Cassazione Civile, Ordinanza n. 24533/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica al contribuente di alcuni avvisi di accertamento che avevano originato due giudizi poi riuniti. In primo grado, per alcuni atti l'ufficio aveva disposto l'annullamento in autotutela e il giudice aveva dichiarato cessata la materia del contendere, compensando le spese; per altri atti il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività. In appello il contribuente contestava sia la compensazione delle spese, sostenendo che l'annullamento in autotutela integrasse soccombenza virtuale dell'Amministrazione, sia la declaratoria di tardività, assumendo che gli atti prodromici fossero stati notificati alle società e a lui solo quale socio ai sensi dell'art. 2495 c.c., sicché il termine per impugnare avrebbe dovuto decorrere da tale notifica e non da una precedente conoscenza. La CTR rigettava l'appello. In cassazione il contribuente proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 46 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la CTR ritenuto legittima la compensazione delle spese nonostante l'autoannullamento; con il secondo denunciava omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., contestando la ritenuta tardività del ricorso contro gli altri atti impositivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto alle spese, ha ribadito che nel processo tributario, in caso di cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell'atto impugnato, il giudice può disporre la compensazione delle spese sulla base di una valutazione complessiva, poiché non opera un automatismo di soccombenza virtuale. Ha inoltre osservato che la cessazione della materia del contendere consegue all'annullamento sopravvenuto dell'atto, senza che il contribuente resti privo di tutela rispetto alla successiva eventuale riedizione del potere. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che l'annullamento era avvenuto per correggere un errore materiale e che gli atti erano stati poi riemessi, sicché la decisione sulle spese era conforme ai principi richiamati. Quanto alla tardività, la Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con la motivazione d'appello e non individuava con chiarezza un fatto storico decisivo trascurato; inoltre, la CTR aveva accertato che gli avvisi prodromici indirizzati alle società erano stati notificati al ricorrente quale socio ai sensi dell'art. 2495 c.c., con la conseguenza che non era necessaria una notificazione personale ulteriore. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato determina cessazione della materia del contendere; la compensazione delle spese non è automatica, ma può essere disposta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva.
Costituisce la base normativa per la compensazione delle spese nel processo tributario in caso di cessazione della materia del contendere, secondo valutazione del giudice.
Richiamato dal ricorrente per contestare la compensazione delle spese; la Corte non ne ricava un divieto assoluto di compensazione nel caso esaminato.
Richiamato dal ricorrente in tema di compensazione delle spese; la Corte ribadisce che, nel caso di cessazione della materia del contendere, la compensazione può essere disposta nei limiti consentiti dalla disciplina processuale.
La notifica degli atti prodromici al socio, quale soggetto raggiunto ai sensi della norma, esclude la necessità di una ulteriore notifica personale ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge proposto dal contribuente sul capo spese.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro del motivo per omesso esame di fatti decisivi; la Corte lo reputa inammissibilmente o comunque infondatamente dedotto perché non indica con chiarezza il fatto storico trascurato e non si confronta con la motivazione d'appello.
Norma procedurale richiamata per la discussione camerale e il deposito di memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato determina cessazione della materia del contendere, ma la regolazione delle spese non è automatica: il giudice può disporre la compensazione previa valutazione complessiva delle circostanze concrete.
- La compensazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere per autotutela non equivale necessariamente a riconoscere una soccombenza virtuale dell'Amministrazione, specie quando l'annullamento sia stato disposto per correggere un errore materiale e gli atti siano stati riemessi.
- L'eventuale riedizione del potere da parte dell'Amministrazione non elimina la cessazione della materia del contendere già verificatasi, ma lascia al contribuente la possibilità di impugnare il nuovo atto.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi deve indicare con precisione il fatto storico trascurato, la sua decisività e il modo in cui esso sia stato oggetto di discussione tra le parti; una censura generica o non confrontata con la motivazione impugnata è destinata a essere respinta.
- Quando un atto impositivo indirizzato a una società sia notificato al socio nei modi previsti dall'art. 2495 c.c., non è necessaria una successiva notificazione personale per far decorrere il termine di impugnazione.
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