il contesto complessivo, dal quale emergeva la consapevolezza della detenzione di sostanza illegale destinata alla cessione. La Corte ha inoltre precisato che il precedente delle Sezioni Unite sulla cannabis sativa concerneva la commercializzazione dei prodotti disciplinati dalla legge n. 242/2016, mentre nel caso concreto era contestata la detenzione di sostanza stupefacente destinata alla cessione. Il terzo motivo è inammissibile: l’imputato non aveva chiesto in appello la sospensione condizionale della pena né la non menzione; non poteva quindi dolersi per la prima volta in cassazione della loro mancata concessione. Il rigetto comporta la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
L'avvenuta cessione di sostanza stupefacente con elevato principio attivo è agevolmente desumibile dalla convergenza e concatenazione di gravi e precisi indizi (si pensi, in particolare, ai numerosi contatti telefonici con l'Ayari e alla successione temporale degli eventi).
La responsabilità per la cessione può essere desunta da un quadro convergente di indizi gravi e precisi, valutati nel loro insieme.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Un discorso non dissimile vale per il capo b) dell'imputazione, concernente la detenzione "lieve", la condanna per il quale è stata confermata in appello con motivazione compiuta e logica, cui il ricorrente oppone una valutazione frammentata ed atomistica degli elementi probatori, decontestualizzati dal quadro complessivo che li riempie di senso.
La valutazione della detenzione di lieve entità va esaminata alla luce del quadro probatorio complessivo, non attraverso una lettura isolata e frammentaria dei singoli elementi.
Essi, restituendo la pienezza della prova sul piano logico (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.), rendono immune da censure l'argomentazione della Corte d'appello la quale, ad analoghe deduzioni sull'inattendibilità dei coimputati Ayari e Cammarata, ha infatti replicato che quanto da essi affermato, pur divergendo su elementi ritenuti «circostanziali», coincideva sul punto della commissione del reato: svolgendo una valutazione in fatto, non sindacabile da questa Corte.
Gli indizi possono fondare la prova quando, valutati nella loro convergenza e concatenazione, raggiungono pienezza dimostrativa sul piano logico.
Per altro verso, e soprattutto, la sentenza verte, appunto, specificamente sulla commercializzazione dei prodotti di cui alla citata legge del 2016: mentre, nel caso di specie, il rimprovero concerne la detenzione di sostanza stupefacente destinata alla cessione.
Nel caso in esame la rilevanza penale è stata valutata con riferimento alla detenzione di sostanza stupefacente destinata alla cessione, distinta dalla questione della commercializzazione dei prodotti di canapa disciplinati dalla legge n. 242/2016.
art. 4, comma 5, legge n. 242/2016
La Corte d'appello ha valorizzato l'analisi a campione operata su due dei ventuno barattoli dalla quale si desume che la percentuale di THC era, rispettivamente, dello 0,64 e dello 0,19%, e quindi, solo nel primo, di poco superiore al limite massimo previsto per legge (l'art. 4, comma 5, legge 2 dicembre 2016, n. 242 consente commercio cannabis light tra 0,2 e 0,6%): ciò che ha giustificato la qualificazione del fatto come "lieve".
La soglia indicata dalla disciplina sulla cannabis light è stata considerata nel valutare i campioni esaminati e la qualificazione lieve del fatto, senza escludere la rilevanza del restante quadro probatorio.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La prova della cessione di stupefacente può fondarsi sulla convergenza e concatenazione di indizi gravi e precisi, valutati nel loro insieme; la valutazione di merito che ne ricava la responsabilità non è censurabile in cassazione quando è logicamente motivata.
- La valutazione della detenzione di stupefacente destinato alla cessione deve considerare congiuntamente analisi tossicologiche, quantitativi, conversazioni e contesto complessivo; non è decisiva una lettura atomistica dei singoli reperti o delle percentuali di principio attivo.
- Il principio affermato in tema di commercializzazione dei derivati della cannabis sativa disciplinati dalla legge n. 242/2016 non si sovrappone automaticamente alla diversa fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente destinata alla cessione.
- L’imputato non può dolersi per la prima volta in cassazione della mancata concessione della sospensione condizionale della pena se non ne ha fatto richiesta nel giudizio di merito; lo stesso principio vale per la non menzione della condanna.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35971/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35972/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35974/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35975/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35979/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35984/2026 del 13/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →