Cassazione Civile, Ordinanza n. 24179/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (università)
La controversia
Un soggetto che aveva intrapreso un percorso di ricerca presso un'università di Cambridge ha agito chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale, assumendo che una serie di condotte di docenti, supervisori ed esaminatori dell'ateneo avessero violato regole interne e contrattuali e gli avessero impedito di conseguire il diploma di ricerca (MPhil) e, di riflesso, l'abilitazione come Barrister. In primo grado la domanda era stata respinta. In appello il giudice territoriale ha ritenuto fondato il rilievo sulla traduzione di documenti in lingua inglese, ma ha escluso che i fatti allegati fossero specificamente contestati in modo utile, ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo di gravame che si limitava a riprodurre integralmente fatti e argomentazioni di primo grado, e ha comunque osservato che il mancato conseguimento del titolo rientra nelle possibili risultanze di qualsiasi corso di studi; ha inoltre valorizzato il rifiuto dell'attore di accettare un diploma attribuito per motivi di salute, richiamando anche il principio nemo venire contra factum proprium potest. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha articolato dieci motivi: nullità della sentenza d'appello per vizio di costituzione del giudice per la presenza di un giudice ausiliario e richiesta di rimessione alla Corte costituzionale; omessa pronuncia sulla domanda di responsabilità contrattuale; violazione delle regole sulle prove legali e sulla confessione stragiudiziale; violazione degli artt. 1218 e 1176 c.c.; omessa considerazione delle clausole contrattuali e dell'art. 1372 c.c.; omesso esame di numerosi fatti dedotti come inadempimenti; falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e omessa applicazione dell'art. 346 c.p.c.; erronea ricostruzione del contenuto della sentenza di primo grado; ultra petizione per omessa impugnazione incidentale di un capo relativo alla nullità della citazione; omessa o falsa applicazione delle norme sulle prove documentali e sulla non contestazione. L'università ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato sul difetto di giurisdizione del giudice italiano.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale, ritenendo manifestamente infondata la questione di costituzionalità sulla composizione del collegio d'appello alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021, e ha ritenuto infondati o inammissibili tutti gli altri motivi. Ha escluso l'omessa pronuncia perché la Corte d'appello aveva comunque esaminato e respinto anche nel merito la domanda di responsabilità contrattuale, osservando che l'università non aveva assunto un'obbligazione a far conseguire il titolo. Ha dichiarato inammissibili i motivi fondati su prove documentali, clausole contrattuali, ricostruzione dei fatti e sentenza di primo grado per difetto di autosufficienza e per mancata correlazione con la ratio decidendi. Ha confermato che, applicabile ratione temporis il vecchio art. 342 c.p.c., l'appello doveva comunque contenere motivi specifici e non poteva ridursi alla mera riproposizione dell'intera narratio di primo grado. Ha inoltre ribadito che il principio di non contestazione opera solo se l'attore abbia per primo allegato in modo puntuale i fatti di causa. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, poi esclusa
artt. 62-72 d.l. n. 69 del 2013, conv. in l. n. 98 del 2013
le censure sulla presenza dei giudici ausiliari sono state ritenute manifestamente infondate alla luce della disciplina transitoria e della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021
art. 77 Cost.
indicato come parametro costituzionale nella questione di legittimità sollevata dal ricorrente
art. 106 Cost.
indicato come parametro costituzionale nella questione di legittimità sollevata dal ricorrente e richiamato dalla Corte costituzionale
invocato per lamentare omessa pronuncia e ultra petizione; la Corte ha escluso il vizio perché la domanda contrattuale era stata comunque esaminata e rigettata
richiamato per censurare la valutazione delle prove, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile
richiamato in relazione alla pretesa confessione stragiudiziale, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza
richiamato per la responsabilità contrattuale, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile o comunque infondato
richiamato insieme all'art. 1218 c.c. per sostenere la violazione dei doveri contrattuali
richiamato per contestare il contenuto dell'obbligazione e la vincolatività del contratto, ma senza trascrizione delle clausole il motivo è risultato inammissibile
la Corte conferma che, anche nel testo anteriore alla riforma del 2012, l'appello richiede specificità dei motivi e non può risolversi nella mera riproposizione integrale di fatti e argomentazioni già svolti in primo grado
richiamato per distinguere l'onere di riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte dall'onere di formulare specifici motivi di gravame
art. 163, terzo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per censurare la ricostruzione del contenuto della citazione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza
richiamato in relazione al principio di non contestazione e alla valutazione delle prove
richiamati per il disconoscimento delle scritture private e delle copie fotografiche
richiamato per il disconoscimento delle scritture private
richiamato con riferimento alla rilevanza probatoria di riproduzioni meccaniche ed e-mail
richiamato con riferimento alla efficacia probatoria delle copie fotografiche
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
applicato in senso rigoroso: il ricorso che richiama documenti o sentenze deve riportarne il contenuto essenziale e indicarne con precisione la collocazione, altrimenti è inammissibile
richiamato in relazione all'obbligo del giudice di nominare un traduttore se necessario per esaminare documenti non in lingua italiana
richiamato dalla Corte d'appello in relazione ai documenti in lingua inglese; la Cassazione dà atto che la violazione era stata riconosciuta dal giudice d'appello
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La partecipazione di giudici ausiliari ai collegi di corte d'appello non determina automaticamente la nullità della sentenza quando la disciplina transitoria sia stata ritenuta costituzionalmente tollerabile dalla Corte costituzionale fino alla riforma complessiva dell'ordinamento della magistratura onoraria.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice d'appello, pur sinteticamente o ad abundantiam, esamini la domanda e la respinga nel merito: il vizio ex art. 112 c.p.c. presuppone la totale pretermissione del capo di domanda.
- In cassazione il motivo che si fonda su documenti, clausole contrattuali, sentenze di merito o confessioni deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando il contenuto rilevante e la precisa collocazione degli atti; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il principio di non contestazione opera solo se la parte che lo invoca abbia previamente allegato in modo puntuale e specifico i fatti costitutivi della pretesa: allegazioni vaghe, cumulative o valutative impediscono di ritenere integrata la relevatio ab onere probandi della controparte.
- Anche sotto il vigore dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione anteriore alla riforma del 2012, l'appello richiede motivi specifici, cioè censure che si contrapponano criticamente alla ratio della decisione impugnata; la mera riproduzione della narratio o delle difese di primo grado non è sufficiente.
- La censura di violazione di legge o di omesso esame dei fatti è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- La contestazione della ricostruzione della sentenza di primo grado o dell'estensione del devolutum richiede la trascrizione o localizzazione dei passaggi rilevanti, altrimenti non è consentito al giudice di legittimità controllare la fondatezza della doglianza.
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