Cassazione Penale, Sentenza n. 8347/2022 del 11/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma, da parte della Corte d'Appello di L'Aquila, della condanna per il reato di ricettazione di un telefono cellulare di provenienza furtiva (pena: 1 mese di reclusione e 100 euro di multa, con esclusione della recidiva e riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 2 cod.pen.). I motivi di ricorso denunciavano: (1) contraddittorietà della motivazione con riguardo alla responsabilità, per presunta carenza di elementi probatori; (2) omessa motivazione circa la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.pen. (la difesa aveva richiesto l'assoluzione per particolare tenuità del fatto con conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 2, D.L. 149/2020, richiamando anche la sentenza Corte Cost. n.156/2020); (3) contraddittorietà nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo e il terzo motivo manifestamente infondati (confermando la valutazione di merito sulla responsabilità, fondata anche su elementi indiretti, e ritenendo congrua la pena e la mancata allegazione di elementi a sostegno delle attenuanti generiche). Il secondo motivo, relativo all'omessa motivazione sull'applicabilità dell'art. 131-bis, è stato ritenuto fondato: la Corte territoriale non aveva dato risposta motivata alle conclusioni scritte della difesa. Tuttavia la Suprema Corte ha ritenuto che la valutazione di merito necessaria per accertare la causa di esclusione della punibilità richiede esame di profili soggettivi e circostanziali non sindacabili in sede di legittimità; perciò ha annullato la sentenza limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Si tratta della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che l'eventuale applicazione doveva essere esaminata e motivata dalla Corte d'appello in relazione alle conclusioni scritte presentate, e che il giudice d'appello può rilevarla d'ufficio ma la verifica sostanziale richiede accertamenti di merito che impongono il rinvio se non opportunamente motivati
art. 648, comma 2, cod. pen.
art. 648, comma 2, cod. pen.
Prevede l'attenuante speciale per il reato di ricettazione; la Corte d'appello l'aveva riconosciuta e ciò ha inciso sulla valutazione della offensività del fatto
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato per assimilazione alle cause di proscioglimento per le quali vi è obbligo di immediata declaratoria: la causa di non punibilità ex art. 131-bis può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello in virtù dell'analogia con le ipotesi contemplate dall'art. 129
art. 23, comma 2, D.L. n. 149/2020
art. 23, comma 2, D.L. n. 149/2020
Consente di depositare conclusioni scritte in appello; tali conclusioni assurgono a memoria difensiva che la Corte di merito doveva valutare e motivare espressamente, in particolare circa l'eventuale causa di non punibilità
Ordinanza Corte Costituzionale n. 156/2020
Corte Costituzionale n. 156/2020
Richiamata dalla difesa per sostenere l'applicabilità dell'istituto della particolare tenuità anche alla fattispecie di ricettazione attenuata; la Corte di Cassazione ne ha preso atto come elemento di diritto da considerare nella valutazione in sede di merito
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U. n. 13681/2016, sent. Tushaj)
Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Principio secondo cui la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello; utilizzato dalla Corte per chiarire l'onere motivazionale del giudice d'appello rispetto alle conclusioni difensive
Massime di principio
- Quando la difesa deposita conclusioni scritte in appello richiedendo l'applicazione dell'art. 131-bis, la Corte d'appello è obbligata a valutare e motivare esplicitamente la questione; l'omessa pronuncia sulla domanda configura vizio che può giustificare annullamento e rinvio.
- L'art. 131-bis può essere rilevato d'ufficio dal giudice d'appello, ma la verifica della sua sussistenza spesso richiede accertamenti di merito (soggettività, abitudine, disvalore concreto) che, se non compiuti, impongono il rinvio per nuova valutazione.
- In reati come la ricettazione la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche da elementi indiretti o dalla mancata spiegazione del possesso della cosa; le valutazioni probatorie svolte in fatto appartengono al giudice di merito e sono difficilmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
- Richieste generiche di attenuanti o di scarsa offensività del fatto senza specifica allegazione e documentazione di elementi oggettivi difficilmente ottengono riconoscimento: la difesa deve fornire fatti concreti e prova ponderabile a sostegno della mitigazione.
- La Cassazione può ottenere un 'successo parziale' per il ricorrente: annullamento limitato a specifici profili (es. omessa valutazione di una causa di non punibilità) con rinvio per nuovo giudizio, mentre mantiene inalterati gli altri capi della decisione se ritenuti fondati o inammissibili.
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