Cassazione Civile, Ordinanza n. 24092/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata semplificata, pronunciata su istanza di una creditrice. In reclamo la società debitrice ha contestato: la validità della notificazione dell’istanza di fallimento eseguita via PEC all’indirizzo risultante dal registro delle imprese; la legittimazione della creditrice istante, assumendo che il credito posto a base dell’istanza non fosse esistente o comunque esigibile; il superamento della soglia di cui all’art. 15, ultimo comma, l.fall.; e l’effettiva sussistenza dello stato di insolvenza. In particolare, il credito della istante era fondato su un assegno bancario non pagato, che la debitrice sosteneva fosse stato emesso solo a garanzia di un preliminare di compravendita immobiliare, con eccezioni sull’inesigibilità del rapporto sottostante e sull’avvenuto pagamento di altri debiti o sulla loro estinzione. Con il ricorso per cassazione la società ha articolato tre motivi: 1) violazione delle norme fallimentari e civilistiche, per avere la Corte territoriale escluso il difetto di legittimazione della creditrice senza considerare che la pretesa era inesistente o non esigibile e che il titolo era causale; 2) violazione dell’art. 15, ultimo comma, l.fall. e delle norme sulle prove, sostenendo che, escluso il credito dell’istante, non ricorrevano i presupposti dimensionali e che i debiti residui erano inferiori alla soglia; 3) violazione delle norme sulla prova e sull’insolvenza, per non avere considerato che alcuni debiti sarebbero stati estinti, che i protesti riguardavano cambiali pagate, che l’attivo comprendeva anche rimanenze di magazzino e che parte dei debiti aveva diversa causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che nel procedimento prefallimentare il giudice deve verificare in via incidentale l’esistenza del credito posto a base dell’istanza e considerare anche le allegazioni del debitore; nel caso concreto la Corte d’appello aveva correttamente valorizzato l’assegno bancario non pagato come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con conseguente presunzione dell’esistenza del rapporto sottostante e onere della debitrice di provare l’inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto. Ha inoltre chiarito che, anche nell’ipotesi prospettata dalla ricorrente, la nullità del patto di garanzia non impediva di utilizzare l’assegno come promessa di pagamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte d’appello aveva ritenuto sufficiente, ai fini del superamento della soglia dell’art. 15 l.fall., il credito azionato dall’istante, mentre le ulteriori considerazioni sullo stato passivo erano solo ad abundantiam. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si risolveva in una richiesta di riesame del merito sull’insolvenza, senza dedurre specifici vizi di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nei rigorosi limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 6 legge fall.
richiamato dalla ricorrente in tema di verifica della legittimazione del creditore istante nel procedimento prefallimentare
art. 15, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
la Corte d'appello ha ritenuto sufficiente il credito azionato dall'istante ai fini del superamento della soglia dimensionale per la dichiarazione di fallimento
art. 1372 c.c.
richiamato dalla ricorrente insieme ad altre norme sul rapporto sottostante al titolo
art. 1375 c.c.
richiamato dalla ricorrente
art. 1385, secondo comma, c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla caparra e al preliminare di vendita
art. 1453 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di inadempimento e risoluzione del preliminare
art. 1988 c.c.
l'assegno non pagato è stato considerato promessa di pagamento, con presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto fondamentale e inversione dell'onere probatorio
art. 1993 c.c.
richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce comunque la rilevanza delle eccezioni tra le parti dirette del rapporto
artt. 115 e 116 c.p.c.
la loro violazione è configurabile solo nei limiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza; nel caso concreto le censure miravano in realtà a un nuovo esame del merito
art. 5 legge fall.
richiamato dalla ricorrente in relazione allo stato di insolvenza
art. 1 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
richiamato dalla Corte come norma contraria al patto di garanzia relativo all'assegno
art. 2 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
richiamato dalla Corte in tema di patto di garanzia sull'assegno
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel procedimento prefallimentare il giudice verifica incidentalmente l'esistenza del credito posto a base dell'istanza, considerando anche le eccezioni e le allegazioni del debitore circa inesistenza, invalidità o estinzione dell'obbligazione.
- Un assegno bancario non pagato, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, può valere come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante e conseguente onere dell'emittente di provare il contrario.
- La nullità del patto di garanzia relativo all'assegno non impedisce, di per sé, che il titolo sia valorizzato come promessa di pagamento ai fini probatori del rapporto fondamentale.
- Ai fini del superamento della soglia di cui all'art. 15, ultimo comma, l.fall., è sufficiente il credito fatto valere dall'istante; considerazioni ulteriori sul passivo, se solo rafforzative e non decisive, non sono utilmente censurabili se non incidono sulla ratio decidendi.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si indica un vero errore nell'utilizzo o nella valutazione della prova secondo i rigorosi parametri elaborati dalla giurisprudenza; non è consentito trasformare tali doglianze in una richiesta di riesame del merito sull'insolvenza.
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