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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8350/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza ex art. 309 c.p.p. contro la misura cautelare in carcere. I motivi di ricorso denunciavano: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni operate tramite captatore informatico (RIT 1063/19, 797/20, 2159/20) per presunta applicazione illegittima della disciplina temporale delle intercettazioni tecnologiche; 2) insufficiente gravità indiziaria rispetto al delitto di associazione per delinquere finalizzata a reati contro la PA (art. 416 c.p. e con aggravante ex art. 416-bis.1), contestando che le condotte contestate siano riconducibili a un progetto associativo stabile e non a semplici concorsi di reato; 3) mancata prova dell'aggravante per agevolazione mafiosa e vizio motivazionale nella valutazione dei rapporti con esponenti delle cosche; 4) illegittimità del mantenimento della custodia cautelare in carcere e mancata applicazione di misure meno afflittive per carenza di pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i censure sulle intercettazioni con captatore informatico, adottando il principio tempus regit actum: poiche il procedimento era iscritto anteriormente al 1 settembre 2020 si applicava la disciplina previgente che, alla luce della giurisprudenza di legittimità e dell'art. 13 D.L. 151/1991 conv. L. 203/1991, consente l'uso del captatore per delitti di criminalità organizzata e ammette decreti d'urgenza del P.M. da convalidare. Ha confermato la gravità indiziaria in ordine all'associazione per delinquere e la presenza degli elementi indiziari di stabilità, ripartizione dei compiti e uso sistematico della corruzione per il conseguimento del monopolio negli appalti sanitari; ha ritenuto provata anche l'aggravante per agevolazione mafiosa sulla base dei pagamenti periodici alle cosche e dei rapporti con esponenti mafiosi. Infine ha ritenuto adeguata la misura cautelare per il concreto rischio di recidiva e di inquinamento probatorio. Il ricorso è stato rigettato e il proponente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 267 c.p.p.

    Regola la disciplina delle intercettazioni e la sua tempestiva applicazione; la Corte ha ritenuto che per i procedimenti iscritti prima del 1/9/2020 si applicasse la disciplina previgente e la giurisprudenza consolidata, quindi le intercettazioni con captatore informatico erano utilizzabili se ricorrevano i presupposti per delitti di criminalità organizzata

  • D.Lgs. 29/12/2017, n. 216 e DL 30/4/2020, n. 28 (c.d. legge Orlando) e L. 25/6/2020, n. 70

    Riforme successive che hanno modificato la disciplina delle intercettazioni su captatore; la Corte ha richiamato il principio tempus regit actum per stabilire la non applicabilità retroattiva per procedimenti anteriori al 1/9/2020

  • art. 13 D.L. 151/1991 conv. L. 203/1991

    Norma derogatoria che consente la captazione mediante captatore anche in luoghi di privata dimora nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina che consente il decreto d'urgenza del P.M. con successiva convalida del Gip

  • art. 416 c.p. (associazione per delinquere)

    La Corte ha richiamato l'interpretazione giurisprudenziale che non richiede una struttura formalmente complessa: è sufficiente un progetto criminoso non limitato a specifici reati e una stabile piattaforma indiziaria anche se l'organizzazione può essere rudimentale o sovrapporsi ad attività lecite

  • art. 416-bis c.p. e art. 416-bis.1 (aggravante agevolazione mafiosa)

    L'aggravante richiede il dolo specifico di agevolare l'associazione mafiosa, ma la Corte ha ritenuto che la continuità dei versamenti periodici alle cosche e i rapporti con esponenti mafiosi possano dimostrare la finalità agevolativa e la consapevolezza del compartecipe

  • art. 273 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla utilizzazione delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto le eccezioni difensive infondate alla luce della disciplina applicabile al periodo

  • art. 274 lett. a) e c) e artt. 275 commi 1 e 3 c.p.p.

    Norme che disciplinano misure cautelari e presunzioni rilevanti; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia motivato adeguatamente la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, esigenza di cautela)

  • art. 309 c.p.p.

    Riferita all'istanza di riesame proposta dall'indagato; la Corte ha confermato il rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare

Massime di principio

  • L'uso del captatore informatico va valutato secondo la regola tempus regit actum: per i procedimenti iscritti prima del 1/9/2020 si applica la disciplina previgente; per quelli successivi si applicano le modifiche legislative introdotte nel 2020
  • L'art. 13 D.L. 151/1991, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, consente l'intervento d'urgenza del P.M. per intercettazioni con captatore informatico nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, con successiva convalida del Gip
  • Ai fini della configurabilità dell'associazione per delinquere non è richiesta una struttura formale complessa: può essere sufficiente un progetto criminoso durevole, una ripartizione dei compiti e pratiche corruttive reiterate che dimostrino stabilità e finalità comuni
  • L'uso sistematico della corruzione e la creazione di una 'cassa comune' per pagamenti illeciti possono integrare elementi idonei a qualificare il vincolo associativo e, se rivolti a soggetti mafiosi, anche l'aggravante per agevolazione mafiosa
  • L'aggravante per agevolazione mafiosa richiede il dolo specifico, ma la consapevolezza della finalità agevolativa può essere desunta da elementi concreti come versamenti periodici ai clan, rapporti stretti con esponenti mafiosi o comportamenti volti a ottenere protezione o favore
  • La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione) può essere confermata sulla base di elementi indiziari e di una valutazione prognostica negativa della personalità dell'indagato, rendendo non adeguate misure meno afflittive

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