Cassazione Civile, Ordinanza n. 24093/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Un socio era stato escluso da una s.r.l. in seguito a deliberazione assembleare. Egli aveva chiesto la nomina di un esperto per la determinazione giudiziale della propria quota ai sensi dell'art. 2473, comma 3, c.c.; la quota era stata stimata e, sulla base di tale stima, era stato ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dell'importo corrispondente. La societ e0 aveva proposto opposizione, sostenendo che la stima fosse errata. Il Tribunale, avvalendosi di una CTU, aveva ritenuto la stima dell'esperto manifestamente erronea e aveva rideterminato il valore della partecipazione in misura inferiore, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la societ e0 al pagamento della somma minore. La Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il socio escluso ha dedotto: (1) violazione degli artt. 61, 112, 191 c.p.c. e degli artt. 1349, 2473 e 2473-bis c.c., sostenendo che il giudice avesse illegittimamente applicato criteri prudenziali propri del bilancio e che non vi fosse spazio per una preventiva valutazione dell'ammissibilit e0 dell'impugnazione della stima; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, poich e9 il CTU e il Tribunale avrebbero considerato profili di erroneit e0 della stima non dedotti dalla societ e0; (3) violazione degli artt. 2473 e 2473, comma 3, c.c. e della L. 488/1992, per l'inserimento di un fondo rischi collegato a contributi pubblici non ancora erogati; (4) violazione degli artt. 2473, comma 3, c.c. e 88, comma 3, lett. b), d.P.R. 917/1986, per l'inserimento di presunti debiti fiscali su contributi gi e0 erogati; (5) violazione degli artt. 1362, 2424, 2473, comma 3, 2473-bis e 2697 c.c. e omesso esame, per avere qualificato come debito o come versamento vincolato a futuro aumento di capitale la somma iscritta in bilancio come 'conto futuro aumento del capitale', senza accertare la comune volont e0 delle parti. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i primi quattro motivi, ma ha accolto il quinto, cassando la sentenza impugnata per errata qualificazione dei versamenti societari, poich e9 la sola denominazione contabile non basta a dimostrare un versamento in conto futuro aumento di capitale, occorrendo indici chiari e inequivoci della volont e0 delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, reputandoli in parte infondati e in parte inammissibili, perch e9 la CTU poteva esaminare l'intero bilancio ai fini della verifica della manifesta erroneit e0 della stima arbitrale, non sussisteva ultrapetizione, e le censure tendevano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito. Ha invece accolto il quinto motivo: la Corte d'appello aveva errato nel qualificare la somma di euro 1.156.724,20 come posta collegata a un futuro aumento di capitale sulla base della sola denominazione contabile, senza accertare in modo chiaro e inequivoco la comune volont e0 dei soci di subordinare il versamento a quell'operazione. La decisione impugnata e8 stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame conformemente ai principi enunciati.
Norme richiamate
La quota del socio escluso va determinata in base al valore effettivo o di mercato del patrimonio sociale al momento dello scioglimento del rapporto, non con criteri meramente contabili del bilancio.
Richiamato nei motivi, ma non decisivo nella ratio della decisione.
Non prevede un preaccertamento di ammissibilit e0 dell'impugnazione della stima; il giudizio verte proprio sulla sussistenza di errore o manifesta iniquit e0 della stima dell'arbitratore.
Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice altera petitum o causa petendi; non sussiste se il consulente e il giudice esaminano tutti gli aspetti tecnici rilevanti per valutare la stima impugnata.
La consulenza tecnica e8 legittima quando la controversia richiede apprezzamenti tecnici complessi.
Richiamato in relazione al potere del giudice di disporre la CTU.
L'interpretazione della volont e0 delle parti nei versamenti dei soci deve avvenire secondo i criteri ermeneutici contrattuali, valorizzando non la sola denominazione ma l'intero contesto negoziale e fattuale.
La classificazione di bilancio non basta da sola a qualificare la natura sostanziale di un versamento del socio.
Le censure che presuppongono fatti non dedotti o non documentati nei gradi di merito difettano di autosufficienza.
art. 88, comma 3, lett. b), d.P.R. 917/1986
Richiamato per contestare la rilevanza fiscale dei contributi, ma la censura e8 stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
Il contributo pubblico ancora non erogato o gi e0 erogato pu f2 incidere sulla rettifica del patrimonio solo se la relativa passivit e0 sia effettiva e attuale secondo la concreta valutazione del patrimonio sociale.
Richiamato per il deposito della memoria, senza incidenza sulla decisione di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio ex art. 1349 c.c. sulla determinazione della quota del socio escluso, il controllo giudiziale riguarda la correttezza e la manifesta erroneit e0 della stima, potendo il giudice avvalersi di una consulenza tecnica che esamini globalmente il patrimonio sociale e non solo le singole voci contestate.
- Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice, nel decidere su una domanda di revisione della stima, prende in considerazione ulteriori profili tecnici emersi in CTU, purch e9 resti fermo il petitum di accertamento dell'erroneit e0 o manifesta iniquit e0 della valutazione impugnata.
- Ai fini della liquidazione della quota del socio escluso, il patrimonio sociale deve essere rettificato al valore effettivo o di mercato, sicch e9 occorre considerare solo passivit e0 realmente esistenti o concretamente apprezzabili al momento dello scioglimento del rapporto.
- La qualificazione di un'apporto del socio come 'versamento in conto futuro aumento di capitale' richiede una volont e0 comune chiara e inequivoca, risultante da elementi specifici e oggettivi; la sola dicitura usata in bilancio o nelle scritture contabili non e8 sufficiente.
- Per distinguere tra versamenti definitivamente acquisiti al patrimonio sociale e versamenti destinati a futuro aumento di capitale, il giudice deve interpretare il complesso delle circostanze del caso concreto, compresi statuto, comportamento delle parti, scritture contabili e ulteriori indici univoci di destinazione.
- Le doglianze di legittimit e0 che introducano questioni di fatto o giuridiche non risultanti dai giudizi di merito, senza adeguata allegazione del loro previo dibattimento, sono inammissibili per difetto di autosufficienza.
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