Cassazione Civile, Ordinanza n. 28527/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2008, emesso dal Comune su un immobile sito in Latina. Il contribuente sosteneva che il valore catastale dell'immobile, inferiore a quello posto a base dell'accertamento, fosse già stato definitivamente determinato da precedenti sentenze passate in giudicato riferite ad annualità pregresse e che tale giudicato esterno dovesse vincolare anche il nuovo accertamento. Dopo un primo giudizio di merito e un precedente rinvio disposto dalla Cassazione, la CTR aveva ritenuto non opponibili i giudicati invocati, valorizzando il fatto che nel 2007 era stato stipulato un contratto di locazione commerciale e che la rendita catastale originaria non risultava modificata. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, omessa pronuncia e violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la CTR non si fosse attenuta al principio di diritto fissato dalla Cassazione nel precedente rinvio e non avesse verificato la destinazione dell'immobile nel periodo 1998-2002; 2) nullità della sentenza e violazione dell'art. 74, comma 1, L. n. 342/2000, per non avere ritenuto vincolante il precedente giudicato sulla rendita catastale; 3) omessa pronuncia sulla dedotta nullità dell'avviso per carenza assoluta di motivazione ai sensi dell'art. 7 L. n. 212/2000. Il Comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato nei limiti in cui la CTR non si era conformata al precedente principio di diritto: il giudice di rinvio avrebbe dovuto accertare se, nelle annualità 1998-2002, l'immobile fosse già destinato ad uso commerciale, poiché solo in tal caso il giudicato esterno avrebbe potuto conservare efficacia. La CTR si era invece limitata a rilevare una circostanza sopravvenuta e pacifica, cioè la locazione commerciale del 2007, senza compiere l'accertamento richiesto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché l'esito sulla opponibilità del giudicato dipendeva proprio dalla verifica demandata in rinvio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità, perché il ricorrente non aveva adeguatamente trascritto l'atto impositivo né dimostrato la rituale riproposizione della doglianza nei gradi di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per omesso esame di fatto, omessa pronuncia e violazione di legge
la Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e puntualmente riportata nel ricorso per cassazione
il giudicato esterno vincola nei limiti dei fatti e delle questioni realmente coperte dal precedente accertamento
art. 74, comma 1, L. n. 342/2000
è invocato dalla parte per sostenere la vincolatività della rendita catastale già riconosciuta in precedenti giudizi
norma richiamata per censurare la pretesa carenza di motivazione dell'avviso di accertamento
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
richiamato nel ragionamento della Corte come possibile profilo di esenzione ICI da verificare alla luce della destinazione dell'immobile
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per le censure di nullità della sentenza e omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
utilizzato per la censura di omesso esame di fatto decisivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo a imposte periodiche, il giudicato esterno ha efficacia vincolante solo se riguarda fatti o qualificazioni giuridiche aventi efficacia permanente o pluriennale; resta esclusa l'efficacia espansiva quando la fattispecie è soggetta a variazioni annuali.
- Quando il giudizio di rinvio è stato disposto per verificare un determinato fatto storico decisivo, il giudice di rinvio deve attenersi al perimetro dell'accertamento demandato dalla Cassazione e non può sostituirlo con la mera considerazione di circostanze sopravvenute o già pacifiche.
- In tema di giudicato esterno, la stabilità dell'accertamento non si estende automaticamente alle conseguenze giuridiche se muta il fatto presupposto su cui esso si fondava.
- Il vizio di omessa pronuncia in cassazione richiede la puntuale indicazione e trascrizione della domanda o eccezione asseritamente non esaminata, non essendo sufficiente un richiamo generico agli atti di merito.
- L'esercizio del potere di esame diretto degli atti da parte della Cassazione presuppone il rispetto rigoroso del principio di autosufficienza del ricorso.
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