Cassazione Civile, Ordinanza n. 24101/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva revocato il decreto ingiuntivo e negato il pagamento dei lavori/servizi aggiuntivi. Ha inoltre confermato la condanna della società ricorrente alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e l'ha condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per il servizio di igiene ambientale affidato da un Comune a una società poi posta in liquidazione coatta amministrativa. La società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di lavori/servizi aggiuntivi asseritamente eseguiti oltre il contratto originario, in parte sulla base di ordini verbali del tecnico comunale e di una revisione tecnico-economica approvata con delibera di Giunta, ma non formalizzata con atto scritto aggiuntivo. Il Tribunale revocava il decreto per nullità del rapporto dedotto in giudizio per difetto di forma scritta ad substantiam; la Corte d'appello confermava e rigettava la domanda di pagamento. In cassazione la società deduceva: 1) violazione delle norme processuali per asserita mancata contestazione dei servizi aggiuntivi e per pretesa ultrapetizione; 2) violazione delle norme sostanziali sulla fonte del rapporto, sostenendo che la delibera di approvazione della revisione tecnico-economica costituisse atto idoneo a fondare il diritto al compenso; 3) errata esclusione dell'azione di ingiustificato arricchimento, assumendo che la revisione tecnico-economica descrivesse specifici lavori aggiuntivi; 4) violazione delle norme processuali per la condanna della società alla restituzione delle somme già pagate dal Comune, ritenuta domanda nuova in appello. La Corte ha respinto tutti i motivi, ritenendo decisivo che negli appalti pubblici la modifica del contratto richiede forma scritta ad substantiam, che la revisione approvata non sostituiva il contratto scritto mai perfezionato, che l'azione di arricchimento era comunque inammissibile per difetto di sussidiarietà e per mancata prova delle prestazioni, e che la domanda restitutoria era implicitamente compresa nell'opposizione a decreto ingiuntivo revocato e poteva essere riproposta in appello.
Norme richiamate
artt. 99, 112, 115, 342 e 346 c.p.c.
Richiamati nei motivi e nella risposta della Corte per escludere la denunciata mancata contestazione, l'ultrapetizione e l'errore sulla riproposizione della domanda restitutoria; la Corte ha ritenuto infondate le censure processuali.
Norma evocata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato i motivi come vizi di violazione di legge e di nullità processuale, respingendoli.
Richiamati per sostenere l'esistenza di una fonte contrattuale nella delibera di approvazione della revisione tecnico-economica; la Corte ha escluso che tale delibera potesse sostituire la forma scritta richiesta per la modifica contrattuale con la P.A.
Invocati per attribuire valore probatorio alla revisione tecnico-economica e agli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto che tali atti non surrogano il contratto scritto e non bastano a provare il credito in difetto di formalizzazione del rapporto.
L'azione di arricchimento senza causa è stata negata perché manca il requisito della sussidiarietà quando il creditore avrebbe potuto esperire un'altra azione; inoltre la Corte ha rilevato la mancanza di prova delle prestazioni aggiuntive.
La domanda di arricchimento è stata ritenuta non proponibile per difetto di sussidiarietà, essendo astrattamente esperibile un'azione alternativa contro il funzionario che aveva commissionato verbalmente i lavori.
art. 38 del contratto di appalto
La Corte ha interpretato la clausola come riferita al solo adeguamento del canone in caso di ampliamento della superficie da servire, non come base per introdurre servizi complementari nuovi senza atto scritto.
art. 7, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 157/1995
Richiamato per affermare che l'affidamento di servizi complementari non compresi nel contratto originario richiedeva una procedura negoziata e quindi un nuovo contratto in forma scritta.
art. 23, commi 3 e 4, d.l. n. 66/1989
Richiamato dalla giurisprudenza riportata in sentenza per affermare che, in violazione delle regole contabili, gli effetti dell'attività contrattuale si imputano al funzionario o amministratore e non direttamente all'ente.
art. 35 d.l. n. 77/1995
Citato quale norma successivamente riproduttiva della disciplina sugli effetti degli atti compiuti in violazione delle regole contabili da parte di amministratori o funzionari.
Richiamato come disciplina vigente in materia di impegni di spesa e acquisizioni di beni/servizi da parte degli enti locali, con effetti diretti sul funzionario in caso di violazione.
La Corte ha affermato che la revoca del decreto ingiuntivo comporta, come conseguenza necessaria, la restituzione delle somme pagate in base alla provvisoria esecutività.
La domanda restitutoria non accolta dal primo giudice deve essere riproposta in appello dalla parte opponente, essendo implicita nell'istanza di revoca del decreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Negli appalti stipulati con una pubblica amministrazione, anche le modifiche successive del contratto richiedono la forma scritta ad substantiam; atti amministrativi, delibere o relazioni tecniche non sostituiscono il contratto scritto né valgono, da soli, a fondare il diritto al corrispettivo.
- Quando la pretesa riguarda servizi complementari o prestazioni ulteriori non comprese nell'originario contratto, l'affidamento deve rispettare la procedura prevista e la relativa formalizzazione scritta; in difetto, il credito non è azionabile come credito contrattuale verso l'ente.
- L'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. è subordinata al requisito di sussidiarietà: è inammissibile se il danneggiato poteva astrattamente esperire un'altra azione per ottenere il soddisfacimento del proprio credito, anche se tale azione non sia stata effettivamente proposta.
- In sede di legittimità, chi deduce la mancata contestazione di un fatto decisivo deve rispettare l'autosufficienza del ricorso, indicando specificamente dove il fatto sia stato allegato e provato o ritenuto pacifico nel giudizio di merito.
- La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione provvisoria di un decreto ingiuntivo revocato è implicita nella domanda di revoca e può essere riproposta in appello se il primo giudice non si sia pronunciato sul punto.
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