Cassazione Civile, Ordinanza n. 13223/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un comune, terzo pignorato in un'espropriazione presso terzi, ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di assegnazione con cui il giudice dell'esecuzione aveva attribuito ai creditori procedenti le somme indicate nella dichiarazione di quantità resa dall'ente locale. La vicenda trae origine dal pignoramento di un credito che la società debitrice esecutata vantava verso il comune; il comune, nella dichiarazione resa come terzo, aveva indicato le somme versate dalla debitrice a titolo di oneri concessori e aveva precisato che non era stato richiesto alcun rimborso, dichiarazione poi confermata in udienza da un funzionario delegato. Nel giudizio di merito, riassunto nei confronti della curatela fallimentare della debitrice dopo la dichiarazione di fallimento, l'opposizione è stata rigettata. In cassazione il comune ha articolato cinque motivi: i primi tre contestavano, sotto i profili di violazione di norme civilistiche e di omesso esame di fatti decisivi, l'esistenza del credito assegnato; il quarto denunciava la nullità dell'ordinanza di assegnazione per difetto di liquidità del credito e mancata specificazione delle quote dei creditori; il quinto deduceva l'impignorabilità del credito perché definitivamente incamerato e destinato a un'opera pubblica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, una volta che il giudice dell'esecuzione abbia assegnato le somme sulla base di una dichiarazione di quantità positiva del terzo pignorato, il terzo non possa più contestare l'esistenza del credito assegnato mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., neppure invocando un errore nella propria dichiarazione se non dedotto tempestivamente. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sul difetto di liquidità, osservando che l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. non è il titolo esecutivo contro il terzo, ma il provvedimento che chiude l'espropriazione, e che l'eventuale difetto di liquidità rileverebbe, al più, se l'ordinanza fosse utilizzata come titolo esecutivo in danno del terzo. Infine, ha giudicato inammissibile la doglianza sull'impignorabilità del credito, richiamando il principio per cui il terzo pignorato non è legittimato a far valere l'impignorabilità del credito oggetto di espropriazione presso terzi; ha anche rilevato che la stessa deduzione presupponeva, in sostanza, la negazione dell'esistenza del credito, questione ormai preclusa. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e sono stati dati gli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
L'opposizione agli atti esecutivi non può essere utilizzata dal terzo pignorato per contestare l'esistenza del credito assegnato quando l'assegnazione sia intervenuta sulla base di una dichiarazione di quantità positiva non tempestivamente contestata.
Il procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo è la sede deputata per l'accertamento dell'obbligo quando la dichiarazione del terzo sia negativa o contestata prima dell'assegnazione.
L'ordinanza di assegnazione definisce il processo esecutivo presso terzi e trasferisce la titolarità del credito pignorato al creditore assegnatario.
La dichiarazione del terzo nell'espropriazione presso terzi deve essere positiva o negativa e non meramente neutra.
I requisiti di titolo esecutivo non sono presupposto di validità dell'ordinanza di assegnazione, ma incidono solo sulla sua eventuale spendibilità come titolo esecutivo contro il terzo, se e quando venga utilizzata in tal senso.
L'opposizione all'esecuzione è il rimedio appropriato per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata o il difetto di liquidità del titolo solo quando l'ordinanza di assegnazione venga fatta valere come titolo esecutivo contro il terzo.
Manca l'interesse del terzo a contestare la liquidità del credito assegnato quando tale profilo non aggrava la sua posizione obbligatoria.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se non indica in modo specifico gli atti e i documenti processuali su cui si fonda la censura, compreso il contenuto e la produzione dell'atto di precisazione del credito.
La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata, confermandone il dispositivo se conforme a diritto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'impignorabilità di un credito incamerato e destinato a un'opera pubblica, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'impignorabilità, senza accoglimento della censura.
Invocato dal ricorrente in relazione al credito oggetto di assegnazione e alla sua natura, ma senza accoglimento.
artt. 11 e 21 della legge regionale dell'Umbria n. 11/2005
Invocati dal ricorrente nel tentativo di escludere o ridimensionare l'esistenza del credito assegnato, ma la censura è stata respinta.
Richiamati per contestare l'interpretazione della dichiarazione del terzo e la correttezza del comportamento processuale, ma senza accoglimento.
Richiamato dal ricorrente in tema di efficacia della dichiarazione e di eventuale ratifica, senza incidenza sull'esito.
Invocato quale parametro di correttezza nell'interpretazione e nella gestione della dichiarazione del terzo, ma non decisivo in senso favorevole al ricorrente.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a superare la preclusione processuale derivante dall'assegnazione.
art. 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro generale, ma non decisivo ai fini della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Dati atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di espropriazione presso terzi, quando il giudice dell'esecuzione assegna le somme sulla base di una dichiarazione di quantità positiva del terzo, l'esistenza del credito assegnato non è più contestabile dal terzo tramite opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., anche se la dichiarazione sia stata resa per errore e anche se l'errore sia scusabile, salvo che la contestazione sia stata tempestivamente proposta prima dell'assegnazione.
- La dichiarazione del terzo ex artt. 543 e ss. c.p.c. deve essere connotata in senso positivo o negativo; una dichiarazione meramente neutra o ambigua è trattata, nel sistema dell'espropriazione presso terzi, come mancata dichiarazione, con applicazione della ficta confessio nei limiti del sistema processuale.
- Se la dichiarazione del terzo fosse effettivamente negativa o contestata prima dell'assegnazione, il giudice dell'esecuzione non potrebbe assegnare il credito, ma dovrebbe attivare il procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.; solo in quel contesto può essere accertata la reale sussistenza dell'obbligo del terzo.
- L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. non è, di per sé, il titolo esecutivo azionabile contro il terzo pignorato; pertanto, il requisito della liquidità del credito rileva solo ai fini della sua eventuale utilizzazione come titolo esecutivo, non come requisito di validità dell'ordinanza che chiude l'espropriazione.
- Il terzo pignorato non ha interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., a contestare la liquidità del credito assegnato quando tale vizio non aggravi la sua posizione obbligatoria, essendo la questione eventualmente rilevante per i creditori assegnatari che intendano utilizzare l'ordinanza come titolo esecutivo.
- Il terzo pignorato non è legittimato a dedurre l'impignorabilità del credito oggetto di espropriazione presso terzi, poiché tale deduzione attiene alla posizione del debitore esecutato o alla legittimità del processo esecutivo in un diverso perimetro processuale.
- Nel ricorso per cassazione è necessaria una puntuale indicazione degli atti e dei documenti processuali su cui si fonda la censura; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
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