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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8352/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per porto illegale di arma con matricola abrasa, arma clandestina e ricettazione nonché l'applicazione della recidiva reiterata. La difesa ha dedotto che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 17/01/2018 aveva dichiarato l'estinzione degli effetti penali relativi al cumulo del 5/01/2017 per esito positivo dell'affidamento in prova, estensione che — secondo la difesa — avrebbe dovuto operare anche sui cumuli ad esso collegati (tra cui cumuli del 15/10/2013 e 15/07/2014) escludendo così i titoli utilizzati per la valutazione della recidiva; in mancanza di tener conto di tale estinzione la Corte territoriale avrebbe applicato erroneamente l'aumento per recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e carenza di specificità. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente escluso dall'esame, ai sensi delle norme richiamate, soltanto i titoli il cui effetto penale era provato come estinto dall'affidamento in prova, mentre restavano numerosi altri precedenti penali non estinti che giustificavano l'applicazione della recidiva reiterata. Il ricorso non aveva allegato né prodotto i provvedimenti e i documenti necessari a dimostrare un'estensione più ampia dell'effetto estintivo fra i cumuli invocata dalla difesa; le censure erano per lo più deduzioni di merito non opponibili in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 106 cod. pen.

    L'effetto estintivo derivante dall'esito positivo dell'affidamento in prova estingue la pena detentiva e ogni effetto penale relativo alle condanne soggette a tale provvedimento; pertanto tali condanne non possono essere considerate ai fini della recidiva, salvo che non sia provato diversamente.

  • art. 47, dodicesimo comma, Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Richiamato per la medesima conclusione: l'esito positivo dell'affidamento in prova comporta l'estinzione degli effetti penali delle condanne cui si riferisce il provvedimento, con esclusione delle pene accessorie perpetue.

  • art. 46, dodicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Citato in relazione alla prova ed agli effetti dell'affidamento in prova; la Corte ha valutato l'ambito dell'effetto estintivo alla luce della documentazione prodotta (assenza di documenti che dimostrassero un'estensione maggiore).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito della inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Per impugnare con successo l'applicazione della recidiva in Cassazione per effetto di un'affidamento in prova estintivo, il ricorrente deve allegare e produrre i provvedimenti esecutivi e i certificati che dimostrino in modo chiaro l'estinzione degli effetti penali e l'effettiva estensione dell'estinzione ai cumuli invocati; mere deduzioni sono insufficienti.
  • La Corte territoriale deve escludere dalle valutazioni di recidiva solo i precedenti il cui effetto penale risulti effettivamente estinto; la recidiva può essere comunque applicata se permangono altri precedenti di gravità tale da dimostrare maggiore capacità a delinquere.
  • La valutazione dell'applicabilità della recidiva è discrezionale e richiede motivazione specifica: il giudice deve valutare natura dei reati, gravità, omogeneità, distanza temporale e altri elementi individualizzanti. In Cassazione si controlla la logicità e la sufficienza della motivazione, non il merito libero della valutazione.
  • Quando si deduce l'estinzione degli effetti penali per rifrazione tra cumuli, occorre produrre documentazione che dimostri la concatenazione e l'esecuzione delle pene concorrenti; senza tali documenti l'eccezione di estinzione non può prevalere.
  • Le doglianze generiche o basate su mera confutazione di fatto o merito sono inammissibili in sede di legittimità; il ricorso deve essere specifico e confrontare direttamente gli argomenti motivazionali della sentenza impugnata.

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