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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8354/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, a mezzo di un unico motivo articolato in molteplici censure, avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato le assoluzioni pronunciate in primo grado. Il Procuratore generale lamentava "evidenti difetti di valutazione della prova e di motivazione" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., deducendo che il giudice di merito non aveva correttamente valutato e raccordato molteplici indizi (intercettazioni, dichiarazioni di testi, precedenti processuali e rapporti economici) tali da provare l'esistenza e l'operatività della "cosca Alvaro", la partecipazione stabile di Antonio Alvaro e Domenico Laurendi all'associazione mafiosa e il dolo specifico relativo all'intestazione fittizia del ristorante "Il tocco di Bacco" (capo C). In sintesi il ricorrente censurava: frammentazione probatoria, sottovalutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei teste Trotta e Venneri, nonché errata valutazione dei rapporti societari e del ruolo verticistico dei familiari già condannati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Richiamando l'art. 608 c.p.p., così come modificato dall'art. 1, comma 69, L. 23 giugno 2017, n.103 (introduzione del comma 1-bis), la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie di "doppia conforme" (sentenza di appello che conferma l'assoluzione di primo grado), il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solo per le ipotesi indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 c.p.p.; pertanto non sono ammissibili censure dirette a contestare la valutazione della prova e la motivazione salvo che non si tratti di vizi rientranti nelle fattispecie tassative consentite. Di conseguenza il ricorso del Procuratore generale è stato rigettato per inammissibilità e la sentenza di proscioglimento confermata resta efficace.

Norme richiamate

  • art. 608 cod. proc. pen.

    «se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606»

    La norma, nella versione risultante dall'art. 1, comma 69, L. 23/06/2017, n.103 (comma 1-bis), limita il potere di ricorso del pubblico ministero in caso di doppia conforme assolutoria, escludendo censure sulla valutazione probatoria salvo i ristretti casi previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p.

  • art. 1, comma 69, L. 23 giugno 2017, n.103

    Ha introdotto nel codice di procedura penale il comma 1-bis dell'art. 608 che restringe i motivi di cassazione proponibili dal pubblico ministero dopo la conferma in appello di una sentenza di proscioglimento.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (tra cui le lettere a), b), c) relative a violazioni di legge); la lett. e) è relativa alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ma l'esercizio del ricorso del pubblico ministero è limitato alle ipotesi consentite dall'art. 608 comma 1-bis nel caso di doppia conforme.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riguarda i criteri di valutazione delle prove; nella giurisprudenza è richiamato per i limiti all'utilizzabilità delle dichiarazioni di chiamanti in correità e per l'esigenza, in taluni casi, di riscontri extrinseci e intrinseci. La Corte ha ritenuto che la doglianza fondata sulla presunta violazione di tale norma non è idonea, in presenza di doppia conforme, a sostenere il ricorso del P.M. in cassazione salvo l'ipotesi di vizio di legge espressamente consentito.

  • art. 12-quinquies, legge n. 356 del 1992

    Norma richiamata in relazione al reato di intestazione fittizia di beni; la Corte ha ritenuto che non sussisteva il dolo specifico richiesto per l'integrazione del delitto contestato, alla luce degli elementi probatori raccolti (comportamento effettivo degli imputati nella gestione dell'attività).

  • art. 416-bis c.p.

    Norma che definisce il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha osservato che, pur esistendo riscontri storici e condanne riferite a componenti familiari, non risultava provata la partecipazione stabile e la volontà di contribuire permanentemente agli scopi della cosca da parte degli imputati nei termini contestati.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella motivazione come parametro di bilanciamento: la limitazione del potere di impugnazione del P.M. in caso di doppia conforme è stata ritenuta coerente con il rispetto del principio della ragionevole durata del processo e con esigenze di deflazione del contenzioso.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello conferma l'assoluzione di primo grado (doppia conforme), il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solo per le ipotesi tassative previste dall'art. 606, lettere a), b) e c.; le censure meramente critiche sulla valutazione della prova sono inammissibili salvo recupero sotto il profilo della violazione di legge espressamente consentita.
  • Per contestare in cassazione la valutazione probatoria dopo una doppia conforme è necessario inquadrare il vizio come mera violazione di legge o come mancanza/contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione nei termini strettamente richiesti (art. 606, lett. e), ma la possibilità è molto limitata e va documentata puntualmente nel testo impugnato.
  • Nelle imputazioni di associazione mafiosa occorrono elementi che dimostrino non solo contatti, familiarità o rapporti economici, ma la partecipazione stabile, organizzata e con apporto volontario e duraturo agli scopi del sodalizio; conversazioni generiche, rapporti d'affari o rapporti amicali, senza riscontri precisi, possono non essere sufficienti.
  • Per il reato di intestazione fittizia è necessario dimostrare il dolo specifico di elusione delle misure di prevenzione: la mera formalità del titolo non basta se il titolare formale svolge effettivamente l'attività e il presunto intestante si comporta come socio effettivo.
  • Intercettazioni e captazioni ambientali vanno valutate nel loro contesto concreto: affermazioni equivoche o generiche richiedono riscontri extrinseci e una valutazione unitaria della prova; non sempre le dichiarazioni auto/etero-accusatorie sono pacificamente assimilabili a confessioni prive di necessità di conferme.
  • Strategia processuale: se si prospetta una doppia conforme, il pubblico ministero dovrebbe cercare di formulare motivi di ricorso riconducibili alle fattispecie di legge ammesse oppure acquisire ulteriori elementi probatori nelle fasi precedenti, poiché la possibilità di riesaminare la valutazione della prova in Cassazione è fortemente limitata.

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