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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24093/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

Un socio era stato escluso da una s.r.l. in seguito a deliberazione assembleare. Egli aveva chiesto la nomina di un esperto per la determinazione giudiziale della propria quota ai sensi dell'art. 2473, comma 3, c.c.; la quota era stata stimata e, sulla base di tale stima, era stato ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dell'importo corrispondente. La societe0 aveva proposto opposizione, sostenendo che la stima fosse errata. Il Tribunale, avvalendosi di una CTU, aveva ritenuto la stima dell'esperto manifestamente erronea e aveva rideterminato il valore della partecipazione in misura inferiore, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la societe0 al pagamento della somma minore. La Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il socio escluso ha dedotto: (1) violazione degli artt. 61, 112, 191 c.p.c. e degli artt. 1349, 2473 e 2473-bis c.c., sostenendo che il giudice avesse illegittimamente applicato criteri prudenziali propri del bilancio e che non vi fosse spazio per una preventiva valutazione dell'ammissibilite0 dell'impugnazione della stima; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, poiche9 il CTU e il Tribunale avrebbero considerato profili di erroneite0 della stima non dedotti dalla societe0; (3) violazione degli artt. 2473 e 2473, comma 3, c.c. e della L. 488/1992, per l'inserimento di un fondo rischi collegato a contributi pubblici non ancora erogati; (4) violazione degli artt. 2473, comma 3, c.c. e 88, comma 3, lett. b), d.P.R. 917/1986, per l'inserimento di presunti debiti fiscali su contributi gie0 erogati; (5) violazione degli artt. 1362, 2424, 2473, comma 3, 2473-bis e 2697 c.c. e omesso esame, per avere qualificato come debito o come versamento vincolato a futuro aumento di capitale la somma iscritta in bilancio come 'conto futuro aumento del capitale', senza accertare la comune volonte0 delle parti. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i primi quattro motivi, ma ha accolto il quinto, cassando la sentenza impugnata per errata qualificazione dei versamenti societari, poiche9 la sola denominazione contabile non basta a dimostrare un versamento in conto futuro aumento di capitale, occorrendo indici chiari e inequivoci della volonte0 delle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, reputandoli in parte infondati e in parte inammissibili, perche9 la CTU poteva esaminare l'intero bilancio ai fini della verifica della manifesta erroneite0 della stima arbitrale, non sussisteva ultrapetizione, e le censure tendevano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito. Ha invece accolto il quinto motivo: la Corte d'appello aveva errato nel qualificare la somma di euro 1.156.724,20 come posta collegata a un futuro aumento di capitale sulla base della sola denominazione contabile, senza accertare in modo chiaro e inequivoco la comune volonte0 dei soci di subordinare il versamento a quell'operazione. La decisione impugnata e8 stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame conformemente ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 2473 c.c.

    La quota del socio escluso va determinata in base al valore effettivo o di mercato del patrimonio sociale al momento dello scioglimento del rapporto, non con criteri meramente contabili del bilancio.

  • art. 2473-bis c.c.

    Richiamato nei motivi, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 1349 c.c.

    Non prevede un preaccertamento di ammissibilite0 dell'impugnazione della stima; il giudizio verte proprio sulla sussistenza di errore o manifesta iniquite0 della stima dell'arbitratore.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice altera petitum o causa petendi; non sussiste se il consulente e il giudice esaminano tutti gli aspetti tecnici rilevanti per valutare la stima impugnata.

  • art. 61 c.p.c.

    La consulenza tecnica e8 legittima quando la controversia richiede apprezzamenti tecnici complessi.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato in relazione al potere del giudice di disporre la CTU.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione della volonte0 delle parti nei versamenti dei soci deve avvenire secondo i criteri ermeneutici contrattuali, valorizzando non la sola denominazione ma l'intero contesto negoziale e fattuale.

  • art. 2424 c.c.

    La classificazione di bilancio non basta da sola a qualificare la natura sostanziale di un versamento del socio.

  • art. 2697 c.c.

    Le censure che presuppongono fatti non dedotti o non documentati nei gradi di merito difettano di autosufficienza.

  • art. 88, comma 3, lett. b), d.P.R. 917/1986

    Richiamato per contestare la rilevanza fiscale dei contributi, ma la censura e8 stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • L. 488/1992

    Il contributo pubblico ancora non erogato o gie0 erogato puf2 incidere sulla rettifica del patrimonio solo se la relativa passivite0 sia effettiva e attuale secondo la concreta valutazione del patrimonio sociale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria, senza incidenza sulla decisione di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio ex art. 1349 c.c. sulla determinazione della quota del socio escluso, il controllo giudiziale riguarda la correttezza e la manifesta erroneite0 della stima, potendo il giudice avvalersi di una consulenza tecnica che esamini globalmente il patrimonio sociale e non solo le singole voci contestate.
  • Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice, nel decidere su una domanda di revisione della stima, prende in considerazione ulteriori profili tecnici emersi in CTU, purche9 resti fermo il petitum di accertamento dell'erroneite0 o manifesta iniquite0 della valutazione impugnata.
  • Ai fini della liquidazione della quota del socio escluso, il patrimonio sociale deve essere rettificato al valore effettivo o di mercato, sicche9 occorre considerare solo passivite0 realmente esistenti o concretamente apprezzabili al momento dello scioglimento del rapporto.
  • La qualificazione di un'apporto del socio come 'versamento in conto futuro aumento di capitale' richiede una volonte0 comune chiara e inequivoca, risultante da elementi specifici e oggettivi; la sola dicitura usata in bilancio o nelle scritture contabili non e8 sufficiente.
  • Per distinguere tra versamenti definitivamente acquisiti al patrimonio sociale e versamenti destinati a futuro aumento di capitale, il giudice deve interpretare il complesso delle circostanze del caso concreto, compresi statuto, comportamento delle parti, scritture contabili e ulteriori indici univoci di destinazione.
  • Le doglianze di legittimite0 che introducano questioni di fatto o giuridiche non risultanti dai giudizi di merito, senza adeguata allegazione del loro previo dibattimento, sono inammissibili per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieRecesso del socioProveImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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