Cassazione Civile, Ordinanza n. 24095/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socia)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo con cui una società cooperativa era stata condannata a restituire a una ex socia Euro 20.000, somma che la ricorrente sosteneva di aver versato per l'ammissione alla cooperativa. La cooperativa propose opposizione deducendo che il versamento risultante dal libro giornale era stato erroneamente imputato alla socia, poiché la somma era stata in realtà versata da un altro socio. Il tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo; la corte d'appello confermò, ritenendo che le scritture contabili avessero valore di presunzione semplice e che, nella specie, la prova offerta non bastasse a dimostrare l'imputazione del pagamento alla ricorrente. In cassazione la socia denunciò: 1) nullità della sentenza per motivazione manifestamente illogica e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2709 c.c., sostenendo che l'annotazione nel libro giornale aveva efficacia probatoria a suo favore e che spettava alla cooperativa provare l'errore; 2) violazione degli artt. 1189, 2395 e 2535 c.c. e vizio di motivazione, contestando che la corte d'appello avesse considerato erronea l'annotazione senza spiegare perché il terzo avesse effettuato due versamenti e senza valorizzare le lettere della cooperativa; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte applicato l'art. 2697 c.c. pur senza ammettere le prove testimoniali dedotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la corte territoriale avesse fatto mal governo dell'art. 2709 c.c. e avesse invertito in modo erroneo l'onere della prova: l'annotazione nel libro giornale della cooperativa, che imputava il versamento alla socia, faceva scattare una presunzione semplice di veridicità che la cooperativa opponente avrebbe dovuto superare indicando e provando la causa dell'errore. La mera allegazione che la somma fosse stata versata da un altro socio non bastava, poiché non escludeva la possibilità che il pagamento fosse stato eseguito per conto della ricorrente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con assorbimento degli altri motivi, e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La ricorrente lo invoca per denunciare la nullità della motivazione per manifesta illogicità; la Corte non fonda la decisione su questa norma, ma valuta il vizio di motivazione in relazione alla coerenza logica della sentenza impugnata.
La regola sull'onere della prova non può essere applicata in modo da ribaltare ingiustificatamente l'efficacia presuntiva delle scritture contabili; nel caso, l'onere di dimostrare l'errore nell'annotazione gravava sull'opponente/cooperativa.
Le risultanze delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore come presunzione semplice; il giudice può valutare liberamente la prova contraria, ma non può disattendere l'annotazione senza elementi contrari idonei e senza spiegare la causa dell'asserito errore.
Il pagamento effettuato da un terzo può estinguere anche un debito altrui; la sola circostanza che il versamento sia stato eseguito da un soggetto diverso da quello a cui è imputato non esclude, di per sé, la correttezza dell'imputazione.
Norma invocata nel ricorso, ma non decisiva nella ratio decidendi della cassazione.
Norma invocata nel ricorso, ma non decisiva nella ratio decidendi della cassazione.
Norma invocata nel ricorso in relazione al rapporto sociale della cooperativa; la Corte non la assume a fondamento della decisione.
Norme invocate per censurare la valutazione delle prove e l'uso delle risultanze istruttorie; gli ulteriori motivi restano assorbiti dopo l'accoglimento del primo motivo.
art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.
L'eterogeneità di censure nello stesso motivo non comporta inammissibilità se le doglianze sono formulate in modo da consentirne l'esame separato.
Richiamato per distinguere la forza probatoria delle scritture contabili dalla confessione: le annotazioni contabili non hanno efficacia di prova legale come la confessione.
null
Massime di principio
- Le risultanze delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, quando siano opposte contro l'imprenditore, operano come presunzione semplice di veridicità e determinano un'alterazione dell'ordinario riparto dell'onere della prova.
- Chi contesta l'esattezza di un'annotazione contabile non può limitarsi ad allegarne l'errore: deve indicare la causa dell'errore e fornirne la prova, salvo che emergano elementi contrari già acquisiti in giudizio.
- La mera circostanza che un pagamento sia stato materialmente eseguito da un soggetto diverso da quello indicato in contabilità non esclude, di per sé, la correttezza dell'imputazione, potendo il pagamento essere effettuato anche per conto altrui.
- Le scritture contabili non hanno il valore di confessione o di ricognizione di debito, ma restano elementi probatori idonei a fondare una presunzione contro l'imprenditore, superabile solo con prova contraria adeguata.
- La proposizione nello stesso motivo di censure eterogenee non comporta automaticamente inammissibilità del ricorso per cassazione, se le doglianze sono sufficientemente distinguibili e scrutinabili separatamente.
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