Cassazione Civile, Ordinanza n. 14370/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di PVC della Guardia di finanza, l'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP 2012 nei confronti di una società, ritenendo che alcune fatture passive fossero relative a operazioni oggettivamente inesistenti emesse da un'altra società del medesimo gruppo. Secondo l'Amministrazione, la società emittente sarebbe stata un mero schermo societario o società di comodo, utilizzato dalle persone fisiche socie per intestarsi fittiziamente beni e ottenere vantaggi fiscali, pur svolgendo in apparenza attività di noleggio imbarcazioni. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo non dimostrata la natura fittizia della società e insussistenti i requisiti della disciplina sulle società non operative; la CTR aveva confermato, valorizzando l'esistenza di costi, ricavi e attività anche verso terzi. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) violazione della disciplina sulle società non operative, delle norme sulle presunzioni e dell'art. 53 Cost., sostenendo che l'Ufficio potesse comunque dedurre l'abuso della forma societaria e la simulazione assoluta dell'impresa; 2) omessa pronuncia per mancato esame delle specifiche censure sulla fittizietà dell'intestazione dei beni; 3) violazione delle norme in tema di determinazione del reddito, prova e onere probatorio, contestando l'affermazione della CTR secondo cui l'inerenza dei costi non sarebbe stata contestata, poiché essa sarebbe insita nell'inesistenza delle operazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. Il primo non coglieva la ratio decidendi, perché la CTR non si era limitata a escludere la società non operativa, ma aveva soprattutto negato che la società fosse un mero schermo o una simulazione assoluta, riconoscendole una reale attività commerciale con costi e ricavi e operazioni verso terzi. Il secondo motivo era inammissibile perché, sotto la veste dell'omessa pronuncia, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione. Il terzo motivo era parimenti inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi: la CTR aveva deciso sul fatto che le operazioni fossero realmente esistenti, e l'ulteriore riferimento all'inerenza dei costi costituiva obiter dictum, non censurabile in cassazione per difetto di interesse. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese non indicata nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato per dedurre violazioni di legge, ma la Corte rileva che i motivi mascheravano contestazioni di merito o non colpivano la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per la censura di omessa pronuncia, ma la Corte precisa che la doglianza tendeva in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto.
La disciplina delle società non operative non esauriva la questione, perché la CTR aveva escluso soprattutto la simulazione assoluta e la natura di mero schermo societario.
artt. 32 e ss. D.P.R. n. 600/1973
Sono invocati dall'Agenzia a sostegno del quadro presuntivo dell'accertamento.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità della pretesa fiscale in presenza di abuso della forma societaria.
Richiamato per contestare la deducibilità/inerenza dei costi, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non decisiva rispetto alla ratio.
Invocato insieme all'art. 2697 c.c. per contestare la valutazione probatoria e l'onere della prova, ma senza colpire la ratio della decisione.
Richiamato in relazione alla distribuzione dell'onere probatorio, ma la Corte osserva che la censura mira a un nuovo apprezzamento del fatto.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e attacca solo una parte marginale o diversa della motivazione.
- La deduzione di omessa pronuncia non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove: il controllo di legittimità non consente di sostituire l'apprezzamento fattuale del giudice di merito.
- Le censure che, sotto l'apparente violazione di legge, contestano in realtà la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione degli elementi istruttori sono inammissibili in cassazione.
- In sede di legittimità non sono scrutinabili, per difetto di interesse, le argomentazioni svolte ad abundantiam o in forma di obiter dictum, perché non incidono sul dispositivo della decisione.
- Quando il giudice di merito accerti in fatto l'effettività dell'attività economica della società e l'esistenza delle operazioni, è precluso in cassazione il riesame della natura simulata dell'ente o della fittizietà delle fatture se la censura mira solo a opporre una diversa lettura del materiale probatorio.
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