Cassazione Penale, Sentenza n. 8349/2022 del 11/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza ex art. 309 c.p.p. contro la misura della custodia cautelare in carcere applicata il 26/7/2021 per i reati di associazione per delinquere finalizzata a reati contro la pubblica amministrazione (con l'aggravante di aver agevolato la ndrangheta), corruzione, estorsione e sfruttamento del lavoro. Il ricorso in Cassazione contestava in particolare: a) l'utilizzabilità delle intercettazioni mediante captatore informatico (trojan) disposte con decreti d'urgenza anteriori al 1/9/2020; b) la mancanza di gravità indiziaria e vizi di motivazione rispetto alla configurazione dell'associazione per delinquere e dell'aggravante per agevolazione mafiosa; c) l'errata valutazione della necessità e proporzionalità della custodia cautelare (difetto di esigenze cautelari, pericolo di inquinamento delle prove e alternativa con misure meno gravose).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Sul piano delle intercettazioni ha applicato il principio tempus regit actum: per i procedimenti iscritti prima del 1/9/2020 si applica la disciplina previgente; le captazioni mediante captatore informatico sono state ritenute utilizzabili in quanto le fonti e le convalide facevano riferimento a indizi di associazione per delinquere e ai delitti aggravati. Quanto al merito dell'addebito associativo, i giudici di legittimità hanno ritenuto congrua la ricostruzione dei giudici di merito che ha evidenziato un progetto criminoso ampio e persistente (dalla conversazione del 2008 fino all'ATI Helios e alle prassi corruttive e di spartizione), la presenza di ruoli ripartiti e di pagamenti periodici a pubblici ufficiali e ad esponenti di cosche. Anche l'aggravante dell'agevolazione mafiosa è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base dei pagamenti periodici alle 'ndrine, dei legami familiari e delle interferenze mafiose nella gestione degli appalti. Infine la misura cautelare è stata ritenuta proporzionata e necessaria per il concreto rischio di recidiva e per la pericolosità del contesto criminale.
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata per il rimedio avverso i provvedimenti coercitivi (istanza di riesame); utilizzata come riferimento procedurale per l'impugnazione
art. 267 commi 1 e 2-bis cod. proc. pen.
Disciplina delle intercettazioni e dei decreti d'urgenza del P.M.; la Corte ha applicato il principio tempus regit actum stabilendo che per i procedimenti iscritti prima del 1/9/2020 si applica la disciplina previgente e la giurisprudenza costituita dalle Sezioni Unite
art. 271 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle regole sulle intercettazioni e sulle convalide; valutato nel contesto della legittimità procedurale delle captazioni
art. 273, 274 lett. a) e c), 275 commi 1 e 3 cod. proc. pen.
Norme sulle misure cautelari personali e sulle presunzioni relative alla necessità delle misure; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa il pericolo di recidiva, di inquinamento probatorio e l'inadeguatezza di misure meno afflittive
art. 416, 416-bis, 416-bis.1 cod. pen.
Articoli relativi all'associazione per delinquere e all'aggravante per aver agevolato associazioni mafiose; la Corte ha confermato che non è richiesta un'organizzazione complessa né una durata predeterminata dell'accordo e che l'aggravante mafiosa richiede dolo specifico o consapevolezza del vantaggio apportato alla mafia da parte del concorrente
art. 319 cod. pen. (corruzione)
Richiamato come reato fine ricorrente nelle contestazioni; la sistematicità dell'uso della corruzione è stata valorizzata come elemento funzionale al vincolo associativo
D.Lgs. 216/2017 e D.L. 30/04/2020 n. 28 (conv. L. 25/06/2020 n. 70)
Riforme normative in materia di intercettazioni e captatori informatici; la Corte ha precisato la loro applicazione ai procedimenti iscritti dal 1/9/2020 e non retroattiva ai procedimenti anteriori
D.L. n. 151/1991 conv. L. n. 203/1991, art. 13
Previsione speciale che consente la captazione tra presenti mediante captatore informatico nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata senza preventiva indicazione dei luoghi; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che riconosce al P.M. la possibilità di adottare decreti d'urgenza, salvo convalida del Gip
Richiamato tra le fonti normative contestate; la decisione si è basata però sull'interpretazione giurisprudenziale della successione normativa in materia di captatori e intercettazioni
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 26889/2016)
Principio interpretativo che consente captazioni tra presenti per delitti di criminalità organizzata secondo disciplina speciale; la Corte ha fatto riferimento a questa giurisprudenza per legittimare l'uso del captatore nei procedimenti anteriori al 1/9/2020
Massime di principio
- Legittimità delle intercettazioni mediante captatore informatico dipende dalla data di iscrizione del procedimento: per i procedimenti iscritti prima del 1/9/2020 si applica la disciplina previgente (giurisprudenza Sezioni Unite), mentre le modifiche normative introdotte dal d.lgs. 216/2017 e dal d.l. 28/2020 si applicano ai procedimenti successivi a tale data
- Il P.M. può adottare decreti d'urgenza per attivare intercettazioni mediante captatore informatico, purché successivamente convalidati dal Gip; tale potere è riconosciuto dalla giurisprudenza e non è automaticamente illegittimo
- Per la configurazione dell'associazione per delinquere non è necessaria un'organizzazione complessa o una durata predeterminata: è sufficiente un progetto criminoso non limitato a singoli reati, evidenziabile attraverso pianificazione condivisa, ruoli ripartiti, pratiche sistematiche (es. versamenti, esattori delle tangenti, manipolazione gare)
- L'aggravante per agevolazione mafiosa richiede il dolo specifico o, comunque, la consapevolezza del concorrente che la propria condotta favorisca un'associazione mafiosa; elementi come versamenti periodici alle cosche, protezione territoriale e legami stabili con esponenti mafiosi possono dimostrare la finalità agevolativa
- In sede cautelare il giudizio sulla gravità indiziaria e sulla necessità della custodia tiene conto di elementi prospettici e di contesto (persistenza del progetto criminoso, ruolo nell'organizzazione, legami mafiosi, rischio di reiterazione e di inquinamento probatorio); contestare la misura richiede argomentazioni precise che smontino tali elementi, non meri rilievi astratti
- Per contestare l'utilizzabilità delle intercettazioni occorre fondare l'eccezione su principio temporale e sulla effettiva violazione formale delle disposizioni allora applicabili: la semplice affermazione che il decreto sia anteriore a una riforma non è sufficiente se la convalida e il quadro indiziario erano riferiti a delitti per i quali la captazione era consentita
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