Cassazione Penale, Sentenza n. 8405/2022 del 11/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), dell'ordinanza che aveva negato la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato la sua condizione anagrafica e il processo rieducativo intrapreso durante l'esecuzione della pena, e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza di Lecce, che aveva negato l'affidamento in prova sulla base di un giudizio prognostico negativo motivato dalla gravità dei reati (artt. 81 c.p. e 73 d.P.R. 309/1990), dalla personalità criminale del ricorrente e dalla mancanza di un adeguato percorso di revisione critica, fattori ulteriormente confermati da una successiva ordinanza di custodia cautelare del 18/05/2020 e dal patteggiamento del 29/10/2020. Per tali ragioni la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 47
La norma disciplina i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato l'insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio, in particolare tenendo conto del processo di revisione critica e dei comportamenti successivi del condannato
Richiamato per segnalare la gravità e il disvalore delle condotte contestate al ricorrente; la natura e la gravità del reato costituiscono un elemento di partenza per la valutazione della personalità e della prognosi
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73
Il reato di traffico di stupefacenti è stato considerato elemento rilevante e negativo ai fini della valutazione prognostica per l'affidamento in prova; la commissione di reati della stessa indole durante l'esecuzione della pena aggravano il giudizio sulla affidabilità e sulla non recidiva
codice di procedura penale, art. 616
Articolo invocato per l'imposizione della somma a favore della cassa delle ammende a carico del ricorrente, applicato in presenza di ricorso inammissibile
Massime di principio
- Per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale non basta il solo ravvedimento soggettivo: il giudizio prognostico si fonda sia sulla natura e gravità dei reati sia sui comportamenti tenuti prima e durante l'espiazione della pena
- La commissione di reati analoghi o l'avvio di procedimenti penali (es. ordinanze di custodia cautelare) nel periodo di esecuzione della pena costituiscono indicatori fortemente negativi per la concessione di misure alternative
- Il Tribunale deve motivare la valutazione sulla base di elementi oggettivi e sulla presenza/assenza di un percorso di revisione critica; una motivazione che evidenzi la mancanza di tale percorso è sufficiente a giustificare il diniego
- In sede di impugnazione in Cassazione, i ricorsi fondati su censure meramente riconducibili a un diverso apprezzamento del materiale probatorio o della prognosi sono spesso dichiarati inammissibili se manifestamente infondati
- Il ricorrente che propone ricorso infondato rischia condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se applicabili ai sensi del codice di procedura penale
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