Cassazione Penale, Sentenza n. 8345/2022 del 11/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dedotta dai difensori dell'imputato con due censure principali: (1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al capo D) (rapina), per violazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" e per presunta inversione dell'onere della prova: si censura il fatto che la Corte di merito avrebbe confermato la responsabilità richiamando le valutazioni del Gip senza considerare le criticità relative al riconoscimento operato dalla persona offesa (Fobelli Maria Valeria), in particolare la discrepanza fra la dichiarazione immediata secondo la quale i rapinatori parlavano "in lingua araba" e il riconoscimento successivo del ricorrente di etnia rom; la difesa sostiene che i giudici abbiano compiuto un salto logico traducendo la genericità della lingua non riconosciuta nella certezza che si trattasse del romanes e quindi collegando indebitamente quell'elemento all'attribuibilità al ricorrente; si denunciano altresì elementi equivoci come tratti somatici non individualizzanti e il riconoscimento avvenuto solo dopo alcuni giorni. (2) vizio di motivazione in relazione al capo A) (furto): la difesa contesta l'assenza di analogo mitigazione della pena per il ricorrente rispetto a un coimputato che invece ha ottenuto una riduzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (decisione resa il 15/2/2022). Nel merito la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa alla rapina (capo D): ha confermato che il Gip e la Corte d'appello hanno compiuto un corretto esame critico delle obiezioni difensive, valutando che la dichiarazione iniziale della vittima circa la lingua "araba" era resa in uno stato di shock e non risultava idonea a inficiare l'attendibilità dell'individuazione fotografica successiva; tale individuazione, secondo i giudici, era corroborata da plurimi elementi circostanziali (modalità esecutiva ripetuta nei fatti, sequenza temporale stringente, ruolo dei vari partecipanti, caratteristiche compatibili come carnagione olivastra) e i riconoscimenti fotografici sono mezzi di prova valutabili con il libero convincimento del giudice. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto legittima la diversa modulazione delle conseguenze sanzionatorie rispetto al coimputato, atteso il diverso ruolo e profilo di responsabilità del ricorrente (più grave, direttivo e plurimo), per cui non sussisteva obbligo di riduzione della pena.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ex art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020
La trattazione del ricorso è stata effettuata in forma cartolare seguendo la disciplina emergenziale prevista dalla norma citata; la Corte segnala l'osservanza di quella modalità procedurale
Principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio (standard della prova penale)
Richiamato come parametro di valutazione dell'elemento probatorio: la Corte valuta se il quadro probatorio raggiunge il grado di convincimento richiesto per la condanna e ritiene che, nel caso, il complesso degli elementi sia stato ritenuto sufficiente
Regole sul libero convincimento del giudice e sulla non tassatività dei mezzi di prova
i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice
La Corte afferma che i riconoscimenti fotografici sono mezzi di prova idonei, il cui valore probatorio è rimesso alla prudente valutazione del giudice e non sono esclusi a priori; se la motivazione dei giudici di merito è congrua, non è sindacabile in Cassazione
Massime di principio
- Il riconoscimento fotografico non è di per sé invalido: va valutato unitamente ad altri elementi circostanziali e alla qualità della motivazione del giudice. Una prima dichiarazione confusa della vittima non annulla automaticamente un successivo riconoscimento valido se il giudice spiega ragionevolmente la convincente evoluzione probatoria.
- Lo stato emotivo o di shock della vittima al momento della prima annotazione può giustificare discrepanze descrittive iniziali; la valutazione di attendibilità è un apprezzamento di fatto riservato principalmente ai giudici di merito e sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogico o privo di motivazione.
- L'invocazione di una presunta inversione dell'onere della prova richiede la dimostrazione di un effettivo capovolgimento: non basta la critica alla logica inferenziale del giudice se quest'ultimo ha fornito motivazioni che collegano i vari elementi probatori in modo coerente.
- Differenze nel trattamento sanzionatorio tra coimputati possono essere giustificate dai diversi ruoli, dal diverso carico di addebiti e dalla diversa gravosità della condotta; non esiste un obbligo automatico di parità nella modulazione della pena.
- In Cassazione la valutazione dei fatti è limitata: la Corte controlla la logicità, la completezza e l'interpretazione giuridica della motivazione, non rifà le valutazioni di merito se adeguatamente argomentate.
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