Cassazione Civile, Ordinanza n. 24094/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società pronunciata dal Tribunale su istanza di un creditore. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo della società contro la sentenza dichiarativa di fallimento, ritenendo valida la notifica dell'istanza ex art. 15 l.fall. e sussistenti i presupposti dell'insolvenza. In particolare, la società sosteneva che il creditore istante aveva successivamente desistito dalla domanda, in forza di una transazione e del pagamento del credito, e che tale desistenza dovesse essere trattata come rinuncia idonea a far venir meno l'interesse ad agire/legittimazione del creditore anche se prodotta in appello, con conseguente improcedibilità dell'istanza e revoca del fallimento. In via subordinata, censurava il rigetto della prova testimoniale destinata a dimostrare la data di consegna della transazione e dell'assegno. La Corte di cassazione ha esaminato questi due motivi: ha ritenuto infondato il primo, affermando che la desistenza del creditore istante, se non accompagnata dalla prova certa dell'effettiva estinzione del credito con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, non comporta la revoca del fallimento; ha dichiarato inammissibile il secondo perché non colpiva la reale ratio decidendi sul momento dell'estinzione del debito, non sulla data della transazione in sé.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui, nel reclamo avverso la sentenza di fallimento, rilevano i fatti esistenti al momento della dichiarazione di fallimento; la mera desistenza depositata solo in sede di reclamo, in assenza di prova certa del pagamento e della sua anteriorità alla sentenza, non determina improcedibilità dell'istanza né revoca del fallimento. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulla prova testimoniale perché non coglieva la ratio della decisione impugnata, centrata sulla mancata prova dell'effettiva estinzione del credito tramite assegno e relativa negoziazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
disciplina la notifica dell'istanza di fallimento; la Corte d'appello l'aveva ritenuta validamente eseguita, e la Cassazione non ha censurato tale statuizione
art. 1, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
richiamato per i presupposti soggettivi di fallibilità e la verifica della loro insussistenza, che la debitrice non aveva provato
art. 6 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
richiamato dalla ricorrente per sostenere la centralità dell'iniziativa del creditore; la Corte ribadisce che l'istanza di fallimento è un'azione autonoma che deve sussistere al momento della dichiarazione di fallimento
art. 18 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
norma sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, nel cui ambito si valutano i fatti esistenti al momento della decisione
richiamato dalla ricorrente per sostenere il venir meno dell'interesse ad agire del creditore istante
invocato per assimilare la desistenza alla rinuncia agli atti; la Corte esclude l'equiparazione
richiamato nel secondo motivo per contestare il diniego della prova testimoniale
richiamato per la necessità che il pagamento estintivo risulti con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento
richiamato per sottolineare gli effetti della rinuncia agli atti in appello, distinti dalla desistenza nel procedimento fallimentare
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per il c.d. contributo unificato დამატivo in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, devono essere considerati solo i fatti esistenti al momento in cui il fallimento è stato pronunciato; i fatti sopravvenuti non sono idonei a fondare la revoca della dichiarazione.
- L'istanza di fallimento è un'azione autonoma che deve sussistere al momento della decisione; tuttavia, la sua persistenza non è richiesta fino al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa.
- La desistenza del creditore istante non è automaticamente assimilabile alla rinuncia agli atti o alla rinuncia all'azione: solo se è accompagnata dalla prova certa dell'avvenuta estinzione del credito prima della declaratoria può incidere sulla legittimazione dell'istante e portare alla revoca del fallimento.
- Il pagamento del credito mediante assegno estingue l'obbligazione solo al momento dell'effettiva riscossione del titolo, salvo diversa volontà delle parti; la mera consegna dell'assegno o l'indicazione del suo numero non bastano a provare l'estinzione del debito.
- Chi deduce in cassazione un errore sulla prova deve censurare la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; una doglianza che attacchi un profilo non decisivo è inammissibile.
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