Cassazione Civile, Ordinanza n. 12131/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (custode giudiziario)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione relativo a un immobile che i giudici di merito hanno qualificato come locazione ad uso diverso da abitazione. La società conduttrice era stata convenuta in giudizio dal custode giudiziario nominato nella procedura esecutiva promossa contro la proprietaria-locatrice, e il giudice di primo grado aveva pronunciato la risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice, ravvisato nella reiterata tardività del pagamento di alcuni canoni. La Corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e dell'art. 55 L. 392/1978, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato pacifica la natura commerciale della locazione e non avesse applicato la sanatoria del ritardo nel pagamento dei canoni prevista per la locazione abitativa; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla tardività della domanda di risoluzione ex art. 1456 c.c., proposta solo con nota integrativa; 3) violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. e dei canoni di interpretazione contrattuale, contestando la valutazione di gravità dell'inadempimento e l'interpretazione del contratto quanto all'assenza di un termine rigoroso per il pagamento dei canoni; 4) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per mancata compensazione delle spese di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la qualificazione del contratto come locazione ad uso diverso dall'abitazione era già stata espressamente decisa in primo grado, con conseguente formazione del giudicato interno non superato da specifica impugnazione. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la doglianza sulla tardività della domanda di risoluzione non integrava un omesso esame decisivo, essendo stata la questione superata implicitamente dalla decisione di merito; inoltre, nel giudizio di opposizione ex art. 665 c.p.c. si instaura un nuovo giudizio ordinario con piena possibilità di nuove difese e nuove domande. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché mirava a una nuova valutazione di fatti e dell'interpretazione del contratto, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti propri della violazione dei canoni ermeneutici, qui dedotti in modo apodittico. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la condanna alle spese non richiede specifica motivazione sul mancato uso di tale facoltà. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato solo come norma di cui si lamenta la violazione; la Corte non accoglie la censura perché la questione era coperta da giudicato interno.
Invocato per contestare il rilievo attribuito alla mancata contestazione; la Corte non entra nel merito della doglianza per inammissibilità.
Richiamato dalla ricorrente come disciplina della sanatoria del ritardo nei canoni, ritenuta però non applicabile alla locazione qualificata come non abitativa e comunque coperta da giudicato interno.
Invocato per omessa pronuncia; la Corte osserva che non vi è omessa pronuncia quando la questione risulti implicitamente respinta dalla decisione su altra questione incompatibile.
Richiamati per il principio dispositivo; la Corte ribadisce che l'omesso esame di una questione può essere solo implicitamente superato dalla decisione.
Evocato in relazione alla clausola risolutiva espressa e alla dedotta tardività della relativa domanda.
Richiamato perché il giudice di merito aveva pronunciato la risoluzione per grave inadempimento e non per clausola risolutiva espressa.
Usato per contestare la gravità dell'inadempimento; la Corte non rivaluta il merito della valutazione compiuta dai giudici di merito.
Richiamati come canoni di ermeneutica contrattuale; la Corte afferma che la loro violazione va specificamente dedotta e non può risolversi in una mera proposta interpretativa alternativa.
Richiamato per evidenziare che la ricorrente non aveva adeguatamente indicato i fatti rilevanti nel ricorso.
Richiamato sulla compensazione delle spese; la Corte ribadisce che la sua applicazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
Richiamato per affermare che, nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato apre un autonomo giudizio ordinario con possibilità di nuove domande e difese.
Menzionato nel ricorso come base della nota integrativa; la Corte non ne trae conseguenze favorevoli alla ricorrente.
art. 13 d.p.r. n. 115/2002, comma 1-quater
Applicato per attestare l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica del rapporto, quando sia stata oggetto di statuizione espressa in primo grado e non sia stata specificamente impugnata, forma giudicato interno e non può essere rimessa in discussione in cassazione.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la questione o eccezione dedotta dalla parte risulti implicitamente rigettata dalla decisione su altra questione logicamente incompatibile con essa.
- Nel giudizio di opposizione a convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato trasforma il procedimento sommario in un autonomo giudizio ordinario, nel quale possono essere svolte nuove domande, eccezioni e difese.
- La censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indichi specificamente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è consentita una mera richiesta di nuova interpretazione del contratto.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto è apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione se la censura mira solo a una diversa ricostruzione dei fatti.
- In tema di spese processuali, la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la condanna alle spese non necessita di una motivazione specifica sul mancato esercizio di tale facoltà.
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