Sentenza del 10/04/2024 n. 9718 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso ICI per il 2009, notificato il 23 dicembre 2014, con cui il Comune di Pistoia aveva richiesto a B.B. 30.673 euro per immobili accatastati d’ufficio in via provvisoria in categoria D-8 il 23 novembre 2011. B.B. sosteneva la ruralità delle serre e aveva presentato una dichiarazione DOCFA il 10 agosto 2012, poi accolta per alcuni beni il 30 maggio 2013; per una serra la ruralità era stata invece esclusa dopo un sopralluogo del settembre 2013. La Commissione tributaria provinciale di Pistoia aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva respinto l’appello comunale, riconoscendo efficacia retroattiva quinquennale alla dichiarazione. In Cassazione il Comune ha contestato, con cinque motivi, l’efficacia della classificazione D-8 non impugnata e l’estensione retroattiva della DOCFA; ha inoltre impugnato il riconoscimento del beneficio della definizione agevolata. B.B. ha contestato il diniego comunale di tale definizione, sostenendo che il Comune fosse tenuto ad applicarla.
La decisione
La Corte ha respinto l’impugnazione di B.B. contro il diniego della definizione agevolata, affermando che l’adesione degli enti locali è una scelta discrezionale. Sul ricorso principale del Comune ha rigettato il primo motivo (l’omessa pronuncia era stata implicitamente esclusa dalla motivazione della CTR), accolto il secondo, dichiarato inammissibile il terzo e assorbiti il quarto e il quinto. Ha chiarito che la variazione catastale ordinaria effettuata con DOCFA produce effetti, ai fini ICI, dalla data della denuncia e non retroattivamente per il quinquennio; tale retroattività è prevista soltanto per la specifica procedura di variazione catastale per ruralità. Poiché la DOCFA era stata presentata il 10 agosto 2012, non poteva giustificare l’esenzione per il 2009. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, respinto il ricorso originario di B.B. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato B.B. alle spese del giudizio di cassazione: 3.000 euro per compensi, oltre accessori, e 200 euro per esborsi.
Norme richiamate
Art. 5, comma 15, legge 31 agosto 2022, n. 130
«Per quanto la formulazione letterale sia equivoca, ritiene questo Collegio che i Comuni abbiano una mera facoltà, come tale discrezionale, di aderire alla definizione agevolata delle controversie nelle quali sono coinvolti.»
L’adesione degli enti territoriali alla definizione agevolata non è obbligatoria: ciascun ente può decidere se applicarla alle controversie che lo riguardano.
Art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557
«In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A-6 o D-10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del D.L. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L.gs. n. 504 del 1992, come interpretato dall'art. 23, comma 1-bis del D.L. n. 207 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009.»
Per l’esenzione ICI rileva la classificazione catastale rurale, attribuita in presenza dei requisiti previsti dalla norma; la sola concreta strumentalità agricola non sostituisce il corretto classamento.
Art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come interpretato dall’art. 23, comma 1-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207
«Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta.»
Se il contribuente intende ottenere l’esenzione nonostante una categoria catastale non rurale, deve impugnare il classamento; simmetricamente, il Comune deve contestare autonomamente una classificazione rurale che ritenga errata.
Art. 7, comma 2-bis, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
«Al fine di risolvere le incertezze interpretative emerse per il riconoscimento della ruralità degli immobili, è successivamente intervenuta la L. n. 106 del 2011, art. 7 comma 2-bis, che ha attribuito ai contribuenti la facoltà di presentare domanda di variazione della categoria catastale (da A-6 a D-10) sulla base di autocertificazione attestante la presenza dei requisiti richiesti (di cui all'art. 9 D.L. n. 557 del 1993).»
La procedura speciale consente di chiedere la variazione catastale per il riconoscimento della ruralità mediante autocertificazione dei requisiti. La retroattività quinquennale riguarda questa specifica procedura, non una DOCFA ordinaria.
Art. 2, comma 5-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124
«Si tratta di disposizioni che disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione da ICI, sulla base di una procedura ad hoc, che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme.»
La norma attribuisce efficacia retroattiva, fino al quinto anno anteriore alla domanda, alle variazioni e annotazioni derivanti dalla procedura speciale di ruralità; non estende tale effetto alle variazioni catastali ordinarie.
La disposizione è stata invocata dal Comune quanto all’onere probatorio, ma la relativa censura è rimasta assorbita; la sentenza non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
«L'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da un altro giudice, dovendosi richiamare a tal proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 cod. civ. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello “stare decisis” (cioè del precedente giurisprudenziale vincolante), che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale.»
Il giudicato vincola rispetto alla decisione e ai suoi effetti oggettivi, ma non rende vincolante per altri giudici l’interpretazione giuridica adottata in una precedente sentenza.
Art. 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5, codice di procedura civile
Le disposizioni hanno costituito i parametri processuali dei motivi di cassazione: violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo. La Corte ha accolto la censura di violazione di legge, rigettato quella di omessa pronuncia e dichiarato inammissibile quella relativa all’omesso esame.
Art. 112 del codice di procedura civile
La censura di omessa pronuncia è stata respinta: la CTR aveva implicitamente, ma chiaramente, rigettato la questione sulla classificazione D-8 attraverso la propria decisione fondata sulla pretesa efficacia retroattiva della successiva variazione.
Massime di principio
- Per l’esenzione ICI fondata sulla ruralità, non basta provare che l’immobile sia in concreto utilizzato nell’attività agricola: è decisiva la classificazione catastale o la procedura prevista per ottenere il riconoscimento della ruralità.
- Una DOCFA ordinaria produce effetti fiscali dalla data della denuncia, anche se la rendita o la variazione vengono definite successivamente; non consente di estendere il riconoscimento della ruralità a periodi anteriori alla presentazione.
- La retroattività fino al quinto anno antecedente la domanda opera soltanto quando il contribuente utilizza la specifica procedura di variazione catastale prevista per la ruralità, con i relativi requisiti e formalità.
- Una classificazione catastale non impugnata resta rilevante per la pretesa tributaria, salvo che venga successivamente modificata tramite una procedura idonea; la nuova classificazione non retroagisce oltre i limiti stabiliti per quella procedura.
- Gli enti locali non sono tenuti ad aderire alle definizioni agevolate delle controversie tributarie: la decisione di applicarle rientra nella loro discrezionalità e autonomia.
- Nel giudizio di cassazione, chi invoca un giudicato esterno deve allegare in modo autosufficiente il contenuto integrale della decisione; inoltre, l’interpretazione giuridica contenuta in una precedente sentenza non vincola il giudice successivo come un precedente obbligatorio.
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