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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24099/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una società titolare del marchio "Venus" per prodotti cosmetici ha convenuto in giudizio la controparte, deducendo l'inadempimento di un accordo di coesistenza stipulato nel 2002 tra le rispettive danti causa, la contraffazione del marchio e atti di concorrenza sleale. Secondo la prospettazione attorea, l'accordo avrebbe consentito alla controparte di usare il marchio solo per rasoi da donna e relative lamette, con specifiche limitazioni d'uso, mentre la commercializzazione di rasoi recanti denominazioni come "Gillette Venus Spa", "Breeze", "Embrace", "ProSkin", "Olaz" e "Olay", dotati di strisce o saponette rilascianti sostanze lubrificanti e idratanti, avrebbe ecceduto l'ambito consentito, trasformando i prodotti in ibridi o comunque in prodotti sostanzialmente cosmetici, con rischio di confusione e violazione delle condizioni pattuite. La ricorrente ha articolato sette motivi: (1) violazione dei criteri di interpretazione e della disciplina del marchio, per avere la Corte d'appello letto l'accordo come mera coesistenza senza considerare lo scopo di minimizzare il rischio di confusione e senza interpretare restrittivamente il consenso; (2) omesso esame circa la natura dell'accordo, che secondo la ricorrente sarebbe stata una concessione d'uso in suo favore e non un regolamento paritario; (3) omesso esame circa la reale natura dei nuovi rasoi, ritenuti invece diversi da quelli preesistenti per caratteristiche, funzione e confezione; (4) violazione degli artt. 1362-1363 c.c. e omesso esame, per non avere coordinato tutte le clausole dell'accordo e per aver dato rilievo alla sola consapevolezza di prodotti precedenti con quantità trascurabili di sostanze cosmetiche; (5) violazione della buona fede nell'esecuzione e dell'integrazione del contratto, per non avere comparato gli interessi delle parti e per non aver valorizzato la tutela del valore pubblicitario del marchio; (6) vizio di motivazione per mancata considerazione delle modalità di presentazione al pubblico dei rasoi; (7) violazione della disciplina del marchio, per avere la Corte d'appello ritenuto assorbite le doglianze sulla contraffazione senza chiarire se la conformità all'accordo o la diversità di classe merceologica escludessero la lesione del marchio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto l'inquadramento dell'accordo come patto di coesistenza, concluso in posizione di parità e volto a regolare la simultanea utilizzazione di marchi potenzialmente confliggenti, senza trasferire diritti esclusivi e con effetti solo obbligatori inter partes. Ha giudicato infondate le censure sull'interpretazione del contratto, osservando che la Corte territoriale aveva esaminato complessivamente il testo negoziale, le condizioni pattuite, la situazione preesistente e le finalità perseguite, con motivazione logica e coerente. Ha inoltre escluso che la buona fede imponesse una lettura diversa o una integrazione del regolamento contrattuale, poiché l'accordo aveva già definito compiutamente gli obblighi delle parti e la violazione poteva essere valutata solo rispetto alle condizioni concordate. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione dei fatti; gli altri motivi sono stati ritenuti infondati. Quanto alla contraffazione, la Corte ha ribadito che il patto di coesistenza non elimina la tutela del marchio verso i terzi, ma nella specie la diversità intrinseca dei prodotti e l'assenza di prodotti della resistente nel settore rilevante escludevano il rischio di confusione e dunque l'inadempimento del patto. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1322 c.c.

    gli accordi di coesistenza sono meritevoli di tutela perché regolano l'uso simultaneo di marchi potenzialmente confliggenti per evitare confusione sul mercato

  • art. 1343 c.c.

    richiamato nel quadro dei criteri di validità/interpretazione del regolamento negoziale

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione deve partire dal testo e dalla comune intenzione delle parti

  • art. 1363 c.c.

    il contratto va interpretato considerando l'intero testo negoziale in modo coordinato

  • art. 1366 c.c.

    il criterio di buona fede integra l'interpretazione, ma in via sussidiaria rispetto ai dati testuali

  • art. 1369 c.c.

    si devono privilegiare letture coerenti con la causa concreta e con gli interessi perseguiti

  • art. 1374 c.c.

    l'integrazione del contratto opera solo se la volontà negoziale è incompleta o ambigua

  • art. 1375 c.c.

    la buona fede nell'esecuzione impone lealtà, ma non può imporre un sacrificio apprezzabile oltre gli obblighi pattuiti

  • art. 20 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

    il consenso e la tutela del marchio vanno apprezzati alla luce dell'effettiva portata del regolamento negoziale e del rischio di confusione

  • art. 21 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

    un accordo non può essere interpretato in modo da alimentare il rischio di inganno del pubblico circa natura, qualità o provenienza dei prodotti

  • art. 10, par. 2, direttiva (UE) 2015/2436

    richiamato per escludere la necessità di rinvio pregiudiziale, poiché il patto di coesistenza resta un regolamento obbligatorio inter partes

  • art. 9, par. 2, regolamento (UE) n. 1001/2017

    richiamato nel contesto della tutela del marchio e della contraffazione

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è sufficiente se consente di comprendere la ratio decidendi, anche per implicito

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato a sostegno del controllo sulla motivazione della sentenza di merito

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    non consente una nuova valutazione del merito, ma solo il sindacato sull'omesso esame di fatti decisivi

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato in relazione alla memoria depositata in cassazione

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale è stato negato perché non necessario ai fini della decisione

  • art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2005

    la confondibilità va valutata anche in rapporto all'affinità dei prodotti, ma nel caso concreto era esclusa dalla diversità intrinseca dei beni

Massime di principio

  • Gli accordi di coesistenza tra titolari di marchi potenzialmente confliggenti sono validi e tutelabili quando regolano in modo reciproco e non unilaterale la simultanea utilizzazione dei segni, con effetti obbligatori solo inter partes e senza trasferire la titolarità del marchio.
  • L'interpretazione di un accordo di coesistenza deve essere svolta secondo i canoni ordinari degli artt. 1362 ss. c.c., valorizzando il testo complessivo, la situazione preesistente e la causa concreta, senza attribuire rilievo decisivo all'anteriorità del marchio se il regolamento negoziale è stato strutturato come assetto paritario.
  • Il criterio di buona fede interpretativa ed esecutiva non consente di sovrapporre al contenuto oggettivo del contratto la convinzione soggettiva di una parte, né di imporre un significato diverso da quello risultante dal regolamento negoziale compiutamente definito.
  • La buona fede nell'esecuzione del contratto non può essere invocata per ottenere una rinegoziazione giudiziale dell'assetto di interessi pattuito; la violazione si configura solo se la parte esercita il proprio diritto con modalità abusive, sproporzionate e non necessarie, causando un sacrificio ingiustificato all'altra parte.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione delle caratteristiche fattuali dei prodotti, essendo censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice di merito.
  • La tutela del marchio e la valutazione del rischio di confusione non si esauriscono nella verifica della classe merceologica, ma richiedono un apprezzamento della natura intrinseca dei prodotti, della clientela e delle esigenze soddisfatte; tuttavia, quando i prodotti restano sostanzialmente diversi, la confusione può essere esclusa anche se vi è contiguità commerciale.
  • Un accordo di coesistenza non preclude in assoluto l'azione di contraffazione verso condotte che, oltre a violare le pattuizioni, ledano anche il diritto di marchio; nel caso concreto, però, la diversità dei prodotti e l'assenza di prodotti della resistente nel settore rilevante hanno escluso sia l'inadempimento sia la contraffazione.

Come è indicizzato

MaterieMarchiTransazioneRicorso per cassazione
RamiProprietà intellettualeContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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